Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19881 del 29/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19881 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 29549-2007 proposto da:
RUGGERI SANTO RGGSNT39A20D765P, domiciliato ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CAVALIERE DOMENICO giusta delega in atti;
– ricorrenti 2013
1582

contro

CUCIUFFO MARIA O COCIUFFO MARIA;
– intimata

avverso la sentenza n. 331/2007 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 02/07/2007;

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Data pubblicazione: 29/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato ORLANDO GUIDO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.45 legge 392/78 depositato in cancelleria il
17.2.1993 Ruggeri Santo, premesso di aver detenuto in locazione
ad uso abitativo un appartamento di proprietà di Cuciuffo Maria
a far data dall’8.9.1973 fino al 29 febbraio 1992 e di aver con

somme di canone pagate in eccedenza rispetto a quello dovuto,
chiedeva al giudice adito la determinazione dell’equo canone e
la condanna della locatrice alla restituzione delle somme
indebitamente ricevute. In esito al giudizio in cui si
costituiva la Cuciuffo il Tribunale di Messina condannava la
locatrice al pagamento della somma di C 7.830,52 oltre
rivalutazione monetaria ed interessi. Avverso tale decisione
proponevano appello, in via principale, la Cuciuffo ed in via
incidentale il Ruggeri. In esito al giudizio, la Corte di
Appello di Messina con sentenza depositata in data 2 luglio
2007 accogliendo l’impugnazione principale dichiarava
inammissibile

la

domanda

di

ripetizione proposta dal

conduttore.
Avverso la detta sentenza il Ruggeri ha quindi proposto ricorso
per cassazione articolato in un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unica

doglianza,

deducendo la violazione e la falsa

applicazione di norme di diritto, il ricorrente ha censurato la
sentenza impugnata per aver la Corte di Appello erroneamente
ritenuto che il termine di cui all’art.79 legge n.392/78,

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raccomandata A.R. del 14.7.1992 richiesto la restituzione delle

avendo

natura

sostanziale,

non

sarebbe

soggetto

alla

sospensione dei termini durante il periodo feriale, prevista
dall’art.1 della legge n.742/1969.
Al contrario, il termine ha natura processuale con la
conseguenza così continua il ricorrente che, essendo

preso atto che l’immobile era stato rilasciato in data
29.2.1992 e che il ricorso ex art.44 legge n.392/78 era stato
depositato il 6.10.1992 – circostanze assolutamente pacifiche
tra le parti- una volta sottratto il periodo di
sospensione,avrebbe dovuto ritenere tempestivamente introdotta
l’azione di restituzione.
La censura merita attenzione, alla luce della premessa da cui
parte lo stesso percorso argomentativo della Corte di appello,
la quale in conformità all’orientamento di questa Corte di
legittimità ha sottolineato che l’istanza di conciliazione ex
art.44 legge n.392/78 e la successiva domanda giudiziaria ex
art.45 della medesima legge costituiscono componenti di
un’unica domanda giudiziaria introduttiva di un unitario
processo di cognizione che inizia per l’appunto con l’istanza
di conciliazione.
Ciò premesso, mette conto di rilevare che sulla questione
dell’applicabilità della sospensione feriale anche ai termini
per l’introduzione dei giudizi è intervenuta con numerose
decisioni la Corte Costituzionale (cfr. le sentenze 40/85,
255/87, 268/93), statuendo che l’applicazione della sospensione

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//b/

applicabile la sospensione di cui sopra, il giudice di appello,

feriale, ai fini della necessaria tutela del diritto di azione
ex

art.24 Cost., dovesse essere estesa anche ai termini di

decadenza di carattere sostanziale per il promovimento
dell’azione qualora la loro durata fosse breve e la
possibilità di agire in giudizio costituisse l’unico rimedio

conformità con l’insegnamento della Corte Costituzionale, la
giurisprudenza di legittimità, in numerose decisioni, ha
abbracciato la tesi che anche ai detti termini sia applicabile
la disciplina della sospensione allorché la possibilità di
agire in giudizio costituisca, per il titolare, che deve
munirsi di una difesa tecnica, l’unico rimedio idoneo a far
valere il suo diritto non potendosi legittimamente
circoscrivere l’applicazione dell’istituto della sospensione
dei termini ai soli casi di giudizio già iniziato (ex

multis

Cass. n.6874/99, n.3351/97).
Giova aggiungere infine che, di recente, questa Corte ha avuto
modo di statuire che anche le controversie, che riguardano
l’azione proposta dal conduttore a norma dell’art. 79 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, non rivestendo carattere di
urgenza e non potendosi includere neppure per analogia
nell’elencazione tassativa dell’art. 92 dell’ordinamento
giudiziario, non si sottraggono alla regola generale della
sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale
(Cass.n 11607/2010) così confermando, sia pure da un angolo

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per far valere un proprio diritto. Successivamente, in

visuale diverso, l’applicabilità, al caso di specie, della
detta sospensione dei termini processuali.
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve
pertanto affermarsi il principio di diritto, secondo cui
all’azione proposta dal conduttore a norma dell’art. 79 della

la riconsegna dell’immobile locato, le somme corrisposte in
violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta
legge, ai fini della necessaria tutela del diritto di azione ex
art.24 Cost., si applica la sospensione feriale di cui

all’art.1

L. 742/69, in considerazione della brevità della durata del termine e

del rilievo che la possibilità di agire in giudizio costituisce
l’unico rimedio per far valere il proprio diritto”.
Ne consegue che in applicazione di questo principio il ricorso
per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e che la
sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non
corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata.
Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame
della controversia da condursi nell’osservanza del principio
indicato, la causa va rinviata alla Corte di Appello di
Messina, in diversa composizione, che provvederà anche in
ordine al regolamento delle spese della presente fase di
legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con
rinvio della causa alla Corte di Appello di Messina, in diversa

6

h

legge 27 luglio 1978, n. 392 per ripetere, fino a sei mesi dopo

composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento
delle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 5.7.2013

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