Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19879 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3607/2016 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 353,

presso lo studio dell’avvocato DURIGON, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO GIRARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6307/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva dell’anno d’imposta 2007, la C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, riducendo del 30% i maggiori redditi accertati induttivamente dall’Ufficio;

2. l’odierno ricorrente deduce: 1) omessa pronuncia sui tre motivi trascritti a pag. 12-16 del ricorso, segnatamente: 1. congruità e coerenza dei ricavi con gli studi di settore; 2. violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d) e dell’art. 2729 c.c.; 3. non debenza dell’Irap; 2) violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12, nonchè degli artt. 41-47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per mancata attivazione del contraddittorio preventivo; 3) violazioni di una serie di norme di legge e difetto motivazionale sulla insussistenza della condotta antieconomica;

3. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in folina semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. i primi due motivi sono fondati, con assorbimento del terzo;

5. sussiste innanzitutto il primo vizio denunziato, relativo alla omessa pronuncia sulle censure puntualmente trascritte, in ossequio al principio di autosufficienza, alle pagine da 12 a 16 del ricorso;

6. quanto al tema del cd. contraddittorio preventivo – sul quale invero non è nemmeno agevole individuare il contenuto della pronuncia della C.T.R. – si ricorda che le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a verificare l’applicabilità analogica della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (dettato espressamente per i casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente) anche alle ipotesi di accertamento cd. “a tavolino”, effettuato cioè in Ufficio, in base a notizie e documenti acquisiti presso terzi o fornite dallo stesso contribuente tramite colloqui o questionari – come risulta avvenuto nel caso di specie – hanno chiarito che, mentre per i tributi “non armonizzati” il termine dilatorio di 60 giorni opera solo nei casi che espressamente prevedono la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52, comma 6 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1 (Cass. Sez. 5, nn. 5632/15 e 16036/15), per i tributi “armonizzati” (come l’Iva) l’efficacia invalidante del mancato rispetto del principio presuppone che, “in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass. SU, 24823/15; sez. 6-5, 15744/16);

7. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, tenendo conto dei principi sopra richiamati.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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