Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19878 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3025/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

82, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RUSSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO FALLARINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6550/51/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata l’01/07/2015;

letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c. del controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudice d’appello ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento a titolo di Irpef, Irap, Iva dell’anno di imposta 2008, “per violazione del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7”, prendendo come dies a quo la “consegna della documentazione richiesta dall’Ufficio a seguito di questionario”;

2. l’amministrazione ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione di legge: D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52, 56, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 ed L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1 e 7”, per avere il giudice d’appello trascurato che nel caso di specie si trattava di “accertamento c.d. a tavolino, cioè emesso all’esito del mero controllo della documentazione presentata in Ufficio dal contribuente, e senza previa verifica fiscale (e/o accesso o ispezione) presso la sede dell’azienda o presso i locali destinati all’attività”;

3. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. la decisione impugnata contrasta con i consolidati principi elaborati da questa Corte (Cass. S.U., nn. 18184/13, 19667/14, 24823/15) e dal Giudice delle leggi (Corte Cost., sent. n. 132/15) in tema di contraddittorio endoprocedimentale;

5. in particolare le Sezioni Unite, chiamate proprio a verificare l’applicabilità analogica della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (dettato espressamente per i casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente) anche alle ipotesi di accertamento cd. “a tavolino” (effettuato cioè in Ufficio, in base a notizie e documenti di supporto acquisiti presso pubbliche amministrazioni o presso terzi o fornite dallo stesso contribuente mediante la compilazione di questionari o in sede di colloquio presso l’Ufficio), hanno definitivamente chiarito che, per i tributi “non armonizzati”, il termine dilatorio di 60 giorni opera solo nei casi che espressamente prevedono la sottoscrizione e consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni svolte, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52, comma 6 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1 (Cass. Sez. 5, nn. 5632/15 e 16036/15) – in tal senso militando univocamente sia il dato testuale della norma che le peculiarità delle verifiche in loco (Cass. S.U. nn. 24823/15, 18184/13) – mentre per i tributi “armonizzati” (come l’Iva) l’efficacia invalidante del mancato rispetto del principio di contraddittorio endoprocedimentale presuppone che, “in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass. S.U. n. 24823/15; Cass. sez. 6-5, n. 15744/16);

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, tenendo conto dei principi sopra richiamati.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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