Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19879 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. III, 29/09/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14016/2009 proposto da:

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS) in persona del

Presidente/Commissario Straordinario Avv. C.P.,

considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato

CIPRIANI Giuseppe, giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MANZELLA Pietro giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1566/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/06/2008, R.G.N. 1382/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 19 aprile 1999 l’INPDAP ha intimato a S.S. sfratto per morosità dall’appartamento a lui concesso in locazione, sito in (OMISSIS), a causa del mancato pagamento di canoni e spese accessorie a decorrere dal 1983, per un totale di L. 28.081.534.

L’intimato ha resistito alle domande di convalida dello sfratto e di risoluzione del contratto, eccependo che quanto meno fino all’ottobre 1995, su accordo con il locatore, l’importo di canoni e spese gli veniva trattenuto sulla busta paga dall’INPS, di cui era dipendente, e che dopo tale data l’INPDAP aveva dichiarato all’INPS di non voler più accettare il pagamento tramite trattenuta sullo stipendio, senza peraltro informarne esso conduttore.

Ha chiesto comunque termine per sanare la mora ed ha pagato la somma richiesta.

Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione ed ha. condannato il conduttore a pagare all’INPDAP Euro 3.344,84 per canoni ed Euro 2.475,78 per spese accessorie, oltre alle spese processuali, dichiarando prescritte le domande relative ai canoni anteriori al 1995.

Proposto appello dal conduttore, la Corte di appello di Milano – con sentenza n. 1566/2008, depositata il 4 giugno 2008 – ha ritenuto corretto il calcolo delle somme arretrate dovute a titolo di canone, nei limiti in cui la domanda non risulta prescritta, ma ha ritenuto giustificato l’inadempimento del conduttore ed, operata la compensazione fra quanto richiesto dall’INPDAP e quanto versato dallo S., ha condannato l’INPDAP a restituire la somma di Euro 9.279,43, oltre interessi, compensando le spese dell’intero giudizio.

Con atto notificato il 4 maggio 2009 l’INPDAP propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- La Corte di appello ha ritenuto che il mancato pagamento dei canoni non sia imputabile a colpa del conduttore, poichè dal marzo 1988 al 1 novembre 1995 il canone e le spese accessorie erano state pagate, su accordo delle parti, mediante trattenute sullo stipendio da parte dell’INPS – trattenute risultanti dalle buste paga – e l’INPDAP non ha mai comunicato all’inquilino di ritenere dovute le somme ulteriori per le quali aveva annotato nei suoi tabulati la morosità.

Dal novembre 1995 in avanti l’INPDAP aveva dato disposizione all’INPS di sospendere il pagamento dei canoni mediante trattenuta sullo stipendio, ma neppure di ciò aveva dato comunicazione al conduttore, nè mai aveva inviato sollecitazioni o richieste di pagamento; nè il conduttore avrebbe potuto rilevare dalle buste paga che canoni e spese non venivano più trattenuti.

2.- Il ricorrente censura la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui ha ritenuto incolpevole l’inadempimento del conduttore anche per il periodo successivo al 1995.

Denunciando violazione dell’art. 115 e 116 cod. proc. civ.; artt. 1218, 1256, 1453, 1455 e 2728 cod. civ.: L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 5, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (primo motivo), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (secondo motivo), assume che la motivazione della sentenza impugnata – secondo cui “l’assenza della trattenuta in busta paga non era elemento che potesse essere univocamente interpretato dal debitore, sia per la notoria complessità del documento e il numero e l’articolazione delle voci che lo compongono, sia per la possibilità che l’Istituto procedesse poi agli opportuni conguagli o ripristinando la trattenuta o maggiorandola in altro modo” – è inidonea a giustificare il comportamento del conduttore, ove si consideri che la situazione si è protratta per ben quattro anni.

Richiama il principio per cui la colpa del contraente inadempiente si presume e spetta allo stesso fornire gli elementi di prova sufficienti a dimostrare di avere fatto tutto il possibile per adempiere; prova che nella specie è del tutto mancata, considerato anche che non ricorre, nè è stato dimostrato, il rifiuto del creditore di ricevere la prestazione.

Ritiene illogica la motivazione della Corte di merito anche a fronte della circostanza che le trattenute per canoni e spese erano state applicate per sette anni, si che il conduttore ben avrebbe potuto rilevare l’omissione.

3.- Le censure sono fondate, sotto il profilo del vizio di motivazione.

Non sono configurabili le lamentate violazioni di legge poichè la sentenza impugnata non ha disatteso i principi in tema di imputabilità dell’inadempimento, di onere della prova, ecc, secondo cui la colpa del contraente inadempiente si presume ed egli stesso è tenuto a fornire la dimostrazione di essersi trovato nell’impossibilità di adempiere.

La Corte ha ritenuto invece che tale dimostrazione sia stata in fatto acquisita tramite presunzioni desumibili dall’oggettiva disamina dell’accaduto.

Ha però giustificato il suo convincimento con motivazione insufficiente ed illogica, nella parte in cui ha ritenuto che i documenti emessi dall’INPS fra il 1995 e il 2000, contenenti le buste paga indirizzate allo S., non consentissero a quest’ultimo di accorgersi che l’importo di canone e spese accessorie non gli veniva trattenuto. La Corte ha omesso ogni indagine ed ogni riferimento all’effettivo contenuto dei documenti: cioè alle voci in essi elencate, alle eventuali difficoltà di lettura ed in particolare alla loro idoneità a trarre in inganno il dipendente, pur potendo questi effettuare un raffronto fra le buste paga ricevute nei sette anni anteriori al 1995, che contenevano la trattenuta con corrispondente decurtazione della retribuzione, e quelle successive ove la trattenuta era omessa.

L’astratto richiamo ad asserite e non meglio specificate difficoltà di lettura della busta paga – non per qualche mese, ma per ben quattro anni – non giustificato sulla base della concreta disamina dei documenti, dei dati in essi contenuti e della loro idoneità ad indurre in errore, rende la motivazione insufficiente a dare logico e congruente supporto alla motivazione.

E’ indubbio che l’INPDAP avrebbe dovuto sollecitare il pagamento ed informare l’inquilino della modifica delle modalità di pagamento dei canoni; tanto che, non avendolo fatto, è incorsa nella prescrizione del suo diritto, per le somme che asseriva dovute in aggiunta a quelle trattenute, negli anni anteriori al 1995.

Tuttavia, nell’ambito di rapporti improntati al doveroso rispetto dei principi di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), l’inquilino avrebbe dovuto a sua volta attivarsi per adempiere, accertando per quali ragioni le somme dovute all’INPDAP a titolo di canoni e spese di gestione non gli venissero più detratte dalla busta paga.

Va ricordato che il giudice, nel valutare il comportamento dei contraenti, al fine di decidere circa il carattere più o meno imputabile o colposo dell’inadempimento, deve tenere conto di tutte le circostanze rilevanti ed in particolare del comportamento e delle eventuali negligenze di entrambe le parti, l’una nei confronti dell’altra, non essendo sufficiente che abbia riguardo al comportamento, ancorchè negligente, di una sola di esse.

Deve altresì tenere conto dei criteri legali di valutazione della condotta delle parti, primo fra tutti quello per cui ognuno dei contraenti deve dare esecuzione al contratto secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.), evitando di pregiudicare l’altrui interesse alla corretta esecuzione dell’accordo, ed in particolare al conseguimento della controprestazione; nè può invocare a propria giustificazione l’altrui errore, nei casi in cui avrebbe potuto agevolmente rilevarlo e porvi rimedio, senza dover affrontare sforzi o costi sproporzionati al risultato (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 3, 4 maggio 2009 n. 10182; Idem, 18 settembre 2009 n. 20106).

4.- Il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione degli art. 1285 e 1340 cod. civ., per avere la Corte di appello ritenuto che le modalità di pagamento del canone mediante trattenuta sulla retribuzione corrispondessero ad un uso negoziale, risulta assorbito.

5.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, perchè decida la controversia con congrua e logica motivazione, uniformandosi ai principi enunciati nel p. 3.

6.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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