Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19880 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3753/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RIVA ACCIAIO S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso

lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EUGENIO BRIGUGLIO e

GIANLUCA BOCCALATTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3079/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie riguardante avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, per indetraibilità dell’Iva su fatture afferenti operazioni ritenute non regolarmente documentate, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli: 1) D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, art. 21, comma 2, lett. b) e art. 109 T.U.I.R., stante la genericità delle fatture emesse dalle società commissionarie per “consulenze tecniche” a titolo di “complemento 2005” ma sprovviste di qualsiasi causale giustificativa dell’aumento dei compensi stabiliti in misura fissa annuale; 2) del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11, comma 4, laddove la C.T.R. ha annullato le sanzioni applicate sulle conteste cessioni intracomunitarie, valorizzando le informazioni rese dalla società in sede di verifica, quale “comportamento integrante la causa di non punibilità prevista nell’ultima parte del comma 4 del D.Lgs. n. 471 del 1887, art. 11”, la relativa esimente potendo asseritamente applicarsi solo nella fase preliminare alle attività di controllo dei verificatori, non già durante il loro corso;

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto

l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il primo motivo – ammissibile in quanto non afferente il merito, bensì la falsa applicazione delle norme invocate – è fondato;

4. invero, premessa l’autonoma valutazione dei profili di deducibilità dei costi e detraibilità dell’Iva, trattandosi di diverse categorie di imposte (dirette e sul valore aggiunto) soggette ad autonoma disciplina, nel caso di specie è pacifico (trovando conferma anche a pag. 15 del controricorso) che la genericità delle fatture derivava dal fatto che il compenso in contestazione non rappresentava un corrispettivo per specifiche prestazioni, ma integrava un “complemento”, ovvero un aumento del compenso “deciso a seguito dell’ottimo andamento della produzione e del fatturato” (v. pag. 15 controricorso) e quindi integrava una sorta di “premio di produzione”, come tale non detraibile (v. Cass. nn. 5208/12 e 815/17);

5. il secondo motivo appare invece infondato, poichè la ricorrente fa riferimento al diverso istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, mentre il giudice d’appello ha fatto espresso riferimento all’esimente di cui all’art. 11, comma 4, u.p., D.Lgs. cit., che nel testo vigente ratione temporis prevedeva la non applicabilità della sanzione “se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta”, senza che il dato letterale della disposizione consenta di escludere dal suo ambito di applicazione richieste formulate nell’ambito delle attività di controllo degli uffici finanziari, come si pretende a pag. 11 del ricorso;

6. la sentenza va quindi cassata per nuovo esame con rinvio al giudice a quo, anche per la statuizione sulle spese.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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