Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19880 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12464/2010 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI

20, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO LEUZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARINELLA FERRARI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso per infondatezza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle Entrate ha notificato alla parte contribuente P.M. avviso di accertamento per maggiori I.v.a., I.r.pe.f. e I.r.a.p. per l’anno di imposta (OMISSIS), oltre sanzioni, non risultando congrui con gli studi di settore i dati esposti nella dichiarazione dei redditi.

La commissione tributaria provinciale di Salerno ha rigettato il ricorso del contribuente.

La sentenza, appellata dallo stesso, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, rilevando essa che non assurgendo a piena prova gli studi di settore – nel caso di specie l’avviso di accertamento era da ritenersi legittimo in base ad altri elementi probatori tra i quali l’inverosimiglianza per il settore economico (della vendita delle carni al dettaglio) della percentuale di ricarico.

Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il primo dei quali comprensivo di due profili, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, senza specificamente richiamare parametri dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ad un tempo “motivazione contraddittoria” e “falsa applicazione” del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente deduce, per filtro verso, “falsa applicazione” del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

3. – Con il terzo motivo,’ meramente riportandosi al primo, il ricorrente indica una “violazione e falsa applicazione” degli artt. 24 e 53 Cost. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1.

4. – Con il quarto motiv:), infine, il contribuente lamenta una “violazione e falsa applicazione” del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

5. – La controricorrente agenzia eccepisce l’inammissibilità del ricorso per non esservi contenuti quesiti di diritto e di fatto.

6. – I motivi sono tutti inarhmissibili. Invero al ricorso continua ad applicarsi l’art. 366 bis c.p.c., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2, del citato Decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima. Ai sensi di detta norma, si impone per ciascun motivo di ricorso in cassazione la formulazione di un quesito di diritto (cui, per la deduzione di vizio di motivazione, corrisponde un analogo momento di sintesi del motivo, o quesito in fatto). Nel caso di specie, manca del tutto tale requisito, cui consegue l’inammissibilità dei motivi.

7. – Consegue il rigetto del ricorso, con spese secondo soccombenza da liquidarsi come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro tremilaseicentoquarantacinque per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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