Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1988 del 24/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2022, (ud. 17/06/2021, dep. 24/01/2022), n.1988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16704-2020 proposto da:

K.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CRISTIANO BERTONCINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 762/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO

del 30/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto depositato il 30-4-2020 il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso di K.K., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore delle minacce subite dagli appartenenti al gruppo etnico locale (OMISSIS), che reclamavano il terreno da sempre coltivato dal ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, rilevando che il ricorrente non aveva “ventilato la paura di essere rimpatriato a causa di conflitti e/o tensioni presenti nel suo Paese di origine”, in ogni caso essendo insussistente in (OMISSIS) una situazione di violenza indiscriminata.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati:”1. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; 2. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – nullità per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; 3. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – Omesso esame di un fatto decisivo; 4. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, e art. 36, e in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8″. Con il primo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), deducendo che la ritenuta inattendibilità della vicenda personale non è di ostacolo al riconoscimento di tale tutela e che il Tribunale non aveva specificato le fonti di conoscenza in base alle quali aveva ritenuto insussistente una situazione di violenza indiscriminata in (OMISSIS). Con il secondo e terzo motivo censura il decreto impugnato per motivazione apparente e per omesso esame di fatto decisivo, con riferimento all’allegata situazione personale, in ragione delle condotte arbitrarie poste in essere nei suoi confronti da gruppi etnici organizzati, per non avere il Tribunale affrontato detta problematica, né assunto informazioni circa la sua allegazione di non potere ricevere adeguata protezione dallo Stato, e ciò ai fini del riconoscimento sia del rifugio, sia delle altre forme di protezione. Deduce che il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una valutazione della situazione attuale del suo Paese, indipendentemente dalle ragioni di fuga allegate dallo stesso. Rimarca che, in base a informazioni reperibili sul sito web viaggiare sicuri e da altri siti internet (pag. 6 ricorso), la situazione della (OMISSIS) è preoccupante perché caratterizzata da manifestazioni di piazza con gravi disordini, proteste politiche e dissidi interni tra gruppi etnici. Con il quarto motivo censura il diniego della protezione umanitaria, assume di essere soggetto vulnerabile, considerati la sua giovane età, l’apprendimento della lingua italiana e il percorso di inserimento sociale intrapreso, da comparare con la situazione in cui si troverebbe in ipotesi di rimpatrio in (OMISSIS), ove la situazione politica locale ed economica è precaria, nonché considerando la pandemia da Covid 19 in atto, essendo stato il suo Paese particolarmente colpito da detta pandemia.

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura.

4.1. Con la recentissima sentenza 01/06/2021 n. 15177, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente, purché tale autentica risulti chiaramente riferibile sia alla data che alla firma.

Tale interpretazione della portata precettiva della norma citata, hanno altresì chiarito le Sezioni Unite, risulta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

4.2. Nella specie, la procura speciale contiene solo la dicitura “e’ autentica” in calce alla firma del conferente e neppure reca la data, ma solo il riferimento al decreto impugnato, peraltro senza l’indicazione della data di comunicazione di detto provvedimento. La procura, dunque, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la formula “e’ autentica”.

Ne consegue l’invalidità della procura, in applicazione dei principi suesposti, ed è pertanto precluso l’esame del merito. 5. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022

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