Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19881 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. III, 29/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 29/09/2011), n.19881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18727/2006 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.

NICOLA DE CESARINI 3 (STUDIO SBORDONI), presso lo studio

dell’avvocato COMOGLIO SILVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

VALENTE Gianfranco giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI S.P.A., MIN. ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA;

– intimati –

sul ricorso 22156/2006 proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A. in persona del suo procuratore speciale Avv.

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA

ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

e contro

P.M., C.P., MIN. ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA, P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1520/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/10/2005 R.G.N. 1202/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con il rigetto del

ricorso principale e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino condannò il Ministero dell’Istruzione a risarcire i genitori di P.M. (allora minorenne) i danni alla persona subiti per un incidente occorsogli durante l’orario scolastico, dichiarando, altresì, la spa Fondiaria SAI tenuta a manlevare il Ministero stesso.

La Corte d’appello di Torino, parzialmente riformando la prima sentenza, ha dichiarato lo scolaro responsabile per i 2/3 nella produzione del danno ed ha proporzionalmente ridotto l’importo risarcitorio liquidato dal primo giudice.

Propone ricorso per cassazione il P. a mezzo di quattro motivi. Risponde con controricorso la Fondiaria SAI spa (già SAI spa), la quale propone anche ricorso incidentale a mezzo di tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

1. – La causa in trattazione fu originariamente introdotta innanzi al Tribunale di Asti, il quale, invece di pronunziare sentenza di incompetenza e di competenza del foro erariale, in data 26 settembre 2000 emise ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo; il successivo 18 dicembre 2000 i genitori del minorenne notificarono alla controparte un atto di riassunzione del processo.

A tal riguardo, il primo motivo del ricorso incidentale (che va prioritariamente esaminato) sostiene, sotto un primo profilo, che a nulla rileva l’adesione degli attori al foro erariale indicato dal Ministero nella sua risposta, posto che la cancellazione della causa dal ruolo può solo avvenire nei casi in cui la competenza per territorio sia derogabile per accordo delle parti.

In proposito, il giudice d’appello ha risposto che quella definita dagli attori come “comparsa di riassunzione” era in realtà un nuovo, diverso ed autonomo atto introduttivo del processo, in relazione al quale non si ponevano problemi di litispendenza.

Neanche l’altro profilo della censura (la compagnia sostiene la mancanza di legittimazione attiva dei genitori, siccome subito dopo la notificazione dell’atto introduttivo innanzi al Tribunale di Asti P.M. aveva compiuto la maggiore età, così da diventare privi di rappresentanza i suoi genitori) è fondato. Nel rigettare l’eccezione la sentenza impugnata s’è correttamente adeguata al consolidato principio giurisprudenziale in ragione del quale il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest’ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria (Cass. 14 dicembre 2004, n. 23291, che ha affermato il principio con riferimento a giudizio interrotto per morte del procuratore costituito per i genitori in proprio e quali rappresentanti della figlia minore e proseguito da parte di nuovo difensore con mandato conferito dai genitori anche in nome e per conto della figlia divenuta nel frattempo maggiorenne, successivamente costituitasi nel giudizio d’appello dichiarando di ratificare l’operato dei genitori).

La sanatoria, con effetti ex tunc, dell’operato di colui che ha agito o resistito in giudizio in nome di un soggetto del quale non aveva la rappresentanza, è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte quale effetto della ratifica da parte del soggetto titolare della posizione giuridica dedotta in giudizio. Così in tema di controversie di lavoro è stato ritenuto che il difetto di legittimazione attiva del genitore, esercente la patria potestà, il quale non abbia in materia di lavoro la rappresentanza legale del figlio minore, è sanato, con effetto retroattivo, dalla ratifica operata dal figlio, che, inserendosi nel rapporto processuale, abbia manifestato, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria (Cass. 24 giugno 1968, n. 2129). Analogo principio è stato affermato da Cass. 11 febbraio 1985, n. 1133, in un caso in cui la ratifica era avvenuta ad opera del legale rappresentante del minore per il quale aveva agito in giudizio una persona non abilitata a rappresentarlo.

Il principio è poi con assoluta prevalenza (salvo qualche eccezione per cui cfr. Cass. 17 gennaio 1996 n. 346; 18 aprile 2003 n. 6297), affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di rappresentanza delle persone giuridiche, essendosi stabilito che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator (Cass. 21 novembre 2000, n. 15031, e le conformi, tra le più recenti, Cass. 12 ottobre 2001, n. 12494; Cass. 12 settembre 2003, n. 13436; Cass. 12 marzo 2004, n. 5135; Cass. 22 maggio 2004, n. 9869).

2. – Infondato è il primo motivo del ricorso principale, nel quale si sostiene l’invalidità (ai fini della proposizione dell’appello) della procura concessa dalla SAI spa in calce alla copia dell’atto di citazione, sul presupposto che sin dal 2002 la SAI spa s’è fusa per incorporazione nella Fondiaria SAI spa, la quale ultima sarebbe stata l’unica legittimata a conferire procura per l’appello. Dalla lettura del D.M. 20 dicembre 2002, n. 2141 può dedursi che è stata La Fondiaria Assicurazioni spa a fondersi per incorporazione nella SAI Società Assicuratrice Industriale spa, con il cambio di denominazione sociale in Fondiaria – SAI s.p.a.. Sicchè, la procura resa dall’incorporante in calce all’atto di citazione per chiamata di terzo è valida anche per il grado d’appello.

3. – Con il secondo motivo il ricorrente principale sostiene che l’appello proposto dalla compagnia non possa spiegare effetti nei suoi confronti, stante il passaggio in giudicato della pronuncia relativa al rapporto principale (quello tra il P. ed il Ministero) in assenza d’impugnazione d’appello da parte del Ministero stesso. La questione è infondata. Correttamente ha risposto sul punto la sentenza impugnata che l’appello della compagnia ha avuto ad oggetto allegazioni e conclusioni del Ministero: sicchè, il merito della causa e l’attribuzione di responsabilità dell’incidente dovevano essere considerati soggetti ad impugnazione. Con la conseguenza che la riduzione del risarcimento doveva essere resa anche nei confronti del Ministero.

Così decidendo, la sentenza s’è adeguata al consolidato principio secondo cui l’art. 336 cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dalla L. n. 353 del 1990, non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quelle della sentenza di riforma), ma altresì l’immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (tra le varie, cfr.

Cass. 27 giugno 2000, n. 8745; 19 luglio 2005, n. 15220).

4 – In parte infondati ed in parte inammissibili sono il terzo e quarto motivo del ricorso principale. In particolare, occorre rilevare che la circostanza che nella specie ricorra la responsabilità contrattuale da contatto sociale dell’istituto scolastico, con le conseguenze in ordine all’onere probatorio (cfr.

Cass. sez. un. 27 giugno 2002, n. 9346) non comporta che il giudice non possa valutare i comportamenti delle parti (l’istituto e l’infortunato), si da ripartire la responsabilità dell’accaduto. Per il resto le censure si risolvono nella prospettazione di questioni di fatto tendenti a sovvertire l’esito della decisione; come tali inammissibili in sede di legittimità.

5. – Il secondo motivo del ricorso incidentale censura il punto della sentenza in cui è stata dichiarata inammissibile (siccome proposta per la prima volta in appello) l’eccezione di inoperatività della polizza. La censura deve essere respinta in quanto affatto generica, limitandosi la compagnia a porre in evidenza (senza specifico riferimento ad atti del processo) di aver precisato sin dalla costituzione in giudizio che l’eventuale manleva avrebbe dovuto essere limitata all’ambito contrattuale assicurativo.

6. – Il terzo motivo del ricorso incidentale è in parte inammissibile in quanto, pur formalmente denunziando la contraddittorietà della motivazione (la quale, invece, si manifesta congrua e logica), prospetta una serie di questioni di fatto tendenti a sovvertire l’esito al quale è pervenuta la sentenza in punto di responsabilità. E’, invece, infondato laddove sostiene (contrariamente al progresso che ha fatto sul tema la giurisprudenza e che qui non è neppure il caso di riepilogare) che il danno morale non potrebbe essere ristorato nelle ipotesi in cui non sussista un reato o nelle ipotesi di responsabilità oggettiva.

In conclusione entrambi i ricorsi devono essere respinti, con conseguente compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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