Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19877 del 22/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19877 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 27968-2011 proposto da:
INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
97095380586, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in
ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato
DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e difende giusta mandato
speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ZUCCHINI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER
ALBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
NALDI PAOLO giusta procura speciale a margine del controricorso;

controricorrente –

584 1
)-1-4

Data pubblicazione: 22/09/2014

avverso la sentenza n. 162/2011 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 22/02/2011, depositata 11 23/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Marinuzzi Dario difensore del ricorrente che si

udito l’Avvocato Carlo De Angelis (delega avvocato Alberto Boer)
difensore della controricorrente che chiede il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
La Corte di appello di Bologna ha respinto il gravame proposto
dall’INPDAP ed ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa
città che aveva riconosciuto il diritto di Anna Zucchini al ricalcolo
dell’indennità premio di servizio con inclusione del compenso
percepito in relazione all’incarico di direttore sanitario rivestito.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPDAP che articola due
motivi.
Anna Zucchini ha resistito con controricorso.
Tanto premesso si osserva che il ricorso è manifestamente infondato
in relazione alle conclusioni cui è già pervenuta la giurisprudenza di
questa Suprema Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti
rilevanti delle questioni ora riproposte.
Con la decisione n. 11925 del 13 maggio 2008 ed anche con
l’ordinanza n. 24286/2011 si è affermato, infatti, il seguente principio:
“Il servizio prestato da un dipendente di ente locale a seguito di
nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fmi
del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502
del 1992, art. 3 bis, come aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3, e
per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento

Ric. 2011 n. 27968 sez. ML – ud. 17-06-2014
-2-

riporta agli scritti;

dei contributi di previdenza commisurati al trattamento economico
corrisposto per l’incarico conferito.
Ne consegue che la misura dell’indennità premio di fine servizio,
dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento
retributivo di cui alla L. n. 152 del 1968, art 4, fruito dal dipendente in

1997, art. 3, comma 7”.
Con la sentenza n. 1.19/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi
2 e 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la
razionalizzazione del SSN a norma dell’articolo 1 della legge 30
novembre 1998, n. 419), dell’art. 3-bis, comma 11, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 legge ottobre 1992, n. 421), e
dell’art. 2, comma 1, lettera t), della legge 30 novembre 1998, n. 419
(Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di
organizzazione e funzionamento del SSN Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), sollevata, in riferimento all’art. 3
della Costituzione. In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 3000,00
per compensi professionali ed in € 100,00 per esborsi,oltre al 15% per
spese forfetarie. Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Roma 11 17 giugno 2014

Ric. 2011 n. 27968 sez. ML – ud. 17-06-2014

relazione all’incarico, nei limiti del massimale di cui al D.Lgs. n. 181 del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA