Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19884 del 05/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19884
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11399/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difesile;
– ricorrente –
contro
FATO SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 400/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 25/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/07/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 4 novembre 2011 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, locale Direzione, avverso la sentenza n. 708/05/2010 della Commissione provinciale tributaria di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto dalla Fato srl contro l’avviso di accertamento IVA, IRAP, IRES (OMISSIS). La Commissione tributaria regionale rilevava che le valutazioni del primo giudice dovevano considerarsi corrette in diritto, risultando peraltro in fatto non adeguatamente supportato sul piano probatorio l’ atto impositivo impugnato, trattandosi di un accertamento analitico induttivo derivante dall’applicazione di uno studio di settore.
2. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. La contribuente non si è costituita nel presente grado.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente Agenzia delle entrate – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – deduce vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di ragioni a fondamento della ripresa fiscale oggetto dell’atto impositivo impugnato, diverse ed ulteriori rispetto a quella del semplice scostamento dallo studio di settore. In particolare rileva l’apoditticità delle affermazioni della decisione impugnata e comunque la sua insufficienza rispetto alle specifiche questioni di merito che poneva l’avviso di accertamento ossia la sproporzione tra redditività dichiarata e capitale investito (Euro 18.468/Euro 966.019) ed alle somme erogate ai dipendenti (Euro 9.714), con evidente antieconomicità della gestione; l’esiguità della manodopera impiegata (tre lavoratori) rispetto al volume di affari. Adduce a sostegno precedenti di legittimità.
Il motivo è fondato.
Va premesso che “In tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta, che all’IVA, la legge – rispettivamente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40, per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 c.c. e segg. e art. 2697 c.c., comma 2″ (Sez. 5, n. 9784 del 2010).
E’ evidente che la sentenza impugnata non è conforme a tale principio di diritto e che quindi il lamentato vizio motivazionale è sussistente.
La decisione della CTR infatti contiene solo generiche ed apodittiche considerazioni in ordine al valore probatorio dell’accertamento basato sugli studi di settore, senza tuttavia – come fondatamente lamentato – alcuna specifica considerazione di merito sui rilievi concreti che l’atto impositivo impugnato conteneva e che – con rispetto pieno del principio di autosufficienza – la ricorrente ha puntualmente richiamato; contiene inoltre ulteriori considerazioni sull’ avviso di accertamento che non hanno alcuna pertinenza con il medesimo.
3. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza tassata e disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016