Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19882 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27161/2008 proposto da:

P.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l’avvocato

GRAZIOSO GERARDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

17/08/2007; n. 568/06 C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 13.07.2006 P.D. adiva la Corte di appello di Perugia chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 19.03-17.08.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, dichiarava inammissibile la domanda relativamente al giudizio di cognizione e la rigettava nel resto, compensando le spese processuali La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il P. aveva chiesto l’equa riparazione assumendo di avere subito danno non patrimoniale per effetto dell’irragionevole durata del processo civile di cognizione, da lui introdotto il 9.06.1993, nei confronti della Edilcostruzioni S.r.l., processo che era stato deciso con sentenza di condanna della società convenuta, depositata il 26.03.2001, passata in giudicato, ed ancora che successivamente, al fine di soddisfarsi del suo credito, aveva dovuto intervenire nella procedura fallimentare a carico di detta società, non ancora conclusa;

– che non poteva stabilirsi un collegamento tra il giudizio di cognizione e la successiva procedura fallimentare in corso, ragione per cui, come eccepito dall’Amministrazione, la domanda di equa riparazione era inammissibile, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, rispetto al giudizio definito con la sentenza del 26.03.2001, essendo stata proposta il 13.07.2006 e, dunque, dopo la scadenza del prescritto termine semestrale, decorrente dal passaggio in giudicato di tale pronuncia mentre invece si rivelava infondata, rispetto al procedimento concorsuale.

Avverso questo decreto il P. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 29.10.2008.

L’Amministrazione della Giustizia ha resistito con controricorso notificato a mezzo posta il 10-11.12.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente in rito va rilevata l’inammissibilità del controricorso del Ministero della Giustizia, notificato al ricorrente dopo la scadenza del termine prescritto dall’art. 370 c.p.c., comma 1.

A sostegno del ricorso il P. denunzia, con conclusiva formulazione del quesito di diritto, “Violazione e/o falsa applicazione di legge, con riferimento alla L. n. 89 del 2001, art. 4, in combinato con l’art. 3 Cost.. Erronea e/o lacunosa contraddittoria motivazione”.

Si duole in sintesi che ai fini della verifica della tempestività della sua domanda d’indennizzo i giudici di merito non abbiano assoggettato a valutazione unitaria il giudizio di cognizione, definito con sentenza di condanna della società al pagamento del credito pecuniario, e quello fallimentare, volto al soddisfacimento del medesimo credito, così illegittimamente individuando nella data del primo giudicato il termine di decorrenza del semestre prescritto a pena di decadenza dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Il motivo non è fondato.

In tema di violazione della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il processo di cognizione volto alla condanna del debitore al pagamento del credito e quello fallimentare nel quale il creditore sia intervenuto per ottenere il pagamento del credito portato dal conseguito titolo giudiziale divenuto definitivo, sono diversi ed autonomi, per cui è in relazione a ciascuno di essi che va computato l’eventuale periodo di irragionevole protrazione, senza possibilità di sommatoria, a tal fine, dei tempi occorrenti per la definizione dell’uno e dell’altro. Ne deriva, ulteriormente, che all’interno di ciascuno di essi devono essere individuati l’atto conclusivo e, con esso, il momento di assunzione della correlativa definitività, al quale l’art. 4 della citata legge collega il “dies a quo” di decorrenza del termine semestrale per la proposizione della domanda di equa riparazione da parte del creditore. E pertanto da escludere che il suddetto termine, pur dopo la definitività, per consolidazione nel giudicato, della decisione che conclude il giudizio di cognizione resti inoperante in pendenza della procedura fallimentare.

Anche, infatti, con riguardo al rapporto tra il processo civile di cognizione e quello fallimentare, a cui il creditore, legittimato dal conseguito titolo giudiziale, debba eventualmente partecipare per il soddisfacimento delle sue ragioni, deve trovare applicazione, per analogia di ratio decidendi, il principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 27365 del 2009, seppure in relazione al rapporto sia tra il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e sia tra quello cognitivo del giudice amministrativo ed il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, principio secondo cui in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono “diritti e obblighi”, ai quali, avuto riguardo agli artt. 24, 111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi. Ne consegue che, in rapporto a tale criterio distintivo, anche il processo di cognizione definito con giudicato di condanna del debitore al pagamento del credito e quello fallimentare di cui il creditore debba rendersi poi eventualmente parte per il soddisfacimento coattico del suo credito consacrato nel giudicato, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi.

Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità stante la rilevata inammissibilità per tardività del controricorso dell’Amministrazione intimata, che non ha partecipato alla discussione orale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA