Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19885 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.09/08/2017), n. 19885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14517/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5058/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PAITRMO, depositata il 09/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata delr8/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 23 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 599/4/10 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva accolto il ricorso di L.S. contro il diniego di rimborso IRPEF 2002. La CTR osservava in particolare che, sancito dalla Corte UE il diritto al rimborso de quo (50% dell’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sull’indennità di incentivo all’esodo) con sentenza del 21 luglio 2005 e successivamente con ordinanza del 16 gennaio 2008 in relazione ai rapporti “non esauriti”, era da quella data che doveva fissarsi la decorrenza del termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sicchè non essendo tale termine decorso allorchè il contribuente aveva proposto l’istanza di rimborso della ritenuta de qua, il correlativo diniego opposto dall’agenzia fiscale doveva considerarsi illegittimo, richiamandosi alla sentenza appellata e perciò confermandola.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.
L’intimato non si è difeso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38,art. 2935 c.c., poichè la CTR ha fissato la decorrenza del termine decadenziale per proporre l’istanza di rimborso oggetto della lite alla pronuncia della Corte UE del 16 gennaio 2008.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche” (Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014, Rv. 631442-01; conforme, Sez. 6-5, Sentenza n. 25268 del 27/11/2014, Rv. 633689-01).
La sentenza impugnata è palesemente in contrasto con tale principio di diritto.
Il ricorso va dunque accolto in relazione al motivo dedotto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato il ricorso originario del contribuente.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti per l’alterno esito dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese processuali.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017