Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19876 del 09/80/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.09/08/2017), n. 19876
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 549/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4421/66/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 14/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento per Irpef, Iva, Irap, Addiz. Com. Reg. anni d’imposta 2006-2007 e con specifico riguardo alla contestata deducibilità dei costi e detraibilità dell’Iva relativamente a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, per avere la C.T.R. fondato la propria decisione sulla inutilizzabilità delle testimonianze rese in sede penale, stante il divieto di ingresso della prova testimoniale nel giudizio tributario;
2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. il ricorso è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui “Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, sancito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4… si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere nel processo con le garanzie del contraddittorio e, alla luce del principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 21 febbraio 2000, n. 18” – nel senso che detta limitazione probatoria non comporta affatto “l’inutilivabilità, in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi eventualmente raccolte dall’amministrazione nella fase procedimentale”, anche in considerazione del principio di cd. parità delle armi – esso “non implica in alcun modo l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione… le dichiarazioni di terzi raccolte ed inserite nel processo verbale di constatazione” (Cass. sez. 5, n. 549/16), e a maggior ragione quelle “assunte nell’ambito del processo penale” (Cass. sez. 5, 20961/15; cfr. Cass. n. 6953/15), con la duplice precisazione che, in tal caso, “dette dichiarazioni non assurgono valore di prova piena ed autonoma, ma restano pienamente utilizzabili quali semplici elementi di prova (Cass. n. 20032 del 2011, n. 21812 del 2012)” e che, “come tutti gli elementi indiziari, le dichiarazioni rese in sede penale, se ritenute attendibili, possono anche assumere efficacia decisiva nel processo tributario, a prescindere dall’esistenza di specifici riscontri documentali, restando affidata al giudice tributario la valutazione complessiva dei vari elementi di prova disponibili (Cass. n. 8772 del 2008)” (Cass. 20961/15 cit.), secondo i canoni di valutazione della prova presuntiva da ultimo ribaditi in Cass. sez. 6-5, n. 5374/17);
4. in conclusione, il giudice a quo avrebbe dovuto procedere all’esame delle dichiarazioni rese dai terzi in sede penale – non già quale prova testimoniale diretta (come tale non ammessa nel giudizio tributario) ma quale indizio comunque apprezzabile nell’ambito della valutazione della prova presuntiva – tanto più che il loro oggetto incideva direttamente sulla ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell’avviso di accertamento, potendo perciò pienamente concorrere alla formazione del convincimento del giudice (Cass. n. 549/16 cit.; cfr. Cass. n. 16033/05);
5. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017