Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19878 del 22/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19878 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 396-2012 proposto da:
D’ORTENZIO CRISTIANO DRTCST82B03E058Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GROTTA PERFETTA 357, presso lo
studio dell’avvocato POMPEI MARA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MEZZANOTTE SALVATORE, giusta procura speciale
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

sgte{

Data pubblicazione: 22/09/2014

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,
ENRICO MITTONI, giusta delega in calce al ricorso notificato;

resistente

avverso la sentenza n. 706/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il resistente l’Avvocato Ester Sdplino (per delega avv.
Antonino Sg-roi) che si riporta agli scritti.

Fatto e diritto
La Corte d’appello di L’Aquila ha accolto il gravame dell’INPS ed ha
rigettato l’opposizione al precetto, proposta da Cristiano D’Ortenzio,
con il quale era stato intimato il pagamento delle spese di lite di un
precedente giudizio tra le stesse parti.
La Corte territoriale ha accertato che nel precedente giudizio di
opposizione a cartella esattoriale, al quale si riferisce la condanna alle
spese contestata, aveva agito sia la General Service sodetà cooperativa
a r.l. in persona del suo liquidatore, appunto il dott. D’Ortenzio, che il
dott. D’Ortenzio in proprio e che, per tale ragione, quest’ultimo, ove
avesse inteso contestare la condanna alle spese nei suoi confronti
avrebbe dovuto impugnare quella sentenza e non attendere il precetto
e poi opporlo.
Avverso detta sentenza il dott. Cristiano D’Ortenzio ha proposto
ricorso con un unico motivo.
L’INPS ha depositato procura.

Ric. 2012 n. 00396 sez. ML – ud. 17-06-2014
-2-

L’AQUILA del 23.6.2011, depositata il 18/07/2011;

All’odierna udienza parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia ai
sensi dell’art. 390 c.p.c. sottoscritto dalla parte e dal procuratore
costituito e ritualmente notificato all’Inps.
Ne consegue che il ricorso. Essendo venuto meno l’interesse ad una
sua decisione, va dichiarato inammissibile.
giustifica l’integrale

compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il comportamento processuale delle parti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA