Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19879 del 05/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19879
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20041/2010 proposto da:
F.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE
MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato CARLA OLIVIERI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE NATELLA giusta delega
in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SALERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 142/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
SALERNO, depositata il 26/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito per il ricorrente l’Avvocato NATELLA che si riporta al ricorso,
l’Avv. NATELLA deposita in udienza n. 2 avvisi di ricevimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’agenzia delle entrate ha notificato alla parte contribuente F.C. avviso di accertamento per maggiori I.v.a., I.r.pe.f. e I.r.a.p. per l’anno di imposta (OMISSIS), oltre sanzioni, non risultando congrui con gli studi di settore i dati esposti nella dichiarazione dei redditi.
La commissione tributaria provinciale di Salerno ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente.
La sentenza, appellata dall’Ufficio, è stata riformata dalla commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, rilevando essa che – non assurgendo a piena prova gli studi di settore, potendo l’applicazione di essi essere contestata – nel caso di specie l’avviso di accertamento fosse da ritenersi legittimo, non avendo la parte contribuente fornito prova contraria.
Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, rispetto al quale l’agenzia – ritualmente intimata – non svolge difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso, la parte contribuente denuncia, senza specificamente richiamare parametri dell’art. 360 c.p.c., comma 1, “violazione e falsa applicazione” del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 42 del d.p.r. medesimo.
2. – Con il secondo motivo, per altro verso, il ricorrente deduce diversa violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 41 bis del D.P.R. medesimo.
3. – I motivi sono inammissibili. Invero al ricorso continua ad applicarsi l’art. 366 bis c.p.c., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del citato Decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima. Ai sensi di detta norma si impone per ciascun motivo di ricorso in cassazione la formulazione di un quesito di diritto (cui, per la deduzione di vizio di motivazione, corrisponde un analogo momento di sintesi del motivo, o quesito in fatto). Nel caso di specie, manca del tutto tale requisito, cui consegue l’inammissibilità dei motivi.
4. – Ne consegue il rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi, nulla dovendo disporsi sulle spese stante la soccombenza della parte ricorrente in assenza di difese della parte intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016