Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19881 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 07/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19881

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 863/2016 proposto da:

ROMA CAPITALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Commissario

Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO ROSSI;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3110/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Roma Capitale propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di M.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3110/6/2015, depositata in data 28/05/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per ICI dovuta in relazione all’anno d’imposta 2004 ed ad immobili sottoposti a sequestro applicazione conservativo – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame di Roma Capitale, hanno sostenuto che, essendo stato l’immobile per l’anno in contestazione, sottoposto a sequestro conservativo, tenuto al pagamento dell’ICI doveva ritenersi il custode giudiziario, vero e proprio “amministratore dei beni sequestrati”, non in possesso della contribuente.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Il ricorso può essere definito ex art. 375 c.p.c., con motivazione semplificata.

La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3 e artt. 560 e 676 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R. erroneamente ritenuto che il proprietario non possessore di beni immobili sottoposti a sequestro, nella specie civile, non debba essere tenuto al pagamento dell’ICI, imposta dovuta dal custode giudiziario.

La censura è fondata.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 22216/15; Cass. 14678/16; Cass. 26211/16) che “in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3 bis, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter o del successivo del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20, è soggetto passivo d’imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti”. I principi affermati con riguardo all’ipotesi di immobile sottoposto a sequestro penale tanto più valgono nell’ipotesi di immobile sottoposto a sequestro civile, giudiziario o conservativo.

Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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