Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19882 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4528/2012 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 46,

presso lo studio dell’avvocato MARINA PETROLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIACRISTINA PETROLO giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI

TREVISO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA

depositata il 20/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

udito per il ricorrente l’Avvocato PETROLO MARINA che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta e

chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20 settembre 2011 la Commissione tributaria regionale del Veneto riformava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 86/03/2008, che aveva accolto il ricorso proposto da A.R. avverso l’avviso di accertamento IVA/IRPEF/IRAP e addizionali comunali (OMISSIS), emesso nei confronti del medesimo. La CTR rilevava che, trattandosi di accertamento parametrico dei ricavi L. n. 549 del 1995, ex art. 3, comma 184, le controallegazioni fattuali dedotte dal contribuente non fossero provate adeguatamente, sicchè si imponeva il rigetto del suo ricorso.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ A., deducendo un unico motivo articolato in più profili. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Con il motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’ A. profila la plurima violazione di norme legislative. In particolare allega che la procedura di accertamento “standardizzato” de qua non abbia natura giuridica di presunzione legale e che comunque non limita la difesa del contribuente a determinate categorie probatorie; che gli studi di settore prevalgono sui parametri, rappresentando i primi una forma più evoluta di ricostruzione reddituale e stante la natura transitoria dei secondi. Ne deriva che non avendo la CTR applicato tali principi nonchè quello ulteriore che gli standards parametrici ovvero gli studi di settore di per sè non sono sufficienti a ritenere congruamente motivato l’avviso di accertamento, è incorsa nelle denunciate violazioni di legge.

Il motivo è infondato.

Nulla quaestio sulla possibilità di applicare retroattivamente gli studi di settore, in quanto strumento di verifica reddituale standardizzato più raffinato di quello parametrico (così da ultimo Sez. 5, n. 23554 del 2015), tuttavia vi è da osservare che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il contribuente non ha in alcun modo asseverato la quantità di ore e giornate lavorative che semplicemente afferma e che a suo dire producono il risultato di “congruità” con gli studi di settore, così, del tutto unilateralmente ed arbitrariamente, riducendo un parametro di calcolo essenziale.

Dalla sentenza della CTR emerge inoltre che il contribuente non ha partecipato al contraddittorio preprocessuale e quindi a suo sfavore vale il principio, consolidato, che “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri” (da ultimo, v. Sez. 6-5, n. 10047 del 2016; Sez. 5, n. 17646 del 2014).

Ciò, in altri termini, significa dire che qualora il contribuente si sottragga volontariamente al contraddittorio amministrativo preventivo, come “sanzione” gliene deriva la trasformazione della presunzione de qua da “semplice” a “legale relativa”, con il conseguente maggior onere probatorio processuale.

Unite dunque le due considerazioni, se ne deve derivare che la CTR non è incorsa in alcun error in judicando in jure, ritenendo l’applicabilità pura e semplice della normativa sull’accertamento parametrico giustificata, per un verso dalla sottrazione del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale preprocessuale, per altro verso avendo il contribuente completamente fallito il conseguente, maggior, onere probatorio che gli spettava ed in particolare quello della meramente affermata congruità con lo studio di settore.

3. Il ricorso deve dunque essere rigettato ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese del grado all’Agenzia delle entrate, come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento all’Agenzia delle entrate le spese del grado che liquida in complessivi Euro 3.500, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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