Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1988 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1988 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA
ricorso 12911/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall’avv. prof. Massimo Basilavecchia con il quale è elettivamente domiciliata presso lo
studio del Prof. Piero Sandulli in Roma via F. Paolucci dei Calboli n. 9;
– controricorrente avverso la sentenza n. 12/16/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze
del 24/03/2011, depositata il 07/04/2011, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Relatore Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 26/01/2018

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 12/16/11, pubblicata il 7
aprile 2011, con la quale essa aveva riformato la pronunzia della Commissione Tributaria
Provinciale di Prato n. 01/06/2009, che aveva respinto i ricorsi riuniti di RETE FERROVIARIA
ITALIANA S.p.A. contro 7 avvisi di liquidazione dell’imposta di registro catastale e ipotecaria
versata secondo l’aliquota fissa anziché quella proporzionale per gli immobili acquistati
nell’ambito di procedura di espropriazione. Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata
e la condanna del contribuente alla rifusione delle spese.
La Commissione Tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate sull’assunto
che le opere che R.F.I. S.p.A. doveva eseguire quale concessionario erano di pubblica utilità.
2. Con controricorso la contribuente deduceva la infondatezza del primo motivo di ricorso che
peraltro avrebbe dovuto essere proposto ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. e
non già ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.
Quanto al secondo motivo di ricorso, svolto in via subordinata, deduceva l’insussistenza della
dedotta violazione di legge in quanto una norma mai abrogata garantiva, dopo la
privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, la conservazione delle agevolazioni previstee
all’Azienda Autonoma (indubbiamente Stato).
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3. Il Procuratore generale della Repubblica chiedeva l’accoglimento del ricorso in quanto la
motivazione era apparente.
4. Con successiva memoria la contro ricorrente deduceva la inammissibilità del ricorso per
giudicato sopravvenuto rispetto alla stessa questione fra le stesse parti, in senso favorevole a
R.F.I. S.p.A. Negava che la motivazione della sentenza di appello potesse essere considerata
apparente e ribadiva la infondatezza del motivo di ricorso proposto in via subordinata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione dell’art. 1
comma 2 e 36 comma 2 , n. 4 D. Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, commi 2, n. 4 cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. in quanto
la motivazione della sentenza d’appello era meramente apparente e la questione controversa
non era la natura delle operazioni di pubblica utilità (pacifica tra le parti) ma la qualificazione
soggettiva di R.F.I. S.p.A.
Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 comma 1 I.
210/1985, 14 comma 4 bis D.L. n. 333/1992, 57 comma 8 D.P.R. 131/1986, 1 e 10 D. Lgs.
347/1990 per l’imposta catastale in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in quanto la
Commissione Tributaria Regionale non ha correttamente applicato tali norme.
2. I motivi di ricorso sono fondati.
Nel caso in esame la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha ritenuto che si potesse
applicare la tariffa agevolata prevista per lo Stato anche a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
In vicenda analoga questa Corte ha però chiarito che, nelle disposizioni normative che, in tema
di imposta di registro (art. 57, ottavo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), di imposta
ipotecaria e catastale (art. 1, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347) e di imposta
di bollo (Tabella Allegato B, punto 22, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), prevedono
l’esenzione dello Stato od usano, sempre a fini di esenzione, l’espressione “a favore dello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale di Firenze per nuovo giudizio.
Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE
Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il giorno 12
dicembre 2017.

Stato” o “nell’interesse dello Stato”, la parola “Stato” deve intendersi riferita allo “Statopersona”, e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa
oggettiva, anche se trattasi di società di capitali in mano pubblica operante in un comparto
(nella specie quello ferroviario) interessato dalla privatizzazione degli anni novanta, essendo la
stessa intervenuta successivamente alle predette disposizioni, senza che il legislatore abbia
inteso estendere il regime di esenzione tributaria ai nuovi soggetti. (Sez. 5, Sentenza n. 938
del 16/01/2009 (Rv. 606446 – 01). Fattispecie relativa all’acquisto, da parte della società TAV
s.p.a., concessionaria dello Stato e delegata per l’esercizio dei poteri di esproprio, di terreni,
volontariamente ceduti dai proprietari, sottoposti a procedimento di espropriazione per
pubblica utilità, da destinare alla costruzione della rete ferroviaria alta velocità/alta capacità).

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