Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19879 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28749-2008 proposto da:

S.C. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità

di erede di S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI GONZAGA 37, presso il sig. SALVATORE BATTAGLIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DI FRANCESCO OLINDO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositato

il 19/10/2007, n. 211/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Caltanissetta, dep. il 19.10.071 con cui veniva rigettata la domanda proposta ex lege n. 89 del 2001 per pagamento di un indennizzo per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi nell’arco di cinque gradi iniziato innanzi al tribunale di Caltanissetta quale giudice del lavoro e conclusosi con giudizio di rinvio della Corte d’appello di Palermo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto impugnato ha rigettato la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale avendo rilevato che il giudizio era iniziato il 15.12.92 ed era terminato il 15.6.06, per cui ha ritenuto che detta durata rapportata a cinque gradi di giudizio, non fosse irragionevole.

Vanno esaminati preliminarmente il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che censurano sotto diversi profili il mancato riconoscimento della esistenza dell’irragionevole durata del processo.

Gli stessi appaiono fondati.

La determinazione del periodo di ragionevole durata del processo effettuata dalla Corte d’appello di Caltanissetta si discosta dai parametri normali di ragionevole durata di un processo stabiliti dalla CEDU in anni tre per il primo grado e due per il secondo ed un anno – anno e mezzo per il giudizio di cassazione, che possono essere aumentati,previa adeguata motivazione, in ragione della particolare complessità della causa ovvero sommando ad essi i ritardi imputabili al comportamento delle parti.

Nel caso specie non si rinviene nel decreto impugnato alcuna adeguata motivazione nel senso indicato.

Infatti il tempo ragionevole di durata del processo per cinque gradi dovrebbe essere contenuto alla luce dei criteri Cedu nell’arco di nove – dieci anni.

Nel caso di specie, il processo è durato circa tredici anni e mezzo per cui, in dichiarata assenza di particolare complessità della causa e di comportamenti dilatori delle parti, doveva riconoscersi l’esistenza di una eccessiva durata.

In tal senso i motivi vanno accolti.

Il primo motivo, con cui si assume che, in assenza di contestazione da parte dell’Amministrazione del danno non patrimoniale, lo stesso doveva essere riconosciuto, ed il quinto, con cui ci si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale questioni sulle quali la Corte d’appello non ha avuto modo di pronunciarsi, restano assorbiti.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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