Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19884 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19884 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12290-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.1′. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrentecontro
FUCILE ANTONIO;

– intimati avverso la sentenza n. 1292/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 05/04/2016;

Data pubblicazione: 26/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON.
Rilevato che:
Con sentenza in data 10 marzo 2016 la Commissione tributaria

proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 336/9/11 della Commissione tributaria provinciale di Catania che
aveva accolto il ricorso di Fucile i‘ntonio contro l’avviso di
accertamento per II.DD. ed IVA 2003. La CTR osservava in
particolare che doveva considerarsi corretta la decisione dei primi
giudici, affermante l’invalidità dell’atto impositivo impugnato in quanto
l’agenzia fiscale non aveva allegato allo stesso e comunque depositato
in giudizio il PVC che lo aveva originato e sul quale si basavano le
pretese creditorie erariali, peraltro constatandone la mancata
produzione anche in appello, a dispetto della contraria affermazione
dell’appellante.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimato non si è difeso.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 42, d.P.R. 600/1973, poiché la
CTR ha confermato la statuizione della CTP di invalidità dell’avviso di
accertamento impugnato a causa della mancata produzione giudiziale
del relativo PVC, mentre invece tale adempimento procedurale era
avvenuto e comunque non potevasi considerare decisivo, poiché tale

Ric. 2017 n. 12290 sez. MT – ud. 21-06-2018
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regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello

atto di compendio dell’istruttoria amministrativa era stato comunicato
al contribuente.
E’ pertanto dirimente al fine della valutazione della fondatezza della
censura verificare se effettivamente il PVC è stato prodotto in lite
dall’agenzia fiscale ovvero se, come la medesima afferma, comunque lo

Ne deriva pertanto ai fini del decidere la necessità dell’ acquisizione del
fascicolo dei gradi di merito.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo
dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, 21 giugno 2018

stesso sia stato comunicato al contribuente.

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