Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19885 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20336/2012 proposto da:

I.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIVITAVECCHIA

7, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CIARAMELLA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

udito per il ricorrente l’Avvocato CIARAMELLA che ha chiesto

l’accoglimento con le conseguenze di legge;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 30 gennaio 2012 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente il gravame di I.V. avverso la sentenza n. 767/17/10 della Commissione provinciale tributaria di Caserta, che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF, IVA, IRAP 2005. La CTR, rilevato che non si fosse ritualmente instaurato il contraddittorio procedimentale tra Ente impositore e contribuente, come invece necessario trattandosi di accertamento analitico-induttivo derivante dall’applicazione di uno studio di settore, comunque osservava che la determinazione dei maggiori ricavi operata dall’Agenzia delle entrate non fosse corretta e quindi procedeva in questo senso, quantificando la componente reddituale positiva (Euro 75.732).

2. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in ordine al primo motivo, con assorbimento del secondo.

2. Con tale prima censura lo I. – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – si duole di plurime violazione di legge (L. n. 146 del 1988, art. 10, e succ. modif., D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e di vizio della motivazione. Pone a base del motivo il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità a partire da SU n. 26635 del 2009, della necessarietà del contraddittorio preventivo endoprocedimentale in caso di accertamento basato sui parametri o studi di settore e denuncia che proprio tale principio sia stato violato nel caso di specie, essendo stato instaurato il contraddittorio solo dopo la notifica dell’avviso di accertamento.

Il motivo è fondato.

Trattandosi di principio di diritto mai disatteso nella giurisprudenza di questa Corte successiva al citato arresto delle SU (tra le molte, da ultimo Sez. 6-5, n. 10047 del 2016), non è dubbio che vada ribadita la necessarietà del contraddittorio preprocessuale preventivo qualora, come è nel caso di specie, si tratti di accertamento da studio di settore, con la conseguente nullità dell’avviso di accertamento in caso di mancata attivazione tempestiva di tale fase sub procedimentale.

Ciò posto è indubbio che, come lamentato dal ricorrente, tale principio sia stato violato nel caso che occupa, dato che l’atto impositivo è stato notificato l’8.3.2010, mentre l’avvio del contraddittorio è avvenuto il 24.6.2010, come del resto la stessa pronuncia impugnata attesta.

Non essendosi, inspiegabilmente, arrestata a questa constatazione, ma avendo invece giudicato il merito dell’atto impositivo impugnato, la sentenza impugnata è quindi senza dubbio alcuno incorsa nella denunciata violazione di legge e merita cassazione.

Essendo inutile disporre il rinvio al giudice a quo, posto che non necessitano ulteriori accertamenti di fatto, può essere deciso il merito con accoglimento del ricorso del contribuente, per detta dirimente ragione di diritto.

Le spese del giudizio di merito possono essere compensate, essendosi la giurisprudenza di legittimità consolidata, anche a seguito di detta pronuncia delle SU, nelle more dello stesso; per la ragione opposta vanno al contrario tassate secondo principio di soccombenza quelle del presente giudizio di legittimità, come da dispositivo.

PQM

Accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 9.000, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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