Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19881 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23798-2008 proposto da:

G.A. (C.F. (OMISSIS)), G.P.

(C.F. (OMISSIS)), G.M. (C.F.

(OMISSIS)), G.M. (C.F. (OMISSIS)),

B.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA MUGGIA 33 presso l’avvocato GIGANTE PIETRO GIUSEPPE, che

li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

21/08/2007, n. 813/06 c.c.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato PIETRO GIUSEPPE GIGANTE che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.11.2006 G.A., B. M., G.P. G.M. e G.M. adivano la Corte di appello di Perugia chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondere loro l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Con decreto del 18.06-21.08.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava l’Amministrazione a pagare a ciascuno degli istanti la somma di Euro 3.100,00, con interessi legali dalla domanda, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè il 50% delle spese processuali, compensate per la residua parte, stante l’accoglimento solo parziale della domanda e per una somma molto minore di quella richiesta. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che i G. e la B. avevano chiesto l’equa riparazione del danno presente e futuro subito (quantificato in Euro 5.000,00 per ciascuno di loro ad anno di ritardo) per effetto dell’irragionevole durata del processo in tema di risarcimento dei danni derivati dal sinistro stradale in cui era deceduto il loro prossimo congiunto;

– che il processo presupposto era stato da loro introdotto dinanzi al Tribunale civile di Roma, con atto di citazione per l’udienza del 17.09.1996, deciso in primo grado con sentenza depositata il 27.01.1999, avverso la quale era stato proposto appello definito con sentenza depositata il 22.02.2005, contro cui era stato proposto ricorso per cassazione, ancora pendente al momento del deposito del ricorso per equa riparazione;

– che il processo presupposto era complessivamente durato 10 anni, mentre invece, dato anche che non presentava particolare difficoltà, giacchè la pretesa risarcitoria si fondava su sentenze penali che avevano già accertato la responsabilità del convenuto, la durata ragionevole poteva essere fissata in aderenza ai parametri temporali CEDU, in anni 3 per il primo grado, in anni 2 per l’appello ed in anni 1 per ciascuna fase successiva, senza peraltro nella specie includere anche la fase di rinvio dalla cassazione, ancora solo eventuale;

– che dal maturato ritardo di definizione pari ad anni 4 doveva essere detratto il tempo pari ad anni 1 e mesi 5, addebitabile ai ricorrenti (utilizzato per rinvii dipesi da esigenze istruttorie e per proporre appello);

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 2 anni e 7 mesi, il chiesto indennizzo del danno morale doveva essere equitativamente liquidato in favore di ciascun ricorrente, nella misura di Euro 1.200,00 ad anno di ritardo.

Avverso questo decreto i G. e la B. hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

L’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I G. e la B. premettono in sintesi:

– di essere congiunti ed eredi di G.R., deceduto nell’incidente stradale avvenuto il 14.11.1989 e causato da responsabilità esclusiva altrui;

– che il giudizio civile considerato dalla Corte d’appello era stato preceduto dal giudizio penale, articolatosi anch’esso in due fasi di merito ed una di legittimità, questa definita con sentenza del 29.12.1995, di conferma della sentenza dell’11.01.1991, resa in primo grado dal Pretore di Castelnuovo di Porto;

– che in sede penale si erano costituiti parti civili il 30.03.1990 e che con la prima sentenza pretorile avevano beneficiato della provvisionale di L. 35.000.000;

– che concluso il giudizio penale avevano introdotto il giudizio civile, con atto di citazione notificato 18-19.05.2006;

– che nel ricorso per equa riparazione avevano lamentato la spropositata durata dell’azione civile, iniziata a partire dalla costituzione di parte civile e chiesto che il ritardo incongruo di definizione fosse determinato in dieci anni, ossia in misura pari all’intera durata delle fasi del giudizio civile, che si era ormai concluso con sentenza di questa Corte del 16.05.2007.

A sostegno del ricorso denunciano, con formulazione di quesiti di diritto, in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c.:

1) “Violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2 e comma 3, lett. b), degli artt. 3 e 111 Cost., nonchè omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5”.

1.1) “Violazione degli artt. 3 e 111 Cost.”.

Sostengono che la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare come un unicum l’azione civile da loro esercitata sia in sede penale che civile e determinare come ritardo incongruo non solo 2 anni e 7 mesi ma l’intero periodo del processo svoltosi in sede civile, complessivamente pari ad anni 11, considerando anche il tempo (pari a 6 anni) dei tre gradi di giudizio svoltisi in sede penale, ove si erano costituiti parti civili. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo dall’impugnato decreto (pag. 19) emerge che la domanda di equa riparazione è stata dai ricorrenti riferita soltanto all’incongrua durata del processo da loro instaurato dinanzi al Tribunale civile di Roma, iniziato il 17.09.1996, articolatosi in due gradi di merito e pendente in sede di legittimità.

Nel ricorso in esame si deduce che nell’azionare la pretesa si era fatto riferimento pure alla durata del processo penale ma, anche in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risultano trascritti passi dell’atto introduttivo che confortino tale assunto, sicchè la questione posta con il primo motivo di ricorso si rivela nuova e come tale indeducibile in questa sede, posto anche che il decreto della Corte d’appello non è stato dai ricorrenti impugnato pure per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.).

2) “Violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, degli artt. 3 e 111 Cost., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la determinazione del periodo di durata ragionevole del processo civile, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5”.

I ricorrenti si dolgono della determinazione in sei anni della complessiva durata ragionevole del processo civile presupposto.

3) “Violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. b), contestuale violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. e dell’art. 6 della CEDU (in quanto richiamata dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1) nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5”.

I ricorrenti si dolgono dell’esiguità dell’indennizzo liquidato per il danno non patrimoniale da loro sofferto, sostenendo conclusivamente che a ciascuno di loro avrebbero dovuto essere attribuiti Euro 1500 per ciascun anno di durata (17 o 11) del processo.

Il secondo ed il terzo motivo, che strettamente connessi consentono esame unitario, devono essere disattesi.

Ineccepibilmente, infatti, anche per il profilo argomentativo, i giudici di merito, non solo, per quanto detto, hanno considerato il processo civile e non anche quello penale, ma inoltre rapportato la riparazione al solo periodo di ritardo irragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714; 200723844), nonchè fissato in 6 anni la complessiva durata congrua del processo presupposto ed ancora equitativamente liquidato l’entità dell’indennizzo per il sofferto danno morale in Euro 1.200,00 ad anno di ritardo, posto pure che tali ultime valutazioni se da un canto si pongono in linea con i noti parametri temporali e di quantificazione della riparazione (oscillanti tra Euro 1.000,00 e 1.500,00) del danno non patrimoniale applicati in casi simili dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (tra le numerose altre, cfr. Cass. 200704845; 200921840), e risultano anche frutto di ponderata considerazione delle peculiarità del caso, dall’altro sono state solo genericamente avversate dai ricorrenti (in tema, cfr. Cass. 200521390; 200501094).

Pertanto il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna solidale dei ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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