Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19881 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. S. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10920/2019 proposto da:

S.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avv. Riccardo Ragazzini in forza di procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Bologna, Ministero degli Interni;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 6/9/2018, S.A., cittadino del Pakistan, ha adito il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino del Pakistan e proveniente dal distretto di Gujrat, aveva riferito di essere stato coinvolto nel 2008 in un contrasto con una persona che pretendeva che lui cambiasse la squadra di pallavolo in cui giocava; che costui, dopo averlo minacciato, lo aveva aggredito qualche giorno dopo, mentre si trovava in auto con il nipote, sparando e colpendo a morte costui; di aver denunciato l’aggressore e altre tre persone, rimaste ignote; che suo padre, a processo iniziato, gli aveva fatto lasciare il Paese inducendolo a recarsi in Grecia; che dopo la morte del padre il processo non era proseguito e l’aggressore era uscito dal carcere pagando la polizia; di essere rimasto come irregolare sette anni in Grecia; di aver raggiunto nel 2015 la Germania, ove aveva presentato domanda di protezione internazionale, che era stata rigettata; di essere quindi giunto in Italia attraverso la Francia.

Con Decreto del 28/2/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto del 28/2/2019 e in pari data comunicato ha proposto ricorso S.A., con atto notificato il 1/4/2019 (lunedì), svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria dell’11/6/2019 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente indica nella sintesi quattro motivi ma nella trattazione ne illustra solo tre, il primo dei quali è però multiplo e articolato in plurimi profili.

2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), assume che i fatti narrati integrino il rischio di danno grave come definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), lamenta omesso esame di fati decisivi per il giudizio e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.

2.1. La premessa del motivo sovrappone plurimi e contraddittori motivi di censura e non contiene un’argomentazione che consegua alla enunciazione dei vizi ravvisati, eccezion fatta per una premessa “di principio”, del tutto generica e priva di effettivo contenuto critico, secondo la quale il concetto di zona sicura è assolutamente inapplicabile rispetto alla cultura orientale e risente dell’impostazione occidentale e colonialista, obiettivamente incomprensibile perchè del tutto scollegata dalle presunte aporie del provvedimento impugnato.

2.2. Con il primo profilo (Sub. I) il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in tema di onere della prova, valutazione di credibilità del richiedente e acquisizione di informazioni sul paese di provenienza e omesso esame di fatti decisivi.

Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva violato le norme in tema di formazione della prova nei giudizi di protezione internazionale, non avendo bene esaminato la buona fede soggettiva del richiedente che aveva fornito in modo tempestivo e completo tutti gli elementi necessari, tenuto conto della necessità di fuggire dal Paese ove non poteva rimanere dopo la morte del padre che lo proteggeva.

Le riscontrate divergenze fra le dichiarazioni rese in sede amministrativa e in sede giudiziaria si spiegavano con la criticità delle modalità di audizione dinanzi alle Commissioni Territoriali.

Nel Pakistan vi era una situazione di violenza indiscriminata alla luce della stessa fonte (Refworld) citata dal Tribunale.

2.2.1. Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez. 6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez. 6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016; Sez. 1, n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168 – 01; Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711 – 01; Sez. 3, n. 8819 del 12/05/2020, Rv. 657916 – 03).

Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

Al riguardo il Tribunale, alle pagine 4-5 del provvedimento impugnato con motivazione che soddisfa ampiamente lo standard del c.d. “minimo costituzionale” ha chiarito le ragioni per cui le dichiarazioni del ricorrente erano state ritenute inattendibili, sottolineando l’estrema genericità del narrato circa i contrasti che avevano dato luogo all’aggressione, alla persona che aveva tentato di costringere lui e il nipote a cambiare squadra, alle modalità delle minacce, dell’aggressione e dell’arresto e ponendo in evidenza le gravi contraddizioni riscontrate tra le varie versioni fornite dal richiedente asilo circa le cause e le modalità dell’aggressione; dapprima l’aggressione sarebbe stata riferita solo alla sua persona, tanto che il nipote sarebbe stato ucciso per errore, poi invece sarebbe stata diretta ad entrambi; nella prima versione non vi era cenno dell’intervento immediato della polizia, poi il ricorrente ha dichiarato che la polizia era intervenuta e aveva immediatamente arrestato l’aggressore; in seguito all’assunzione di informazioni circa la procedura di polizia pakistana, il documento prodotto (FIR in lingua inglese) non è parso genuino, apparendo una mera copia, non corredata di sottoscrizione dell’ufficiale di polizia; il ricorrente ha dapprima dichiarato e poi negato di aver ricevuto minacce dopo l’arresto dell’assalitore.

Il ricorrente dimentica poi completamente di affrontare l’ulteriore rilievo del Tribunale che ha posto in risalto il fatto che la domanda di protezione internazionale era stata presentata solo nel 2015 molti anni dopo l’ingresso in Europa del richiedente asilo, senza fornire alcuna giustificazione sul punto, mentre la presentazione tempestiva della domanda costituisce un fattore di valutazione di attendibilità del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. d), che impone di verificare se il richiedente “ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla”.

2.2.2. Secondo il ricorrente le divergenze così riscontrate fra le dichiarazioni rese in sede amministrativa e in sede giudiziaria si spiegavano con la criticità delle modalità di audizione dinanzi alle Commissioni Territoriali.

L’assunto è del tutto generico, potendosi riferire a qualsiasi procedimento di protezione internazionale (salvo quanto si dirà in riferimento al terzo motivo di ricorso), mentre la coerenza interna delle dichiarazioni è anch’essa un fattore importante ai fini della valutazione di attendibilità D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c).

2.2.3. Nel Pakistan secondo il ricorrente vi sarebbe una situazione di violenza indiscriminata alla luce della stessa fonte (Refworld) citata dal Tribunale.

L’argomentazione appare del tutto generica a fronte della copiosa indicazione di autorevoli fonti informative consultate dal Tribunale (pag.6-7- del provvedimento impugnato), solo alcune delle quali tratte dal sito generale Refworld (ARC, Amnesty International, ACLED e soprattutto EASO con informazioni aggiornate al 2018) e si risolve in una mera manifestazione di dissenso nel merito, senza neppure evidenziare la pretesa contraddizione addebitata ai Giudici bolognesi.

2.3. Con ulteriore profilo critico il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, sulla protezione sussidiaria e omesso esame di fatti decisivi.

2.3.1. Riconosciuta la credibilità dello straniero, almeno quanto alla provenienza dalla zona del Pakistan, secondo il ricorrente sarebbe stato necessario riconoscergli la protezione sussidiaria, alla luce delle minacce ricevute dal gruppo terroristico attivista, contro le quali le autorità statuali non potevano o volevano fornire protezione adeguata.

2.3.2. La critica è fuori fuoco: il ricorrente, ut supra, non è stato ritenuto attendibile, quanto alla vicenda personale. Non è stata posta in discussione la sua provenienza dal Pakistan, distretto di Gujrat ma a tal proposito è stata motivatamente esclusa la sussistenza colà di una situazione di violenza indiscriminata e di esposizione generalizzata della collettività al rischio di danno grave, a prescindere dalla vicenda personale.

2.4. Con il terzo profilo del primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria, omesso esame di fatti decisivi e grave deficit motivazionale.

2.4.1. Secondo il ricorrente, la protezione in questione gli spettava, tenuto conto delle violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani direttamente riferibili alla persona del richiedente, tenuto conto del lungo tempo a cui il ricorrente aveva lasciato il suo Paese e del suo reale inserimento in Italia.

2.4.2. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

Inoltre la stessa sentenza n. 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito ha aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, in tema di protezione umanitaria, ha affermato il principio secondo cui l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4455).

2.4.3. Il Tribunale si è attenuto a tale orientamento giurisprudenziale, ovviamente riferendosi alle pronunce anteriori all’intervento delle Sezioni Unite, e ha motivatamente escluso la sussistenza di una personale condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo, anche in relazione alla inattendibilità del narrato inerente la vicenda personale; ha quindi osservato che il ricorrente era in Italia solo dal 2017, non svolgeva alcuna attività lavorativa e non aveva appreso la lingua italiana; non erano state dedotte specifiche situazioni di vulnerabilità o situazioni ostative al rientro in patria.

Tali considerazioni appaiono del tutto corrette e le deduzioni critiche del ricorso non superano la soglia della assoluta genericità.

3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge quanto al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 13 e 27 e all’art. 16 della Direttiva Europea 2013/32/UE nonchè violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della CEDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e all’art. 46 della Direttiva Europea 2013/32, violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria.

3.1. Secondo il ricorrente era contraria a tali norme e alla loro interpretazione l’omessa considerazione ed acquisizione di informazioni sulla situazione narrata dal ricorrente e alla sua vicenda personale.

Costituiva parimenti violazione dell’obbligo di cooperazione l’affermazione erronea della non pericolosità della zona di Gujrat basata su siti Internet.

3.2. Il motivo è inammissibile: da un lato, l’indicazione della copiosa messe di disposizioni asseritamente violate è priva di alcun collegamento argomentativo che ne illustri e ne dimostri concretamente la violazione da parte del provvedimento in questione; dall’altro, diversamente da quanto genericamente prospettato, il Tribunale di Bologna ha adempiuto in modo scrupoloso, e addirittura esemplare, all’obbligo di cooperazione istruttoria, tanto più che il ricorrente neppure riferisce quali elementi abbia a sua volta fornito, poichè anche il richiedente asilo non è affatto esonerato dal cooperare nella formazione della prova (Sez. 1, n. 29056 del 11/11/2019, Rv. 655634 – 01).

Priva di fondamento infine appare la pretesa del ricorrente che l’obbligo di cooperazione istruttoria si estenda alla verifica della narrazione personale, e non si limiti alle condizioni socio politiche e culturali del Paese di origine e all’acquisizione di tutte le informazioni utili a valutare l’attendibilità della vicenda. La vicenda personale in sè, di carattere privato o comunque sfornita di rilievo mediatico, non è suscettibile di verifica da parte del giudice, se non appunto in termini di attendibilità complessiva alla luce delle informazioni note sul Paese di origine, tanto che la legge procedimentalizza alla luce di precisi parametri la valutazione di attendibilità del racconto sfornito di prova (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3).

Ciò, a tacer del fatto, che nel caso concreto il Tribunale di Bologna non ha mancato diligentemente di informarsi ex officio circa le procedure locali di polizia, pervenendo in tal modo a un giudizio negativo sulla genuinità del documento prodotto (FIR: First Information Report, documento di base per il rapporto di un crimine o primo passo per l’avvio di una indagine criminale nel sistema giudiziario penale pakistano).

3. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia errore processuale per la violazione del diritto di difesa perchè nel corso dell’audizione, sia presso la Commissione territoriale, sia presso il Tribunale, il ricorrente era stato sentito con l’ausilio di interprete di lingua punjabi mentre lui era parlava la lingua urdu.

La censura, peraltro esposta in modo meramente assertivo e non autosufficiente, in difetto di trascrizione dei verbali di audizione, è palesemente inammissibile anche perchè il ricorrente non ha sottoposto la questione nè alla Commissione, nè al Tribunale; il ricorrente inoltre non indica neppure il contenuto e le conseguenze dei pretesi errori di traduzione, neppure evidenziati e lamentati solo in modo assolutamente generico.

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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