Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19883 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6237/2012 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA V. BACHELET

12, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CIANCAGLINI, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO ROMANO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 26/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9 giugno 2011 la Commissione tributaria regionale del Piemonte riformava la sentenza n. 34/01/2010 della Commissione tributaria provinciale di Vercelli, con la quale era stato accolto il ricorso di B.S. avverso l’avviso di accertamento IVA/IRPEF/IRAP (OMISSIS). La CTR rilevava al fondatezza dell’atto impositivo emesso sulla base dello studio di settore applicabile, posto che lo scostamento rilevato non trovava alcuna giustificazione nella contabilità dell’impresa artigianale verificata, con specifico riguardo alla fatturazione delle ore lavorate, non indicate in un numero percentualmente rilevante di fatture.

2. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione il B. articolando un unico motivo per vizio della motivazione e violazione di legge. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Con l’unico motivo dedotto il ricorrente – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3 – lamenta vizio della motivazione e violazione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2) in ordine alla confermata validità dell’atto impugnato. In particolare richiama il principio che non è sufficiente a fondare la pretesa fiscale lo scostamento dallo studio di settore e contesta la valenza probatoria del fatto che in molte fatture emesse nell’anno fiscale de quo non fossero indicate le ore di manodopera ed in ciò ravvisa la denunziata violazione di legge.

Il motivo è infondato.

Come – nella sostanza – ha spiegato la sentenza impugnata, a suffragare l’atto impositivo de quo non vi è affatto esclusivamente lo scostamento dallo studio di settore, che in realtà ha fatto solo sì che la procedura amministrativa venisse promossa, ma ben più significativamente l’enorme differenza tra le “ore lavorate” registrate e quelle “fatturate”.

Su questa macroscopica anomalia si è basato l’avviso di accertamento impugnato e quindi la decisione di appello, anche in considerazione che nè in fase preprocessuale nè in quella processuale il contribuente ha fornito elementi controprobatori, anche di natura logica, idonei ad inficiare il ragionamento inferenziale analitico-induttivo dell’Agenzia delle entrate prima, della CTR poi.

Se ciò da un lato fa quindi ritenere congrua la motivazione sul punto della sentenza impugnata, per altro verso rende evidente l’insussistenza della denunziata violazione di legge.

In diritto infatti il punto non è che l’atto impositivo e la sentenza che lo conferma abbiano argomentato e sancito che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, contenga una previsione di obbligatorietà della fatturazione delle ore lavorate, che in effetti non contiene (così come del resto espressamente escluso anche dalla CTR), bensì assai diversamente che detto forte differenziale tra ore di lavoro registrate ed ore indicate in fattura, non altrimenti fondatamente giusitificato, fanno appunto presumere che una buona parte delle ore medesime non siano state fatturate; e, quindi, in tal modo si sia occultata base imponibile sia dell’IRPEF che dell’IVA.

3. Il ricorso deve dunque essere rigettato ed il ricorrente condannato a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente grado come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’ Agenzia delle entrate le spese del grado che liquida in complessivi Euro 2.500 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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