Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19884 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. S. – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17358/2019 proposto da:

I.I., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao che lo rappresenta e

difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Roma, Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2279/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2020 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, I.I., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Roma impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato nella regione di Abekuta State e di essere stato costretto a fuggire dal proprio Paese perchè dopo la morte dei suoi genitori lo zio stregone si era opposto alla vendita del terreno paterno, minacciando di fargli fare la fine dei suoi genitori.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, quanto alla protezione internazionale, riconoscendo tuttavia al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello I.I. chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 3/4/2019 ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto non sorretto da motivi specifici di gravame, revocando l’ammissione del ricorrente al patrocinio statuale.

3. Avverso la citata sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione I.I. con atto notificato il 30/5/2019, svolgendo tre motivi.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 342 c.p.c., quanto al contenuto dell’atto di appello e all’ammissibilità dell’impugnazione in relazione all’obbligo di specificità dei motivi e all’omessa valutazione delle condizioni socio politiche del Paese di provenienza.

1.1. Secondo il ricorrente, l’impugnazione in appello doveva essere ritenuta ammissibile in quanto contenente tutti gli elementi di specificità prescritti dal codice di rito; l’atto di appello era molto chiaro nel sostenere la violazione delle norme sulla protezione sussidiaria segnalando le norme di legge violate (D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,4 e 12; L. n. 241 del 1990, art. 21 septies) e nel segnalare l’omissione di pronuncia e la superficialità della decisione di prime cure quanto alla ravvisata irrilevanza o inattendibilità del racconto del richiedente asilo.

1.2. Secondo la Corte territoriale il ricorrente con l’atto di appello si era limitato a riproporre le ragioni già addotte in primo grado, assumendo, quanto alla vicenda personale, di essere stato costretto a fuggire dalla Nigeria per le minacce rivoltegli dallo zio stregone e ribadendo la sussistenza di una condizione di violenza generalizzata su tutto il territorio nigeriano, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione di primo grado che, sulla base di fonti accreditate, aveva escluso conflitti armati interni rilevanti nella regione di Abekuta State.

1.3. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U, n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 – 01; Sez. 6 – 3, n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722 – 01).

I motivi specifici di appello debbono quindi contenere l’esposizione delle ragioni della critica rivolta dall’appellante alle motivazioni addotte dal giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell’attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione, come già ritenuto dalle Sezioni Unite con la sentenza del 29/1/2000 n. 16, con riferimento alla precedente formulazione dell’art. 342 c.p.c..

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente puntualizzato che: l’indicazione dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello; al contrario, è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza; l’onere della specificazione dei motivi di appello non può però ritenersi assolto mediante la mera riproposizione della domanda ovvero dell’eccezione decisa in senso sfavorevole dal giudice di primo grado; i motivi di gravame in cui si articola la doglianza debbono essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata; ciò vale anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia impugnata “nella sua globalità”; nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve perciò sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa, che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice; a tal fine non è peraltro sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, comunque, con la motivazione della sentenza impugnata; l’articolazione delle censure deve infatti adattarsi alla maggiore o minore specificità nel caso concreto della motivazione di primo grado, dovendo quindi assumere il maggior coefficiente di specificità quanto più precisa e specifica sia la motivazione addotta dal primo giudice (ex plurimis: Sez. 3, 13/7/2007, n. 15733; Sez. 3, 11/6/2007, n. 13676; Sez. 1, 5/6/2007, n. 13175; Sez. 3, 18/4/2007, n. 9244; Sez. 1, 1/2/2007, n. 2217; Sez. 3, 11/10/2006, n. 21745; Sez. 1, 11/10/2006, n. 21816; Sez. 1, 19/9/2006, n. 20261; Sez. 1, 19/9/2006, n. 20261; Sez. 111, 24/3/2006, n. 6630; Sez. 3, 14/3/2006, n. 5445; Sez. 3, 16/12/2005, n. 27727; Sez. 1, 24/11/2005, n. 24834; Sez. 2, 14/11/2005, n. 22906; Sez. 1 20/10/2005, n. 20287).

1.4. Nella specie il ricorrente ha contestato in modo inammissibilmente generico la valutazione di inammissibilità dei suoi motivi di appello in tema di protezione internazionale, omettendo di riportare il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, almeno sinteticamente, limitandosi a un genericissimo accenno nell’ultimo capoverso di pagina 2 del ricorso e soprattutto il tenore delle censure da lui svolte con i motivi di appello, giudicate, secondo lui erroneamente, inammissibili e si è limitato a predicarne in modo generico l’ammissibilità e a indicare le norme di legge asseritamente violate. A pagina 3 del ricorso, anzichè riportare i motivi di appello il ricorrente si limita a sostenere, ancora con somma genericità, di aver dedotto che la Nigeria e il luogo da cui egli proveniva erano luoghi poco sicuri e di aver riportato vari rapporti di fonti informative che corroboravano i suoi assunti.

In tal modo il motivo di ricorso per cassazione incorre nel vizio di aspecificità non ponendo questa Corte in condizione di valutare la potenziale capacità di confutazione delle censure svolte dall’appellante in rapporto al decisum di primo grado ed eventualmente correggere l’apprezzamento negativo in tal senso formulato dal giudice di appello.

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, n. 22880 del 29/09/2017, Rv. 645637 – 01; Sez. L, n. 11738 del 08/06/2016, Rv. 640032 – 01 Sez. L, n. 23420 del 10/11/2011, Rv. 619464 – 01; Sez. 1, n. 20405 del 20/09/2006, Rv. 594136 – 01; vedi anche Sez. U, n. 28332 del 05/11/2019, Rv. 655594 – 01;Sez. U, n. 156 del 09/01/2020, Rv. 656657 – 01).

1.6. Inammissibile appare quindi il primo motivo e consequenzialmente anche i successivi che lamentano vizi nella valutazione del merito del ricorso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia omesso/errato esame delle dichiarazioni da lui rese alla Commissione Territoriale e delle sue allegazioni in giudizio, lamentando altresì omessa consultazione delle fonti informative attualizzate e omessa cooperazione istruttoria.

Dall’esposizione del ricorrente emerge come il Giudice di primo grado non abbia ritenuto credibile la narrazione della vicenda personale con statuizione, che non risulta adeguatamente e specificamente censurata con l’impugnazione; il che priva evidentemente di rilievo le deduzioni fondate sul D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Il ricorrente insiste sulla sussistenza del rischio di esposizione a violenza indiscriminata ex art. 14, lett. c), sia in generale in Nigeria, sia in particolare nella regione di provenienza, senza tuttavia dimostrare di aver svolto specifica censura in proposito con l’atto di appello, diversamente da quanto al proposito puntualmente affermato, escludendolo, dalla Corte territoriale.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria a cui aveva diritto in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine, lamenta omesso esame delle fonti informative, omessa applicazione dell’arti della Costituzione, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Valgono le considerazioni precedentemente esposte, non senza rilevare che la concessione al ricorrente del permesso di soggiorno per casi speciali in regime transitorio priva di rilievo le argomentazioni relative al rischio di rimpatrio.

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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