Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19881 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 538/2012 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DARDANELLI

37, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE MAROTTA giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2010 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 27/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAROTTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 settembre 2010 la Commissione tributaria regionale del Piemonte confermava la sentenza N. 127/15/2009 della Commissione tributaria provinciale di Torino, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da C.S. avverso gli avvisi di accertamento IVA, IRPEF (OMISSIS), emessi nei suoi confronti. La CTR, ribadendo le ragioni esposte dalla CTP, rilevava anzitutto che l’art. 184 bis c.p.c., in astratto applicabile ratione temporis non lo era al caso di specie, riguardando detta disposizione la fase di trattazione del procedimento giurisdizionale e non quella della sua introduzione; in secondo luogo che la nuova disposizione generale di cui all’art. 153 c.p.c., non era invece applicabile al procedimento ratione temporis; che comunque non potevasi ritenere l’allegata causa di “forza maggiore”, trattandosi di una patologia che non implicava un’incapacità mentale completa della contribuente, peraltro osservando che in epoca prossima al decorrere dei termini per proporre il ricorso la contribuente aveva attivato il preliminare procedimento di accertamento con adesione.

2. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione la C., deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Nelle more del procedimento di cassazione la ricorrente ha depositato memoria in replica.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Pur con imprecisione, il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione retroattiva dell’ art. 153 c.p.c., nella versione vigente.

Il motivo è infondato.

La letteralità della disposizione transitoria data dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, impedisce qualsiasi interpretazione alternativa alla non applicabilità della novella codicistica ai procedimenti, quali quello in questione, instaurati prima della sua entrata in vigore.

Peraltro non vi è ragione alcuna per considerare la norma incostituzionale e rimetterne la questione al giudice delle leggi, posto che, come “diritto vivente”, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel ritenere che l’art. 184 bis c.p.c. (abrogato dalla citata legge novellante l’art. 153 c.p.c.) fosse comunque applicabile anche agli atti “esterni” al processo, anche tributario, quali appunto quelli introduttivi del giudizio (tra le molte, Sez. 5, n. 12544 del 2015).

Il che, rispetto all’istituto della rimessione in termini, parificando sostanzialmente il quo ante al quo post, anche, per il processo tributario (e la sua introduzione), vanifica ogni possibile questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza e fondatezza.

3. Con il secondo motivo la ricorrente – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si duole di vizio della motivazione circa la sussistenza di una forza maggiore impediente la proposizione tempestiva del ricorso introduttivo del giudizio.

Il motivo è infondato.

La CTR infatti ha dato precisa e logica motivazione del proprio convicimento in ordine all’insussistenza di consimile evenienza, perciò confermando la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell’ atto processuale de quo. Trattandosi di valutazione meritale la stessa non è altrimenti sindacabile in questa sede.

4. Il ricorso va perciò respinto, con tassazione delle spese del presente giudizio secondo generale principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’ Agenzia delle entrate le spese del grado che liquida in complessivi Euro 5.0001 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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