Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19879 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6906/2019 proposto da:

D.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avv. Odovilio Lombardo, in forza di procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale Bologna Sez. Forlì-Cesena, Pubblico Ministero;

– intimati –

e contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis depositato il 7/12/2017, D.A., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere cittadino del (OMISSIS) e originario di (OMISSIS); che il 3/6/2016 la sua città era stata oggetto di attacchi da parte dei terroristi (OMISSIS); che i suoi famigliari erano stati uccisi, tranne lui e una sorella; che grazie a una associazione cristiana di assistenza si era avvicinato alla religione (OMISSIS); che gli zii per questo motivo lo avevano minacciato di morte, inducendolo a lasciare il proprio Paese.

Con decreto del 14/1/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto, comunicato il 15/1/2019 ha proposto ricorso D.A., con atto notificato il 14/2/2019, svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso notificato il 27/3/2019, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 21 (forse 251) del 2007, art. 3, commi 5 e 4”, lamentando che il Tribunale abbia “effettuato una erronea interpretazione della legge relativa alla protezione internazionale, escludendo che non siano valutabili come motivo di rilascio della protezione umanitaria anche situazioni personali derivanti dalla condizione personale del ricorrente relative alla sopravvivenza o a diritti umani fondamentali messi in pericolo per qualunque motivo nel paese di origine e sussiste un onere probatorio attenuato e rispetto del principio di verosimiglianza con onere di integrazione probatoria a carico del giudice.”.

Il motivo, così esposto nella sintesi iniziale, non trova corrispondenza nella trattazione del ricorso ed è totalmente monco di una parte argomentativa che asserisca e dimostri come il Tribunale avrebbe violato i principi indicati.

Le censure così solo genericamente tratteggiate appaiono del tutto incomprensibili e, per vero, anche contraddittorie visto il presumibile riferimento alla normativa in materia di protezione internazionale (se l’interpretazione correttiva del n. 21 come n. 251 attribuito alla fonte normativa citata è esatta) formulato con riferimento alla richiesta di protezione umanitaria di matrice nazionale.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia “fatto controverso in relazione al fatto decisivo per il giudizio che il Tribunale ha riconosciuto la situazione di grave instabilità del (OMISSIS)”, emergente dai rapporti sui diritti umani citati, al cui proposito il Tribunale aveva escluso la rilevanza alla luce del giudizio di non attendibilità del dichiarante.

2.1. Secondo il ricorrente la protezione umanitaria deve essere riconosciuta ogni qualvolta il richiedente asilo si trovi in una situazione anche temporanea di vulnerabilità economica o personale: il Tribunale non aveva tenuto conto delle situazioni personali riferite dal ricorrente che ne determinavano anche temporaneamente la vulnerabilità.

Il Tribunale – prosegue il ricorrente – aveva ritenuto che la valutazione di inattendibilità privasse di rilevanza ogni indagine sul contesto sociale, culturale e politico della vicenda, venendo meno la possibilità di collegare il primo con la seconda; ne aveva tratto quindi erroneamente la conseguenza l’impossibilità di riconoscere la protezione umanitaria, senza considerare che a tal fine l’inattendibilità doveva riferirsi proprio a elementi o fatti rilevanti a quegli specifici fini.

2.2. Il motivo è scarsamente comprensibile e comunque non appare riconducibile a uno dei mezzi previsti dalla legge e tantomeno all’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, visto che il ricorrente non individua l’omissione di esame di un fatto ma parrebbe piuttosto dolersi della sua errata valutazione.

2.3. Giova precisare che il Tribunale ha ritenuto inattendibile il racconto del richiedente asilo quanto alla vicenda personale con ampia e approfondita motivazione rivolta a evidenziare incongruenze, errori e contraddizioni del suo racconto; in particolare, il Tribunale ha ritenuto che il richiedente asilo provenisse da (OMISSIS), come da lui inizialmente indicato nel mod.C3, e non da (OMISSIS), sulla base di molteplici e convergenti elementi. Fatto questo tutt’altro che irrilevante, poichè il suo racconto si riferiva a (OMISSIS), zona in cui effettivamente operano attivamente i terroristi (OMISSIS), a differenza di altre aree del (OMISSIS).

Ciò ha indotto il Tribunale a escludere le protezioni internazionali riconducibili allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria “individualizzata”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

2.4. Il Tribunale non ha affatto escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in relazione alla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dei civili derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale per il solo fatto dell’inattendibilità del racconto, ma perchè l’esame delle più recenti COI circoscriveva tale forma di rischio nel (OMISSIS) alla regione di (OMISSIS), ove si trova (OMISSIS) (e non (OMISSIS)) e il lago (OMISSIS), da cui il sig. D. non proveniva.

Il Tribunale non ha quindi affatto violato l’orientamento prevalente di questa Corte, secondo il quale in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) medesimo decreto, poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711 – 01; Sez. 1, n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168 – 01).

Ciò per completezza, perchè la doglianza del ricorrente sembra riferirsi invece alla protezione umanitaria.

A tal proposito questa Corte ha recentemente affermato che il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poichè essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria. Nella specie, è stata cassata con rinvio la pronuncia del tribunale che aveva ritenuto assorbente il difetto di credibilità della narrazione del richiedente in ordine alle protezioni maggiori, omettendo tuttavia di verificare, in un caso in cui era stato allegato un certo grado di integrazione sociale e lavorativa, se la situazione generale del Paese di provenienza, non pregiudicasse il nucleo essenziale dei diritti umani inviolabili. (Sez. 1, n. 7985 del 21/04/2020, Rv. 657565 – 01).

Tuttavia nella fattispecie il Tribunale non ha omesso di valutare nè la vulnerabilità effettiva e la sistematica violazione dei diritti umani in (OMISSIS), con riferimento personalizzato al richiedente asilo, nè la situazione di integrazione sociale in Italia del ricorrente.

2.5. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto D.L..

Inoltre la stessa sentenza n. 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito ha aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, in tema di protezione umanitaria, ha affermato il principio secondo cui l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez.1, 23/02/2018, n. 4455).

2.6. Il Tribunale si è attenuto a tale orientamento giurisprudenziale, ovviamente alle pronunce anteriori all’intervento delle Sezioni Unite, e ha motivatamente escluso la sussistenza di una personale condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo, anche in relazione alla inattendibilità del narrato inerente la vicenda personale, che ovviamente si ripercuoteva su ogni allegazione relativa ai rischi di discriminazione per motivi religiosi; ha quindi osservato che il ricorrente si era limitato a frequentare un corso di lingua italiana e a svolgere attività lavorativa nell’ambito del tirocinio senza un effettivo e stabile inserimento nel tessuto sociale, così escludendo la sussistenza di specifici indicatori di vulnerabilità ed esigenze di tutela sconsiglianti, anche solo temporaneamente, il rimpatrio.

Tali considerazioni appaiono del tutto corrette e le deduzioni critiche del ricorso non superano la soglia della assoluta genericità.

Ciò esime dal rilevarne l’assoluta genericità, non foss’altro che per l’emblematico silenzio circa i fattori di personale vulnerabilità che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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