Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1988 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1988 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 13806-2008 proposto da:
ROMAGNOLI CARLO RMGCRL46B05A1320, ROMAGNOLI FRANCO
RMGFNC52S02C116I, ROMAGNOLI GIORGIO RMGGRG49D23A132T,
elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE MEDAGLIE
D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CIUFO
CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente
2013
2354

all’avvocato MAZZACUVA MARIA GABRIELLA giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

FERRAJOLI MARIANNA;

Data pubblicazione: 29/01/2014

- intimata –

sul ricorso 16253-2008 proposto da:
FERRAJOLI MARIANNA FRRMNN26A44H501Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 44, presso lo
studio dell’avvocato ROSSI STEFANO, che la

– ricorrente contro

ROMAGNOLI CARLO, ROMAGNOLI FRANCO, ROMAGNOLI GIORGIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE MEDAGLIE
D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CIUFO
CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAZZACUVA MARIA GABRIELLA giusta delega
in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3233/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, SEZIONE AGRARIA, depositata il
16/05/2007, R.G.N. 4107/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato CLAUDIO CIUFO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi;

2

rappresenta e difende giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nel marzo 1994, Ferrajoli
Marianna adiva il Tribunale di Velletri chiedendo che la
Sezione Specializzata Agraria dichiarasse l’avvenuta
cessazione di un contratto di affitto agrario intercorso
con tali Romagnoli Franco, Giorgio e Carlo e che ordinasse

Costituitisi in giudizio i Romagnoli (che contestavano
la scadenza e proponevano domanda riconvenzionale per il
pagamento di

un’indennità a titolo di addizioni e

migliorie), il Tribunale di Velletri pronunciava sentenza
(depositata il 19.12.2002) con cui individuava la scadenza
del contratto

alla data del 5.6.1996 e condannava la

Ferrajoli al pagamento della somma di C 21.488,22 a titolo
di indennizzo per i miglioramenti, con compensazione delle
spese processuali.
Proposti appello principale dai Romagnoli (che
reclamavano un maggiore importo dell’indennità) ed
impugnazione incidentale da parte della Ferrajoli, la Corte
di Appello di Roma, Sezione Specializzata Agraria, emetteva
sentenza (depositata in data 16.5.2007) con cui rigettava
entrambi i gravami e compensava integralmente le spese di
lite.
Avverso detta sentenza propongono ricorso per
cassazione Romagnoli Franco, Giorgio e Carlo, affidandolo a
quattro motivi (l’ultimo dei quali erroneamente indicato
come “VI”) illustrati da memoria; l’intimata ha proposto
controricorso contenente ricorso incidentale -affidato a
tre motivi- al quale i Romagnoli hanno replicato con
proprio controricorso.

marrvI

DELLA DECISIONE

3

il rilascio del fondo.

l. Il ricorso principale dev’essere dichiarato
inammissibile, in quanto redatto secondo la c.d. tecnica
dell’assemblaggio, in violazione della prescrizione di cui
all’art. 366, l ° co, n. 3), che richiede al ricorrente di
effettuare “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”.
2. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte,
“ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod.

letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso,
del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si
dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la
vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è
inidonea a soddisfare la necessità della sintetica
esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla
Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello
di cui non occorre che sia informata), la scelta di quanto
effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso”
(Cass., Sez. Un., n. 5698 dell’il aprile 2012);
3. Alla luce di tale orientamento (ribadito anche da
Cass. n. 10244 del 2 maggio 2013, secondo cui “costituisce
onere del ricorrente operare una sintesi del fatto
sostanziale e processuale,

funzionale alla piena

comprensione e valutazione delle censure, al fine di
evitare di delegare alla Corte un’attività … di competenza
della parte ricorrente”), il ricorso “asseMblato” non
soddisfa il requisito di cui all’art. 366, co. 1 0 , n. 3
c.p.c. e risulta, pertanto, inammissibile.
4.
(tranne

Nel caso in esame, il ricorso è stato redatto
che per

la pagina

iniziale)

mediante

fotoriproduzione della sentenza impugnata, di una relazione
di c.t.u. e di una relazione di c.t.p., il tutto per ben 45
pagine, seguite dalla formulazione e dall’illustrazione dei
motivi: si tratta, all’evidenza, di una tecnica espositiva
che non rispetta il requisito della sommarietà, diretta

4

proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero,

alla selezione dei fatti sostanziali e processuali e
funzionale alla immediata individuazione delle circostanze
rilevanti ed alla piena comprensione degli stessi motivi di
censura; deve conseguentemente dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
5.

In conseguenza della dichiarata inammissibilità

dell’impugnazione

principale,

risulta

inefficace

è stata notificata (in data 10.6.2008) oltre l’anno dalla
pubblicazione della sentenza

(tenuto conto Che,

applicandosi il rito del lavoro, il termine ‘lungo’ non ha
subito sospensioni nel periodo feriale).
6.

A fronte dell’esito del giudizio, risulta

giustificata l’integrale compensazione delle spese
processuali.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, dichiara l’inammissibilità
del ricorso principale e l’inefficacia del ricorso
incidentale; compensa le spese.
Roma, 9.12.2013

Il Consigliere est.
Il P esidente
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l’impugnazione incidentale (ex art. 334, co. 2 c.p.c.), che

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