Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19877 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3024/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MAVIDA SRL, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo

studio dell’avvocato BERNARDO DE STASIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato KATIA SCARPA;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3646/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 26/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento e cartelle di pagamento per Ires, Iva, Irap dell’anno d’imposta 2005, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 7, per avere la C.T.R. annullato gli atti impositivi in questione per vizi della procedura notificatoria dell’avviso di accertamento, non avendo l’Ufficio “mai prodotto originale o copia dell’avviso di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 139 c.p.c., comma 4” – a seguito di consegna dell’atto a mani del portiere – “non risultando sufficiente, ai fini di dare prova certa di tale spedizione, il talloncino applicato sullo stesso avviso di ricevimento relativo all’avviso di accertamento”;

2. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il ricorso è fondato, alla luce del principio di diritto per cui “la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal suo destinatario si perfezione, dopo l’entrata in vigore della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 (introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater, conv. con modif., dalla L. n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo” (Cass. sez. 2, n. 19730/16; cfr. Sez. 4, n. 12438/16);

4. nel caso di specie, dall’avviso di ricevimento riprodotto in ricorso risulta che la raccomandata fu consegnata a mani del portiere in data “14.12.10” e che venne ritualmente “spedita comunicazione di cui L. n. 890 del 1982., art. 7 e s.m.i. con racc. (OMISSIS) del 14101/2011”, ossia la seconda raccomandata informativa dell’avvenuta consegna a mani del portiere, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 4 (cd. C.A.N.);

5. d’altro canto, questa Corte ha ripetutamente precisato (v. da ultimo Cass., Sez. 5, 11619/17; Sez. 6-5, 3254/16) che, laddove la notifica “sia eseguito, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servigio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992” (cfr. Cass. 12086/16, la quale ha “cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata”) e che, “in caso di consegna al portiere, l’invio della lettera raccomandata di cui dell’art. 139 c.p.c., comma 4, non attiene alla perfezione dell’operazione di notificazione, sicchè la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall’art. 160 c.p.c. (Cass. 16949/14, 13313106, 16164/03)”;

6. in conclusione, la sentenza va cassata con rinvio per l’esame degli ulteriori motivi di appello rimasti assorbiti.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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