Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19882 del 26/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19882 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11421/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
URGESE Matteo;
– intimato avverso la sentenza n. 2745/24/2016 della Commissione tributaria
regionale della PUGLIA, Sezione staccata di LECCE, depositata il
17/11/2016;
Data pubblicazione: 26/07/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
LA CORTE
— rilevato che dalla sentenza impugnata risulta che aveva partecipato
ad entrambi i giudizi di merito anche l’EQUITALIA SERVIZI DI
risulta essere stato notificato il ricorso per cassazione, né la stessa si è
volontariamente costituita in giudizio;
— ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell’art. 331 cod. proc.
civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa
e non spontaneamente costituitasi (cfr. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10934
del 27/05/2015, Rv. 635458 — 01; v. anche Cass. n. 4597 del 2018),
fissando all’uopo il termine che si reputa congruo indicare in mesi tre;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dell’EQUITALIA SERVIZI DI
RISCOSSIONE s.p.a. da effettuarsi nel termine di tre mesi dalla
comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma il 07/06/2018
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ILLO
RISCOSSIONE s.p.a. (già Equitalia ETR s.p.a.), ma a quest’ultima non