Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19878 del 29/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19878 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 26952-2007 proposto da:
BAIOCCHI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA D. CHELINI 33, presso lo studio dell’avvocato
ROSSI MANFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato
TATONE FIORELLO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
1559

BCC BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CAPPELLE SUL TAVO
S.C.R.L. (gia’ CASSA RURALE ED ARTIGIANA), in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione protempore,

Prof.

IACHINI

LUIGI

1

BELLISARII,

Data pubblicazione: 29/08/2013

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 1,
presso lo studio dell’avvocato CHIMENTO IOLANDA,
rappresentata e difesa dall’avvocato DE MEDIO
GIUSEPPE PIERGIORGIO giusta delega in atti;
– controricorrente –

ERGOTINO ANDREA, D’ADDAZIO CINZIA, SOGET SPA SEDE
PESCARA , FALCONE GIACOMO, BNL SPA , CARIPE CASSA
RISP PESCARA LORETO APRUTIN SPA, IDV IND EDILE SRL ,
FERTAVO SRL , COLATRIANO SAS , LA FARGE CALCESTRUZZI
SRL , ERGOTINO MARCO, CLEMENTINI ELENA;
– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PESCARA,
depositato il 22/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE PIERGIORGIO DE MEDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

nonchè contro

Svolgimento del processo

1. Avverso la vendita all’incanto seguita dinanzi al
notaio delegato dal g.e. del tribunale di Pescara nella
procedura esecutiva immobiliare n.

258/95 r.g.e.

di

quell’ufficio (ad istanza della B.C.C. di Cappelle sul Tavo

opposizione ai sensi dell’art.

617 cod.

proc.

civ.

l’esecutato Luciano Baiocchi, sostenendo, tra l’altro,
l’illegittimità delle relative operazioni, per l’assenza ad
esse sia dei creditori che di esso debitore. Tuttavia, con
decreto in calce al ricorso e reso inaudita altera parte in
data 22.5.07,

il g.e. dichiarò “la regolarità delle

operazioni svolte dal notaio in sede di vendita”.
Avverso tale decreto ricorre il Baiocchi, affidandosi a
due motivi e notificando il ricorso all’aggiudicatario
Giacomo Falcone, al procedente Banca di Credito Cooperativo
srl di Cappelle sul Tavo, nonché alla Banca Nazionale del
Lavoro, alla Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto
Aprutino, alla I.D.V. industria edile srl, alla Fertavo
srl, alla Colatriano sas, alla La Farge Calcestruzzi, alla
SOGET spa ed a D’Addazio Cinzia (sia pure non depositando
la prova del perfezionamento della notifica con riferimento
a tutti gli intimati); resiste con controricorso la Banca
di Credito Cooperativo Abruzzese – Cappelle sul Tavo,
Motivi della decisione

2. Il Baiocchi – negata preliminarmente l’autenticità
della sottoscrizione del suo difensore “per presa visione”
in data 28.5.07 in calce al provvedimento impugnato, al
fine di scongiurare la tardività del ricorso – si duole:
3

e con l’intervento di numerosi altri creditori) propose

- col primo motivo, di violazione di numerose norme del
codice di rito, in relazione al rigetto dell’opposizione
agli atti esecutivi senza fissazione della comparizione
delle parti per la fase sospensiva e della successiva
riassunzione del giudizio del merito; e conclude con un
quadruplice quesito di diritto;
– col secondo motivo, di violazione di numerose norme
del codice di rito, in merito all’applicazione della
normativa anteriore alla novella del 2006 ad una vendita
già disposta in precedenza; e conclude con un quadruplice
quesito di diritto.
La controricorrente eccepisce l’inammissibilità per
tardività del ricorso e, comunque, per difetto dei
presupposti, nel gravato provvedimento, per la sua
impugnazione diretta in Cassazione.
3. Non rileva l’ulteriore verifica del perfezionamento
della notifica del ricorso ad alcuni degli intimati, attesa
la possibilità di definire in rito il ricorso e, così, in
applicazione dei principi di cui a Cass. Sez. Un., ord. 22
marzo 2010, n. 6826 (fra le tante ad essa seguite: Cass. 18
gennaio 2012, n. 690; Cass. 25 gennaio 2012, n. 1032;
Cass., ord. 8 novembre 2012, n. 19317), la superfluità di
qualunque ordine di rinnovazione della notifica stessa.
Assorbente questione – esclusa la rilevanza della “presa
visione” ai fini della decorrenza del c.d. termine breve
per impugnare, attivato soltanto (in difetto, come nella
specie, di particolari normative) dalla notifica del
provvedimento ad opera di controparte – ritiene il Collegio
integrare l’ormai consolidata giurisprudenza di questa
4

Corte in ordine all’inammissibilità di un ricorso diretto
per cassazione avverso qualsivoglia provvedimento, anche
solo in rito (come nella fattispecie) e quand’anche
contenente pronuncia sulle spese, con cui il giudice
dell’esecuzione concluda la fase cosiddetta sommaria delle

potendo, dinanzi ad un tale provvedimento, qualunque
interessato introdurre – o, nel caso di cui alla seconda
parte dell’art. 616 cod. proc. civ., anche riassumere – il
giudizio di merito (cfr., in argomento, per fattispecie
analoghe: Cass. 23 maggio 2011, n. 11306; Cass. 24 maggio
2011, n. 11470; Cass. 11 luglio 2011, n. 15227; Cass., ord.
19 marzo 2012, n. 4350; Cass., ord. 23 marzo 2012, n. 4760;
ma soprattutto: Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033 e Cass. 27
ottobre 2011, n. 22503, alla cui ampia ed esaustiva
elaborazione conviene qui rimandare integralmente).
In applicazione di tale principio, non è ammissibile il
ricorso diretto in Cassazione avverso un provvedimento che,
definendo in rito la fase sommaria, potrebbe bene essere
oggetto del successivo giudizio di merito. E tanto va
dichiarato in dispositivo.
4. Tanto esime dal verificare la conformità dei quesiti
alla rigorosa giurisprudenza formatasi in tema di art. 366bis cod. proc. civ. (norma ancora applicabile, nonostante
la sua applicazione, per l’epoca di pubblicazione del
gravato provvedimento); e dal rilevare che, comunque,
avverso qualsiasi atto del professionista delegato sarebbe
necessario dapprima dispiegare il reclamo previsto
dall’art. 591-ter cod. proc. civ. (Cass., ord. 20 gennaio
5

opposizioni esecutive senza disporre per il prosieguo,

2011, n. 1335; Cass. 18 aprile 2011, n. 8864) e solo
avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione
l’opposizione agli atti esecutivi (sicché, anche a voler
qualificare il qui gravato provvedimento come decisione su
di un reclamo ex art. 591-ter cod. proc. civ. erroneamente

esecutivi, avverso il decreto di rigetto di tale prima
impugnazione doveva proporsi appunto opposizione ai sensi
dell’art. 617 cod. proc. civ. e non direttamente ricorso
per cassazione).
5. Il soccombente ricorrente va condannato alle spese in
favore della controricorrente.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Luciano Baiocchi al pagamento, in favore della
controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.400,00,
di cui C 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 4 luglio 2013.

qualificato come ricorso in opposizione agli atti

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