Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19880 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. III, 29/09/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15096/2009 proposto da:

C.L.A. DI PETRICCIONE LUCIANO & CO. S.N.C. (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante P.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 36, presso lo studio

dell’avvocato CALO’ Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SCHULLIAN MANFRED giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DICOMI S.R.L. (OMISSIS) in persona del Consigliere Delegato Dott.

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,

presso lo studio dell’avvocato IERADI Antonio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DI LUCIA UGO giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12 9/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEDE

DISTACCATA DI BOLZANO, emessa il 28/5/2008, depositata il 20/06/2008,

R.G.N. 136/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato MAURIZIO CALO’;

udito l’Avvocato UGO DI LUCIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c., in data 1 marzo 2004, la C.L.A. di Petriccione Luciano & Co. chiedeva che il Tribunale di Bolzano volesse ordinare a Dicomi Srl l’immediata riconsegna di un’area immobiliare occupata senza titolo ed adibita a stazione di servizio e distribuzione carburanti. Il giudice adito accoglieva il ricorso e la C.L.A. dava inizio al giudizio di merito. Con sentenza depositata il 14 giugno 2007 il Tribunale di Bolzano confermava le statuizioni pronunciate in sede cautelare e condannava la Dicomi a pagare alla C.L.A. la somma di Euro 68.750,00. Avverso tale decisione la Dicomi Srl proponeva appello ed, in esito al giudizio, in cui si costituiva la CLA, la Corte di Appello di Trento con sentenza depositata in data 20 giugno 2008 determinava in Euro 34.438,21 la somma dovuta dall’appellante, ferme le residue statuizioni. Avverso la detta sentenza la C.L.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso la S.r.l. Dicomi, la quale ha depositato altresì memoria a norma dell’art. 378 del cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, articolata dalla ricorrente sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1591 e 1606 c.c., nonchè della motivazione omessa e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che nella specie troverebbe applicazione esclusivamente l’art. 1591 e non anche l’art. 1606 c.c.. Ed infatti, la Dicomi non aveva mai acquistato la qualità di conduttrice in base al contratto di locazione stipulato con Habitat Spa il 15.10.1987 in quanto, data la trascrizione della domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto, l’acquisto della G. e successivamente della C.L.A. aveva prevalso su quello della Habitat che era venuto meno con efficacia retroattiva. Con la conseguenza che la responsabilità della Dicomi nella tardiva riconsegna del bene aveva carattere extracontrattuale e la Corte aveva sbagliato nel liquidare il danno da occupazione sulla base del canone pattuito e non sulla base del valore locativo (c.d. danno figurativo).

La censura è infondata. A riguardo, mette conto di sottolineare che la Dicomi Srl, così come ha evidenziato la Corte territoriale nella sentenza impugnata, aveva acquisito la qualità di conduttrice, non già in virtù del contratto stipulato con la Habitat nell’ottobre 1987, secondo la versione dei fatti resa dalla ricorrente, ma già in precedenza, subentrando alla Mobil Oil, originaria conduttrice avente titolo dagli originari proprietari P. – R., in un contratto stipulato in epoca antecedente alla promessa di vendita poi trascritta (cfr pag. 18 della sentenza impugnata).

Sul punto, la società ricorrente lamenta che l’affermazione della Corte d’Appello sarebbe invece errata e risulterebbe “smentita da documentazione scritta allegata agli atti di causa ed in particolare dal contratto di locazione stipulato tra Habitat e Dicomi in data 15.10.1997 (vedasi doc. n. 9 del fascicolo della fase cautelare che dimostra come Dicomi deteneva l’immobile non per essere subentrata alla Mobil Oil ma per aver stipulato appunto un contratto di locazione con Habitat Spa (oltretutto il contratto Mobil Oil/Habitat non è stato mai prodotto in giudizio e comunque anch’esso portava data (1.1.1982) posteriore all’annotazione dell’atto di citazione di cui si dirà in seguito e quindi anche Mobil Oil sarebbe stata occupante senza titolo” (cfr pagg. 18 e 19 del ricorso per cassazione in esame).

A riguardo, è appena il caso di osservare che, se l’assunto della ricorrente fosse esatto, non ricorrerebbe comunque il vizio di motivazione denunciato, il quale postula che il giudice di merito abbia percepito il fatto di causa in termini esatti, valutandolo in modo insufficiente o illogico. Invero, qualora, l’omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento, la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, e1 configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4 (tra le tantissime cfr Cass. n. 15672/05, 3024/02, 10027/04, 21870/04, 11276/05). Parimenti, qualora il giudice del merito fondi la sua decisione supponendo l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, la sentenza è viziata da un errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4,.

Il c.d. travisamento dei fatti, come vizio revocatorio, consiste infatti nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, e quindi non può costituire motivo di ricorso per cassazione, non consistendo in vizi logici o giuridici, ma costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

Ma vi è di più. Ed invero, occorre considerare che il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione (Cass. n. 9493/07). Ne deriva che la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente. A maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) sulla scorta di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale possesso (Cass. n. 8411/06, n. 4764/05, n. 470/97, n. 10274/94).

Ora, se per assumere la qualità di locatore, non è necessario che il soggetto sia proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene locato, essendo invece sufficiente che ne abbia la semplice disponibilità in virtù di un titolo non contrario a norme imperative e la possibilità materiale di trasferirne a terzi la detenzione, non può sussistere dubbio sulla corrispettiva qualità di conduttore, spettante in tale ipotesi al terzo che abbia concluso il contratto di locazione o sia subentrato all’originario contraente nel rapporto instaurato con colui che aveva la disponibilità dell’immobile. E ciò – la circostanza inerita di essere sottolineata indipendentemente dalla qualità di titolare di un diritto reale in capo al locatore.

Conseguentemente, non rileva in senso contrario la sopravvenuta estinzione del diritto del locatore, pur con effetto retroattivo, la quale, ai fini della presente controversia, non può determinare il mutamento della natura contrattuale del titolo di detenzione del conduttore.

Ciò, peraltro, in linea con la chiara lettera del dato normativo dell’art. 1606 c.c., secondo cui le locazioni concluse dal locatore, aventi data certa, sono “mantenute”, la cui disciplina mira soltanto a fissare un limite di durata della loro ulteriore efficacia.

Tutto ciò premesso, vale la pena di rilevare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di ritardata restituzione del bene, trattandosi di responsabilità del conduttore di natura contrattuale, trova applicazione l’art. 1591 c.c. e l’obbligo di risarcire il maggior danno presuppone la specifica prova di una effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli, la cui prova incombe al locatore, tenuto a dimostrare l’esistenza di ben determinate proposte di locazione o di acquisto e di concreti propositi di utilizzazione (ex multis cfr. Cass. 2525/06).

Passando ad esaminare la seconda doglianza, articolata sotto il duplice profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e della motivazione omessa e contraddittoria, deve rilevarsi che ad avviso di parte ricorrente la Corte territoriale, sostenendo che l’appellata C.L.A. non aveva formulato contestazione alcuna rispetto alle allegazioni di parte appellante circa la ripartizione del canone di locazione in proporzione delle porzioni che costituivano l’originaria res locata, avrebbe fondato la sua decisione su una circostanza controversa e non vera, cioè sulla non contestazione dell’importo pagato a titolo di canone tra Habitat e Dicomi, mentre tale contestazione era invece presente nella comparsa conclusionale del 23 giugno 2008. Pertanto la Corte avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. e l’art. 115 c.p.c., ponendo a base della sua decisione una circostanza non vera.

Entrambi i profili sono inammissibili. Quanto al primo, riguardante la pretesa violazione di legge, mette conto di sottolineare che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, il vizio di “omessa pronuncia”, integrante un difetto di attività del giudice, quindi un error in procedendo, produttivo della nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4), si verifica quando l’omesso esame concerne direttamente una domanda ovvero un’eccezione introdotta in causa e, pertanto, nel caso del motivo di appello, uno dei fatti costituitivi della domanda di impugnazione. In effetti, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto (Cass. 3357/09, 16525/03) e non anche quando il giudice non esamini un argomento difensivo (Cass. 168/05, 18578/04). Nella specie, la Corte d’Appello, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, non avrebbe invece esaminato la semplice contestazione di un’allegazione della controparte, vale a dire una mera argomentazione, con la conseguenza che l’attività di esame del giudice che si assume omessa concerne una circostanza di fatto la cui mancata considerazione potrebbe configurare al più un vizio di motivazione della sentenza.

Ne discende, alla stregua delle pregresse considerazioni, l’evidente inammissibilità del profilo di censura in esame.

Quanto al profilo riguardante il vizio motivazionale, l’inammissibilità deriva dal mancato rispetto del principio di autosufficienza dei ricorsi per cassazione. Ed invero, allorchè sia denunciato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, quale la contestazione dell’assunto dedotto dalla parte avversa, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività dei termini della asserita contestazione, non valutati dal giudice del merito o erroneamente valutati, che il ricorrente, oltre ad indicare l’atto difensivo al quale fa riferimento, provveda all’occorrenza all’integrale trascrizione, nel ricorso, del brano documentale utile a supportare la sua doglianza. Cosa che, nella specie, sarebbe stata assolutamente indispensabile anche perchè dalla sintetica esposizione, contenuta in ricorso, non risulta affatto che nella comparsa conclusionale de qua la C.L.A. formulasse una chiara ed univoca contestazione delle allegazioni della Dicomi in ordine alla ripartizione del canone di locazione in proporzione alle proprietà delle porzioni che costituivano l’originaria res locata.

Resta da esaminare l’ultima censura per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè per omessa ed errata motivazione, secondo la quale, ad avviso di parte ricorrente, la Corte, in presenza di doppia soccombenza nel procedimento cautelare e di parziale accoglimento della riduzione del risarcimento in appello, avrebbe sbagliato quando ha compensato per 1/3 le spese di tutti i gradi del di giudizio, compreso quello cautelare.

La censura è infondata. A riguardo, deve premettersi che in materia di spese il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l’esito delle varie fasi ma va considerato unitariamente senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (Cass. 23297/04, 15787/00, 15555/03, 4600/08). Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicchè viola il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.

Ciò premesso, mette conto di sottolineare che, secondo l’espresso dettato normativo di cui all’art. 91 c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte..”. La condanna alle spese postula quindi, come unico indispensabile presupposto, la soccombenza della parte, soccombenza che, in difetto di contraria previsione della legge, può esser anche soltanto parziale. Se ne deduce, argomentando a contrariis, che, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n. 14023/02, n. 10052/06, n. 13660/04, n. 5386/03, n. 1428/93, n. 12963/07, n. 17351/2010 tra le tante), intendendosi per tale, cioè totalmente vittoriosa, la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, giacchè solo la parte totalmente vittoriosa, neppure in parte, può e deve sopportare le spese di causa.

In tutti gli altri casi, non si configura la violazione del precetto di cui all’art. 91 cod. proc. civ., in quanto la materia del governo delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, pertanto, esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie (profilo nella specie insussistente e neppure dedotto dal ricorrente). Ne deriva l’infondatezza anche dell’ultima doglianza.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure formulate, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA