Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19884 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14515/2016 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI SANNA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONI spa, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati ERSILIO GAVINO, GIOVANNI CALISI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE, DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1328/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 27/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 8 maggio 2013 la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto da G.S. avverso la sentenza n. 24/4/12 della Commissione tributaria provinciale di Savona che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di iscrizione ipotecaria IRPEF ed altro 2006 ed altro. La CTR osservava in particolare sia che la – eccepita – costituzione di un fondo patrimoniale non era di per sè ostativa all’iscrizione ipotecaria, trattandosi di atto “cautelare” e non “esecutivo” sia che comunque bisognava accertare “caso per caso” la “non inerenza” dei crediti garantiti ai bisogni familiari e che nel caso di specie ciò era dimostrato dalla antecedenza degli atti esattivi prodromici (cartelle esattoriali) a quello impugnato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso Equitalia Nord spa, ora incorporata in Equitalia Servizi di Riscossione spa; l’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

L’Agente della riscossione ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e degli artt. 167,170 c.c., poichè la CTR ha ritenuto non opponibile il fondo patrimoniale in caso di iscrizione ipotecaria ai sensi della prima disposizione legislativa evocata e poichè ha ritenuto comunque accertato la riferibilità ai bisogni familiari dei crediti garantiti.

La censura è fondata.

Anzitutto in ordine alla prima ratio decidendi della sentenza impugnata se ne ravvisa la difformità totale dal principio di diritto secondo il quale “L’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sicchè l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purchè il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata” (Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 29/01/2016, Rv. 638353-01).

Peraltro a tale principio di diritto vanno soggiunti quelli, ulteriori e complementari, che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586-01); che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore” (Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645-01; i principi di diritto espressi nei citati arresti giurisprudenziali sono stati di recente ribaditi da Sez. 6-5, n. 10975/2017).

Con una argomentazione affatto sommaria la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, particolarmente sotto il profilo, rimarcato nell’ultimo citato, dell’onere probatorio correlativo alla sussistenza o meno del nesso di collegamento tra i debiti tributari ed i “bisogni famigliari”.

In altri termini il giudice tributario di appello non ha effettuato alcun accertamento in fatto circa le condizioni legittimanti l’iscrizione ipotecaria de qua, così “falsamente applicando” le disposizioni legislative evocate con la censura.

Peraltro va ancora rilevato che la CTR nemmeno ha considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009, Rv. 609006-01), “.. va accertato in punto di fatto se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se è vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ancora Cass. 12998/2006), che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni. L’accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito (Cass. 11683/2001, 12730/2007). Quanto ai criteri cui l’accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo, affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzata da interessi meramente speculativi (Cass. 5684/2006)”.

Il ricorso deve dunque essere accolto quanto al motivo dedotto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame, che dovrà tener conto dei sopra citati principi di diritto.

PQM

 

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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