Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19876 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. I, 23/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 23/07/2019), n.19876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28245-2018 proposto da:

A.Z., domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA n. 129/2018,

depositata il 26.2.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

2.7.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.Z. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia, depositata in data 24.3.2017, che aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria, perchè proposto con atto di citazione notificato il 4.7.2017, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, effettuata il 17.5.2017;

a motivo della decisione la Corte territoriale ha rilevato come non ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini, di cui al combinato disposto dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 294 c.p.c., perchè le circostanze allegate dall’appellante, indicate come impeditive della possibilità di rispettare il termine d’impugnazione – segnatamente il ritardo da parte dei responsabili del centro di accoglienza, in cui era ospitato, nella comunicazione della mail del procuratore in primo grado avente ad oggetto la comunicazione al ricorrente dell’ordinanza del Tribunale – non potevano essere sussunte nel fatto non imputabile alla parte, posto che il difensore che l’aveva patrocinato nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto diligentemente informarlo sulle forme e sui termini per difendersi in giudizio a tutela dei propri diritti;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 153 c.p.c., sul rilievo che la retta interpretazione delle norme disciplinanti l’istituto della rimessione nel termine non avrebbe potuto prescindere, onde assicurare l’effettività della tutela dei diritti, da alcuni fatti decisivi relativi alla peculiare situazione dello straniero che adisca la giustizia, ed in particolare dal contesto nel quale egli si trovi inserito, in cui l’assistenza legale di cui necessita è curata da personale del centro di accoglienza dotato di specifiche competenze, che avrebbe quindi tardato nel comunicare al richiedente l’ordinanza del Giudice di primo grado;

1.2. la censura è infondata avendo le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 32725/2018, e con sentenza n. 4135/2019, chiarito che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà;

1.3. alla stregua di tali autorevoli enunciazioni direttive va riconosciuta la correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, dovendo ritenersi che, ai fini della remissione in termini per la presentazione dei motivi di impugnazione, non costituisse causa di forza maggiore l’allegato disservizio del personale della struttura nella quale lo straniero – parte nella causa intentata per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale – si trovava ospitato, alla quale lo stesso ricorrente afferma che il difensore di fiducia del richiedente aveva tempestivamente comunicato la decisione del Tribunale soggetta ad impugnazione, giacchè sullo straniero stesso, legato al proprio difensore da un rapporto di mandato fiduciario, di contro inesistente con il personale della struttura, incombeva l’onere di assicurarsi che l’incarico defensionale in precedenza conferito fosse portato a termine regolarmente (cfr. Cass. n. 13455/2019 in motiv.);

1.4. le circostanze indicate come concretamente impeditive del rispetto della perentorietà del termine di impugnazione, attinenti al contesto esistenziale dello straniero richiedente protezione internazionale e alla mancanza di conoscenza della lingua italiana, non integrano il requisito dell’assolutezza del fattore estraneo alla volontà della parte, come tale connotato in senso marcatamente oggettivo, cioè indipendente da comportamenti del soggetto interessato, ma sono riconducibili al concetto di difficoltà nell’esercizio dei diritti processuali del richiedente, che, per quanto consistenti, erano, comunque, superabili con la diligenza e la prudenza imposte, secondo i principi generali dell’ordinamento, a chiunque intenda esercitare un diritto, concretizzantesi, nella specie, nell’obbligo di informarsi tempestivamente presso il difensore, precedentemente nominato senza l’intermediazione della struttura ospitante, dell’esito della propria domanda;

1.5. ne consegue, quindi, la corretta valutazione operata dalla Corte territoriale in relazione all’istanza di rimessione in termini;

2. per tutto quanto esposto, assorbiti i rimanenti motivi, il ricorso va rigettato;

3. nulla è dovuto a titolo di spese, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva;

4. deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, statuizione che la Corte è tenuta ad emettere in base al solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia (di inammissibilità, improcedibilità o rigetto del ricorso, principale o incidentale), senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte, come l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 9660/2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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