Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19879 del 29/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19879 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 29033-2007 proposto da:
SATTA SABATTINO, FENU ELIA, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio
dell’avvocato BARDANZELLU GIOVANNI, rappresentati e
difesi dall’avvocato MANCA GIUSEPPE giusta delega in
atti;
– ricorrenti contro

COMUNE VILLANOVA MONTELEONE, in persona del Sindaco
in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA
APOLLODORO 26,

presso lo studio dell’avvocato

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Data pubblicazione: 29/08/2013

VENTURELLI NURI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CARBONI FRANCESCO giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2007 della CORTE D’APPELLO

31/01/2007 R.G.N. 118/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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DI CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il

Svolgimento del processo

1.

Il Comune di Villanova Monteleone,

esecutato

nell’espropriazione presso terzi intentata da Elia Fenu e
Sabatino (o, in ricorso, Sabattino) Satta nei confronti
suoi e del suo tesoriere Banco di Sardegna, propose

dei beni, ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 77/97 e della
dichiarazione del tesoriere sull’inesistenza di somme
ulteriori rispetto a quelle vincolate con la delibera
comunale richiamata da detta norma. Il tribunale di Sassari
rigettò detta opposizione, ma l’appello del Comune fu
accolto dalla Corte di appello di Cagliari

sez. dist. di

Sassari, che ritenne idoneamente provata la coincidenza tra
le somme indicate dal tesoriere come giacenti e quelle
vincolate, dichiarando improcedibile l’esecuzione opposta e
condannando i creditori alle spese dei due gradi di
giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza, resa il 31.1.07 col
n. 37, ricorrono, affidandosi a quattro motivi, Elia Fenu e
Sabatino (o, in ricorso, Sabattino) Satta; resiste con
controricorso il Comune.
Motivi della decisione

2. Il Fenu ed il Satta si dolgono:
col

primo

motivo,

di

“improponibilità

ed

improcedibilità dell’opposizione all’esecuzione; errata
procedura ex art. 615 cpc; mancata applicazione dell’art.
617 cpc”; e concludono col seguente quesito:

“se l’intero

tesoro dell’Ente locale giacente presso il Tesoriere sia

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opposizione all’esecuzione per contestare la pignorabilità

bene impignorabile ovvero se sussistano al suo interno
cespiti liberi pignorabili”;
col secondo motivo,

di

“violazione e

falsa

applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione agli artt.
113 del D.L.vo 25.02.1995 n. 77 e 615 c.p.c.”; e concludono
“nel caso di notificazione di atto

giudiziario a mezzo posta (149 cpc), se l’agente postale
certifica sull’avviso di ricevimento la semplice dicitura
‘rifiutato’ con data e sua firma omettendo di indicare chi
abbia perpetrato il rifiuto (art. 8, L. 20.11.1982 n. 890),
deve il Giudice attribuire il rifiuto al destinatario
ovvero deve ritenere nulla la notifica?”;
– col terzo motivo, di “violazione dell’art. 115 c.p.c.;
carenza di interesse all’opposizione; carenza di prova e
falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”; e concludono col
seguente quesito: “se la notifica dell’atto ex art. 546 opc
costituisca atto di pignoramento per il Tesoriere con
l’obbligo immediato, imposto dall’art. 546 cpc, di non
disporre del tesoro dell’Ente senza ordine del Giudice
ovvero se il Tesoriere possa decidere che nessun vincolo
sia stato posto e continuare a dare esecuzione ai mandati
dell’Ente Pubblico”;
– col quarto motivo, in ordine alle spese del giudizio,
di “violazione dell’art. 113 cpc in relazione all’errata
attribuzione di soccombenza (art. 91 cpc) ed alla mancata
applicazione dell’art. 92 cpc”; e concludono col seguente
quesito:

“accogliendo l’appello, deve il Giudice motivare

la condanna al rimborso delle spese del doppio grado?”.

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col seguente quesito:

Dal canto suo, il Comune di Villanova Monteleone,
concludendo ogni replica ai motivi avversari a sua volta
con quesiti di diritto:
– del primo motivo eccepisce l’inammissibilità: per la
novità – rispetto alle difese in appello – della questione

sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.; per la correttezza
della qualificazione in tali termini dell’azione, relativa
all’impignorabilità dei beni; per l’incongruenza tra
quesito e motivo;
– del secondo motivo eccepisce la “improcedibilità” per
non conferenza del quesito col motivo; e, nel merito,
l’infondatezza, per la correttezza della decisione di
impignorabilità adottata dalla corte territoriale;
del

terzo

motivo

deduce

l’infondatezza:

in

particolare, affermando la sussistenza dell’interesse del
debitore esecutato a proporre l’opposizione per
impignorabilità dei beni fin dalla notifica dell’atto di
citazione per espropriazione presso terzi; inoltre,
ribadendo la conformità del suo operato alla destinazione
deliberata in precedenza e rilevando la carenza di
allegazioni e prove in contrario;
del quarto motivo adduce infine l’infondatezza,
prospettando come sufficiente a giustificare la condanna
alle spese la motivazione sul merito della controversia.
3. Ciò posto, va premesso che, essendo la sentenza
impugnata stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla
fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua
abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di
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sull’improponibilità della opposizione, se dispiegata ai

cui all’art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) l’art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la
rigorosa interpretazione elaborata da questa Corte (Cass.
27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887;
Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079). Pertanto:

cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità,
da quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice
di merito; b) la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di
diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez.
Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio
2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8
novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla
ratio decidendi,

perché, in contrario, difetterebbero di

decisività (sulla necessità della pertinenza del quesito,
per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347;
Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre
2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901);
3.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno
formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono
consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo ‘
del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente
ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo,
chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta

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3.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360

insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.
16002; Cass. Sez. Un., 1 0 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30
dicembre 2009, ord. n. 27680);
3.3. infine, è consentita la contemporanea formulazione,

diritto e vizio motivazionale, ma solo all’imprescindibile
condizione che ciascuna sia accompagnata dai rispettivi
quesiti e momenti di sintesi (per tutte: Cass. sez. un., 31
marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649).
4. In applicazione dei principi appena ricordati:
– ciascuno dei primi tre motivi è inammissibile, perché
assistito da un quesito non pertinente alla questione come
indicata nell’intestazione del medesimo (e come, ad un solo
sommario esame di questo, in esso sviluppata), privo di
riferimenti al caso concreto, dell’indicazione della regola
di diritto malamente applicata e, soprattutto, articolato
su di una

regula iuris

talmente vaga e generica da

risultare apodittica ed inapplicabile ad alcuna successiva
vicenda analoga;
– il quarto motivo è inammissibile, perché assistito da
un quesito apodittico e generico, privo di riferimenti al
caso concreto e dell’indicazione della regola di diritto
malamente applicata; ed a parte la considerazione che viene
addotta come violazione di norme di diritto una nullità del
processo per erronea applicazione di norma processuale.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ed i
soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per la comunanza

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nel medesimo motivo, di doglianze di violazione di norme di

della posizione processuale, condannati alle spese del
giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Elia Fenu e Sabatino (o Sabattino) Satta, tra loro in

legittimità in favore del Comune di Villanova Monteleone,
in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in

e

5.200,00,

di cui g 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 4 luglio 2013.

solido, al pagamento delle spese del giudizio di

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