Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19882 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. S. – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3294/2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e

difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 6174/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2020 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso il D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, K.S., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Roma impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il Tribunale con ordinanza dell’11/3/2018 ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso tale decisione ha proposto appello il K. svolgendo critiche in ordine alla mancata concessione della protezione sussidiaria, con riferimento alle ragioni di credibilità del suo racconto, al rischio di esposizione a violenza indiscriminata, alla mancata considerazione delle fonti più accreditate circa le reali condizioni del Paese di origine e alla mancata valutazione ai fini della richiesta protezione umanitaria del percorso di integrazione da lui compiuto.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 3/10/2018 ha considerato inammissibile l’appello, ritenendo che non fossero state sottoposte a critica con specifici motivi le ragioni del rigetto esposte dal giudice di primo grado, ha ritenuto il gravame manifestamente infondato quanto alla richiesta di protezione umanitaria e in dispositivo ha disposto il rigetto dell’impugnazione.

3. Avverso la predetta sentenza del 3/10/2018, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il K. con atto notificato il 10/1/2019, svolgendo due motivi.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la

violazione dell’art. 342 c.p.c., poichè l’impugnazione in appello doveva essere ritenuta ammissibile poichè conteneva tutti gli elementi di specificità prescritti dal codice di rito.

1.1. Il ricorrente afferma che l’atto di appello de quo era molto chiaro nel sostenere la violazione delle norme sulla protezione sussidiaria e umanitaria segnalando le norme di legge violate (D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,4 e 12; L. n. 241 del 1990, art. 21 septies; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19) e l’omissione di pronuncia e la superficialità della decisione di prime cure.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia error in procedendo perchè la Corte di appello non si era pronunciata sui motivi di appello, ritenendo l’impugnazione inammissibile e tuttavia rigettandola con il dispositivo.

1.3. I due motivi sono strettamente connessi e in parte iterativi e possono essere esaminati congiuntamente.

1.4. Giova premettere che l’interpretazione logica della sentenza impugnata non è affetta dalla apparente contraddizione tra motivazione e dispositivo a cui il ricorrente, per vero molto stringatamente, sembra alludere quando sottolinea che la Corte romana ha respinto il ricorso, pur ritenendo inammissibili i motivi.

La Corte di appello ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità, i motivi rivolti verso il giudizio di inattendibilità della vicenda personale narrata e alla ritenuta inesistenza di un conflitto armato interno diffuso, tale da esporre i civili a una situazione di rischio indiscriminato di danno grave alla persona, rilevante quindi il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), (pag. 1, terzo paragrafo, delle “Ragioni della decisione”).

La Corte capitolina ha invece ritenuto infondato, e manifestamente, il gravame nella parte relativa alla richiesta di protezione umanitaria, in quanto basato su elementi afferenti alla integrazione sociale del ricorrente in assenza di una attendibile valutazione comparativa in ordine alle ragioni di fuga dalla Nigeria (pag. 2, secondo paragrafo).

1.5. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U, n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 – 01; Sez. 6 – 3, n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722 – 01).

I motivi specifici di appello debbono quindi contenere l’esposizione delle ragioni della critica rivolta dall’appellante alle motivazioni addotte dal giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell’attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione, come già ritenuto dalle Sezioni Unite con la sentenza del 29/1/2000 n. 16, con riferimento alla precedente formulazione dell’art. 342 c.p.c..

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente puntualizzato che: l’indicazione dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello; al contrario, è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza; l’onere della specificazione dei motivi di appello non può però ritenersi assolto mediante la mera riproposizione della domanda ovvero dell’eccezione decisa in senso sfavorevole dal giudice di primo grado; i motivi di gravame in cui si articola la doglianza debbono essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata; ciò vale anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia impugnata “nella sua globalità”; nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve perciò sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa, che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice; a tal fine non è peraltro sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, comunque, con la motivazione della sentenza impugnata; l’articolazione delle censure deve infatti adattarsi alla maggiore o minore specificità nel caso concreto della motivazione di primo grado, dovendo quindi assumere il maggior coefficiente di specificità quanto più precisa e specifica sia la motivazione addotta dal primo giudice (ex plurimis: cfr Sez. 3, 13/7/2007, n. 15733; Sez. 3, 11/6/2007, n. 13676; Sez. 1, 5/6/2007, n. 13175; Sez. 3, 18/4/2007, n. 9244; Sez. 1, 1/2/2007, n. 2217; Sez. 3, 11/10/2006, n. 21745; Sez. 1, 11/10/2006, n. 21816; Sez. 1, 19/9/2006, n. 20261; Sez. 1, 19/9/2006, n. 20261; Sez. 111, 24/3/2006, n. 6630; Sez. 3, 14/3/2006, n. 5445; Sez. 3, 16/12/2005, n. 27727; Sez. 1, 24/11/2005, n. 24834; Sez. 2, 14/11/2005, n. 22906; Sez. 1 20/10/2005, n. 20287).

1.6. Nella specie il ricorrente ha contestato in modo inammissibilmente generico la valutazione di inammissibilità dei suoi motivi di appello in tema di protezione internazionale, perchè ha omesso di riportare tanto il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, almeno sinteticamente, quanto il tenore delle censure da lui svolte con i motivi di appello, giudicate, secondo lui erroneamente, inammissibili e si è invece limitato a predicarne in modo generico l’ammissibilità e a indicare le norme di legge asseritamente violate.

In tal modo il motivo di ricorso per cassazione incorre nel vizio di assoluta aspecificità, non ponendo questa Corte in condizione di valutare la potenziale capacità di confutazione delle censure svolte dall’appellante in rapporto al decisum di primo grado ed eventualmente correggere l’apprezzamento negativo in tal senso formulato dal giudice di appello.

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, n. 22880 del 29/09/2017, Rv. 645637 – 01; Sez. L, n. 11738 del 08/06/2016, Rv. 640032 – 01 Sez. L, n. 23420 del 10/11/2011, Rv. 619464 – 01; Sez. 1, n. 20405 del 20/09/2006, Rv. 594136 – 01; vedi anche Sez. U, n. 28332 del 05/11/2019, Rv. 655594 – 01;Sez. U, n. 156 del 09/01/2020, Rv. 656657 – 01).

1.7. Inammissibile appare quindi il primo motivo e consequenzialmente anche il secondo che lamenta omessa pronuncia su motivi che sono stati giudicati inammissibili.

1.8. La statuizione sull’infondatezza del motivo relativo alla protezione umanitaria non è stata specificamente censurata dal ricorrente.

2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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