Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19883 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19883 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12227-2017 proposto da:
DMS DIFFUSIONE MODA DI FERRAR() GIANFRANCO
DITTA INDIVIDUALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato VIVIANA BOSSI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEJA k)
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/07/2018

nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE
VARESE;

– intimati –

TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 24/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Atteso che il difensore del ricorrente ha comunicato di essersi
cancellata dall’albo professionale nelle more del presente giudizio e
rilevato che l’Ordine degli avvocati di Milano ha attestato che ciò è
effettivamente avvenuto in data 14 dicembre 2017, quindi prima della
comunicazione del decreto di fissazione dell’odierna adunanza;
ritenuto che si deve dare seguito all’arresto che «In tema di
procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la
comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del
difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto
indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di
“ius postulandi”» (Sez. U – , Ordinanza interlocutoria n. 26856 del
14/11/2017, Rv. 645916 – 01) e che pertantoi rilevata la nullità di detto
avviso, la causa va rinviata a nuovo ruolo per la comunicazione del
decreto di fissazione dell’adunanza alla parte personalmente.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo onde effettuare l’adempimento di cui in
motivazione.

Ric. 2017 n. 12227 sez. MT – ud. 21-06-2018
-2-

avverso la sentenza n. 5451/28/2016 della COMMISSIONE

Così deciso in Roma, 21 giugno 2018

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