Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19883 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. III, 29/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 29/09/2011), n.19883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12180/2009 proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo procuratore

speciale Dott. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

SPINELLI Giordano, che la rappresenta e difende giusto mandato in

atti;

– ricorrente –

contro

N.A. (OMISSIS), A.A.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO

107, presso lo studio dell’avvocato VERRECCHIA OSVALDO, che li

rappresenta e difende giusto mandato in atti;

AGRICOLA LAZIO SUD 91 SCARL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona

del liquidatore e legale rappresentante Sig. R.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISINO 93/H, presso lo studio

dell’avvocato MARIO PERILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

RAVIELE ELIO giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

e contro

MICHELIN ITALIANA S.P.A., D.C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3963/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/10/2008 R.G.N. 8663/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato RIVELLESE NICOLA per delega; udito l’Avvocato

RAVIELE ELIO;

udito l’Avvocato VERRECCHIA OSVALDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il N., mentre era alla guida di un autocarro, perse il controllo del mezzo a causa dello scoppio di un pneumatico e trovò la morte.

Gli eredi della vittima citarono in giudizio la Coop. Agricola Lazio Sud, proprietaria del veicolo. Questa, costituitasi, chiamò in giudizio la soc. Michelin Italia spa. Il giudice ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Fondiaria SAI, assicuratrice dell’autocarro, la quale eccepì l’inoperatività della polizza assicurativa rispetto al conducente del veicolo e la prescrizione del diritto.

Il primo giudice respinse queste eccezioni con sentenza parziale poi confermata dalla Corte d’appello di Roma.

Propone ricorso per cassazione la Fondiaria SAI spa attraverso cinque motivi. Resistono con controricorso gli eredi della vittima e la Coop. Agricola. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso censura la contraddittorietà della motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per avere prima affermato che i parenti del conducente devono essere risarciti per i danni alla persona e poi che, nel caso in esame, gli eredi della vittima, agiscono per il danno morale derivante dalla morte del congiunto.

Il secondo motivo, riferendosi alla L. n. 990 del 1969, art. 4 (la cui disposizione esclude la risarcibilità del danno riportato dal conducente del veicolo responsabile del sinistro, nonchè l’esperibilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia, ai sensi dell’art. 18 della stessa legge), sostiene che debba essere esclusa la risarcibilità dei danni subiti dagli eredi del conducente dell’unico veicolo coinvolto nel sinistro.

Il terzo motivo sostiene che sarebbero stati violati il quarto comica dell’art. 2054 c.c., nonchè dell’art. 2055 c.c., comma 1, posto che le disposizioni in questione prevedono la responsabilità solidale del proprietario e del conducente del veicolo per difetto di manutenzione di questo; il conducente, siccome responsabile, non avrebbe dunque la qualifica di terzo, così come non l’avrebbero i suoi eredi.

Il quarto motivo, presupponendo l’inapplicabilità alla fattispecie della L. n. 990 del 1969, e dunque l’insussistenza della solidarietà passiva tra assicuratore e proprietaria del veicolo, censura il punto della sentenza in cui s’afferma che gli atti interruttivi della prescrizione rivolti verso la proprietaria del veicolo sono efficaci anche nei confronti della compagnia; con la conseguenza che, sussistendo in astratto il solo obbligo di manleva della compagnia nei confronti della proprietaria del veicolo, il relativo diritto si sarebbe prescritto con il decorso del termine annuale di cui all’art. 2952 c.c., comma 3.

Il quinto motivo, pur sempre sul presupposto dell’insussistenza della solidarietà passiva tra il proprietario del veicolo e l’assicuratore, sostiene che comunque il diritto si sarebbe prescritto, posto che la richiesta d’indennizzo (26.5.2003) fu rivolta dagli eredi della vittima alla compagnia quasi dieci anni dopo l’evento ((OMISSIS)); il termine di prescrizione sarebbe dunque maturato nel biennio successivo alla sentenza di patteggiamento (29.10.1999).

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Come s’è visto, il presupposto sul quale si basa lo sviluppo argomentativo della tesi della compagnia è costituito dall’inoperatività della polizza, in forza del già menzionato disposto della L. n. 990 del 1969, art. 4; di qui si fanno conseguire ì rilievi relativi all’insussistenza di solidarietà passiva tra proprietario del veicolo ed assicuratore, con tutti gli effetti in tema di prescrizione e di atti interruttivi della stessa.

Tuttavia, occorre osservare che il presupposto stesso su cui fonda l’intero argomentare è errato.

Infatti, questa Corte ha già avuto modo di spiegare che i soggetti assicurati, per espressa previsione dell’art. 1 della citata legge, sono quelli previsti dall’art. 2054 c.c., tra i quali è incluso il proprietario del veicolo (Cass. n. 8216/02); il comma 4 di questa disposizione codicistica sottopone il proprietario a responsabilità per i danni derivati dalla circolazione per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione del veicolo; anche questa responsabilità, allorchè attenga ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione sulle strade, costituisce oggetto dell’assicurazione obbligatoria di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 1, con la conseguenza che per essa risponde anche l’assicuratore (Cass. n. 3108/10).

Sulla base di questi principi è stato affermato che è da considerarsi evento relativo alla circolazione stradale anche l’incendio propagatosi dal veicolo in sosta, con conseguente azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore del veicolo, a meno che l’incendio stesso non derivi dall’azione dolosa di terzi (Cass. n. 13239/08). Ciò, proprio in quanto dell’art. 2054 c.c., u.c., non consente al proprietario di sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati da difetti di costruzione o per difetto di manutenzione (Cass. n. 14998/04).

Tra i difetti di manutenzione non v’è dubbio che rientri l’ipotesi di utilizzo di pneumatico vetusto, ed in tal senso è stata prospettata l’azione innanzi al giudice del merito.

Sicchè, è del tutto inconferente il riferimento che la compagnia ricorrente rivolge alla L. n. 990 del 1969, art. 4 (ossia all’esclusione del conducente dalla copertura assicurativa), posto che quella che viene in contestazione nel caso in esame è la responsabilità del proprietario per difetto di manutenzione, quale causa dell’evento letale verificatosi ai danni del conducente.

Che, poi, la responsabilità per difetto di manutenzione del veicolo possa essere addossata anche al conducente è questione di merito che in quella sede deve essere affrontata.

Da quanto detto discende per conseguenza l’efficacia della polizza in relazione alla prospettata responsabilità, nonchè la solidale responsabilità tra assicuratore e responsabile del sinistro e l’efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti dell’assicuratore degli atti rivolti verso il responsabile. Così come correttamente affermato nell’impugnata sentenza.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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