Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19879 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2021, (ud. 06/04/2021, dep. 13/07/2021), n.19879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35532-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.C.;

e:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2798/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 2/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA

DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 19966/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto da V.C. avverso cartella di pagamento dovuta a titolo di sanzioni pecuniarie per imposta di registro 2005;

la contribuente e Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con unico mezzo si censura la sentenza denunciando violazione di norme di diritto (L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, art. 1175 c.c.) e si lamenta che la CTR aveva disposto l’annullamento della cartella impugnata erroneamente assumendo che fosse stato violato, da parte dell’Ufficio, il legittimo affidamento della contribuente che avrebbe legittimamente confidato nel fatto che, a seguito della rateizzazione del debito fiscale, risultante dalla cartella notificata in data anteriore a quella impugnata, le sue pendenze nei confronti del Fisco fossero definitivamente estinte;

1.2. le censure sono fondate;

1.3. va premesso che in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dello Statuto del contribuente, art. 10, commi 1 e 2, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono, poiché i casi di tutela espressamente enunciati dal citato art. 10, comma 2 (attinenti all’area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), riguardanti situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti (cfr. Cass. n. 7661 del 2020 in motiv., Cass. n. 18618 del 2019 in motiv., Cass. n. 12635 del 2017 in motiv., Cass. n. 537 del 2015, Cass. n. 23309 del 2011);

1.4. nel caso in esame il secondo dei tre requisiti dianzi indicati non risulta sussistente, come invece erroneamente ritenuto dalla CTR sul presupposto che la contribuente, “intendendo definire la controversia scaturita dall’accertamento presupposto ed aderendo al piano di rateizzazione predisposto dall’Ufficio,…(aveva)… fondatamente ritenuto che il complessivo importo dovuto fosse quello rateizzato”;

1.5. emerge, al contrario, dalle cartelle in questione (ritualmente richiamate nel ricorso introduttivo con specifico riferimento agli atti prodotti nel merito) che la rateizzazione della contribuente ebbe a riguardare unicamente la prima cartella, relativa ad imposta di registro e relativi interessi, mentre quella in esame riguardava unicamente le applicate sanzioni;

1.6. emerge, inoltre, che nell’avviso di liquidazione prodromico (parimenti puntualmente richiamato nel ricorso introduttivo) era stato specificamente indicato l’importo relativo a imposte, interessi e sanzioni, con l’ulteriore avvertenza circa la possibilità di definire le sanzioni D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 17, e l’applicazione, in caso contrario, della sanzione pari al 30% delle imposte;

1.7. ne consegue che il comportamento della contribuente, che aveva omesso di versare l’importo pari alle sanzioni pur avendo rateizzato unicamente il debito tributario relativo a imposte ed interessi, deve ritenersi in contrasto con il richiesto dovere di correttezza e tale da escludere la sussistenza del particolare requisito soggettivo della buona fede;

2. la decisione impugnata non è quindi in linea con il richiamato principio, e deve essere, di conseguenza, cassata;

3. la causa, involgente solo la questione giuridica esaminata, non necessita di accertamenti ulteriori in fatto e, perciò, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito da questo giudice di legittimità con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

4. le spese processuali dei gradi di merito, atteso il consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso originario, vanno integralmente compensate tra le parti, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell’Agenzia delle entrate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la contribuente, intimata, al pagamento delle spese di questo giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

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