Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19883 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. II, 20/09/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 20/09/2010), n.19883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28528/2004 proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NASUTI

GIANFRANCO;

– ricorrente –

e contro

T.F., T.A., S.M.T.,

T.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 948/2003 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato CORSI Roberta con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ORLANDO Guido, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – T.G., premesso che in data (OMISSIS) era deceduto il proprio padre, T.F., lasciando eredi la moglie C.M. ed i tre figli, lo stesso T. G., Al. e C., che al momento della morte T.F. era proprietario di beni mobili e immobili, che il de cuius, proprietario dal (OMISSIS) di un’azienda di panificazione e vendita al minuto, aveva donato circa tre anni prima detta azienda ai figli Al. e C., che essa doveva essere riunita alla massa ereditaria, essendo stata lesa la quota di legittima spettante all’attore, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Savona i fratelli Al. e T.C. nonchè la signora C.M. per sentir ridurre detto atto di donazione e sentir disporre la divisione tra i coeredi dei beni loro pervenuti per effetto della successione di T.F..

Nelle more del giudizio, Ta.Al. morì e gli successero la moglie S.M.T. ed i figli F. e A., che si costituirono in giudizio. Successivamente morì anche la convenuta contumace C.M..

La causa venne poi decisa con sentenza parziale del 18 febbraio 2000, con la quale vennero respinte le domande di T.G. aventi ad oggetto la declaratoria di lesione della quota di legittima a lui spettante, nonchè la riduzione della donazione del de cuius ad Al. e T.C..

Con separata ordinanza, la causa venne rimessa in istruttoria per provvedere in ordine alla divisione dei beni relitti.

Contro tale sentenza propose appello T.G..

2. – Con sentenza parziale dell’11 luglio 2002, la Corte d’appello di Genova, in riforma della impugnata sentenza, dichiarò la simulazione relativa, per la prevalenza dell’aspetto di liberalità su quello oneroso, dell’atto di cessione della quota del 25 per cento della società familiare da parte di T.F. in favore del figlio Al.. La causa venne rimessa in istruttoria perchè venisse acquisita, una volta eseguita, la c.t.u. in corso tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Savona avente ad oggetto la stima dei beni lasciati da T.F. e si accertasse, sulla base del valore degli stessi, accresciuto di quello della quota di azienda da lui ceduta il (OMISSIS), e previa detrazione del valore corrispondente alla quota disponibile, pari al 25 per cento del totale, se vi fosse stata lesione di legittima.

La c.t.u. effettuata concluse nel senso che non vi fossero beni da dividere, perchè sia i beni mobili, costituiti da denaro depositato su libretto nominativo, che quelli immobili erano stati divisi tra gli eredi secondo i rispettivi diritti.

Il quesito fu allora modificato perchè si accertasse che il ricavato della vendita dei beni ereditar fosse stato diviso tra le parti a norma di legge.

Il c.t.u. concluse quindi nel senso che i beni immobili dell’asse ereditario erano stati ceduti per la somma di L. 43.000.000, correttamente divisa tra gli eredi, i quali avevano rilasciato regolare quietanza.

A questo punto, l’appellante chiese una consulenza per accertare il valore dell’azienda, mentre gli appellati sostennero che, pur ammettendo la simulazione relativa dell’atto di cessione dell’azienda, ormai non più esistente, non vi sarebbe stata lesione di legittima, tenuto conto della valutazione data all’azienda dai periti delle parti, e, quindi, chiesero il rigetto della domanda.

3. – Con sentenza depositata l’11 novembre 2003, la Corte d’appello dichiarò che l’atto di cessione di quote di società non aveva comportato la lesione della quota di legittima spettante a T. G., respingendo la domanda di riduzione a favore del legittimario appellante. Ritenne la Corte che le risultanze, mai formalmente contestate, della consulenza tecnica stragiudiziale sul valore dell’azienda di panificazione fossero da ritenere valide e non rivedibili, risalendo la stessa a tempi molto più prossimi a quelli cui la valutazione si sarebbe dovuta riferire, con l’acquisizione di elementi ormai inesistenti, e che una nuova consulenza avrebbe comportato un inutile dispendio di tempo ed una onerosa duplicazione di spese, dovendo necessariamente fare riferimento alle circostanze di fatto già accertate e valutate, le uniche allo stato reperibili.

Alla stregua della precedente perizia, il valore dell’azienda in questione era da quantificare in L. 82.211.000: alla stregua di tale valutazione, la quota da riunire alla massa ereditaria era pari a L. 20.552.750, di cui all’appellante sarebbero spettati i due noni, pari a L. 4.567.277. Quindi, considerato che, sulla base del calcolo dell’intero patrimonio del de cuius, il cui valore corrispondeva a L. 65.625.072 (di cui L. 2.072.324 in danaro liquido all’apertura della successione, L. 20.552.750 per la quota di azienda ceduta e L. 43.000.000 per i beni immobili venduti con atto (OMISSIS)), la quota di cui lo stesso poteva disporre liberamente a norma dell’art. 542 cod. civ., pari ad un quarto dell’intero, era di L. 16.406.268, la Corte di merito concluse che la esclusione del figlio G. dalla cessione dell’azienda non aveva comportato alcuna lesione di legittima.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre T.G. sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con la prima censura, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 553 e 556 cod. civ., nonchè artt. 747 e 750 cod. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito nel fondare la propria decisione circa la insussistenza della denunciata lesione della quota di legittima del ricorrente sulla consulenza del 1988 relativa alla valutazione dell’azienda di panificazione ceduta dal de cuius ai figli Al. e C., senza considerare che detta valutazione avrebbe dovuto essere riferita all’epoca dell’apertura della successione. Il calcolo del valore dell’azienda in questione sarebbe stato, quindi, operato in violazione delle disposizioni del codice civile in materia di successioni, secondo le quali, per determinare l’ammontare della quota di cui il de cuius poteva disporre, si forma una massa dei beni appartenenti al defunto al momento della morte, detraendone i debiti, e si riuniscono fittiziamente i beni di cui egli abbia disposto a titolo di donazione, secondo il valore che essi avevano al tempo dell’apertura della successione (artt. 556 e 747 cod. civ.). Per di più, la valutazione del compendio ereditario sarebbe stata effettuata con riguardo a periodi di tempo distanti tra loro e, quindi, a dati non omogenei (essendosi considerati, da una parte, il denaro liquido residuato all’epoca dell’apertura della successione, dall’altra, il valore dell’azienda nel (OMISSIS) ed il ricavato della vendita di beni immobili effettuata nel (OMISSIS)), con una rilevante distorsione in ordine all’accertamento della quota disponibile. La valutazione dei beni facenti parte dell’asse ereditario venduti risalirebbe poi ad oltre vent’anni dopo l’apertura della successione.

2. – Con il secondo motivo, si deduce la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Gravemente carente sarebbe la giustificazione addotta dal giudice di secondo grado in ordine al mancato riferimento della perizia sul valore dell’azienda di panificazione al momento dell’apertura della successione.

3.1. – I due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica che li avvince, tesi, come sono entrambi, alla dimostrazione dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nella quantificazione del compendio ereditario di cui si tratta ai fini del computo della quota disponibile del patrimonio del de cuius, sono destituiti di fondamento.

3.2. – Al riguardo, occorre muovere dalla considerazione della inesistenza, in atto, della azienda di cui si tratta, e della mancata formale contestazione, ad opera delle parti, delle risultanze della consulenza tecnica stragiudiziale effettuata, per concorde mandato delle stesse, nel (OMISSIS) al fine di accertare il valore dell’azienda.

Tale quadro ha indotto la Corte di merito a ritenere del tutto plausibilmente la superfluità di una nuova consulenza diretta al medesimo scopo, avuto riguardo alla circostanza che essa, in mancanza di altri elementi, non avrebbe potuto che far riferimento ai dati già presi in considerazione dalla prima.

3.3. – Del resto, la testuale affermazione del giudice di secondo grado sulla quale sembra essersi particolarmente incentrata l’attenzione della difesa del ricorrente, che da essa argomenta circa la violazione, ad opera della sentenza impugnata, delle invocate norme codicistiche e la inadeguatezza della motivazione della decisione, è la seguente: “essa (la consulenza) …risale a tempi molto più prossimi a quelli cui la valutazione andrebbe riferita…”.

Ebbene, non risulta che il senso di tale affermazione sia quello ad essa attribuito dal ricorrente, che vi scorge la acritica accettazione delle risultanze di una perizia che avrebbe operato una valutazione non riferibile all’epoca dell’apertura della successione che ha dato luogo alla vicenda processuale in esame. Piuttosto, la richiamata affermazione è stata dettata dalla esigenza di dare conto del processo logico-giuridico che aveva portato il giudice di secondo grado a ritenere la inutilità, e vana dispendiosità, di una nuova consulenza che si sarebbe risolta in un riesame dei dati già forniti dalla prima, non essendo reperibili nuovi elementi, e che, oltre tutto, si sarebbe svolta in epoca ovviamente ancora più lontana dall’apertura della successione de qua.

3.4. – Peraltro, la valutazione della azienda di panificazione, operata, secondo la doglianza del ricorrente, con riferimento ad epoca successiva all’apertura della successione e dopo la ristrutturazione dell’azienda medesima intervenuta successivamente alla cessione, si sarebbe risolta – come sostanzialmente sottolineato dalla stessa Corte (v. pag. 6 della sentenza impugnata) – in un accrescimento del valore della medesima rispetto all’epoca della morte del de cuius. Donde la carenza di interesse al riguardo in capo allo stesso ricorrente.

3.5. – Nè a miglior sorte, per le medesime ragioni, è destinata la censura relativa alla eterogeneità dei criteri di calcolo dell’intero compendio ereditario con riferimento al tempo della valutazione.

4. – Con la terza doglianza, si denuncia la nullità della sentenza per error in procedendo, e, comunque, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte territoriale nella quantificazione del valore della quota disponibile del patrimonio del de cuius in L. 16.406.268 sulla base della indicazione, quale valore dell’asse ereditario relativamente ai beni mobili (recte: immobili) venduti, dell’importo di L. 43.000.000, corrispondente, invece, al valore dell’intero immobile di cui, però, una quota era di proprietà della moglie del de cuius, signora C.M.. La Corte ligure avrebbe, pertanto, omesso di pronunciare sulla domanda, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e, comunque, avrebbe tralasciato di esplicare l’iter logico-giuridico attraverso il quale era pervenuta alle proprie conclusioni.

5.1. – La doglianza non è meritevole di ingresso nel presente giudizio.

5.2. – A prescindere dalla inconferenza del richiamo dell’art. 112 cod. proc. civ., va premesso che il riferimento all’importo di L. 43.000.000 è stato operato dalla Corte in virtù delle risultanze della c.t.u. effettuata, al fine della stima dei beni relitti dal T., per incarico del Tribunale di Savona, nell’ambito del procedimento di divisione di detti beni: risultanze che avevano indicato detta somma come prezzo della vendita del patrimonio relitto, diviso tra tutti gli eredi, i quali ne avevano rilasciato regolare quietanza.

PQM

Per tale motivo

nella valutazione del patrimonio del de cuius ai fini della determinazione della quota disponibile ai sensi dell’art. 556 cod. civ..

Ebbene, a fronte di tale richiamo, il ricorrente inammissibilmente denuncia per la prima volta nella presente sede – non avendo provveduto a farlo a seguito dell’acquisizione di detta perizia agli atti del giudizio di cui si tratta, allorchè si era limitato a chiedere una nuova consulenza sul valore dell’azienda di panificazione ceduta dal padre ad Al. e T.C. – la spettanza ab origine alla signora C.M., moglie del de cuius, di una quota del patrimonio ereditario immobiliare: quota, peraltro, della quale non viene indicata la misura ed in relazione alla quale non viene precisato il titolo di appartenenza alla C..

6. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non essendo stata svolta attività difensiva dagli intimati.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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