Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19876 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25298/2010 proposto da:

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELE FALAGIANI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

GRANDI ALBERGHI TURISTICI SRL;

– intimato –

nonchè da:

GRANDI ALBERGHI TURISTICI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BANCO DI

SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINO DI CECCO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorso e ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55,

presso io studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELE FALAGIANI giusta delega a margine;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 55/2010 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 25/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Il Comune di Castiglione della Pescaia propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 55/13/10 del 10/2/2010, depositata il 25/3/2010, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, a conferma della prima decisione, ha ritenuto tardiva la notificazione degli avvisi di liquidazione dell’Ici per gli anni (OMISSIS) in quanto eseguita nei confronti della Grandi Alberghi Turistici s.r.l. oltre il termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e, conseguentemente, decaduta l’amministrazione comunale dalla pretesa tributaria.

Con il primo motivo di ricorso il Comune deduce – ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, con conseguente nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, per essersi il giudice del gravame limitato a ritenere condivisibile la motivazione del giudice di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso deduce – ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 9, L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 16, L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 33, per avere la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, facendo proprio quanto già affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, ritenuto che le proroghe del termine di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, previste dalla Legge Finanziaria del 2003 e del 2004, non possono far rivivere un rapporto estinto, essendo stati notificati gli avvisi di liquidazione il (OMISSIS), mentre i termini di accertamento erano già scaduti alla mezzanotte del (OMISSIS) (per l’annualità del 2000) e del 31/12/2003 (per l’annualità del 2001).

Con il terzo motivo di ricorso deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11, 15, disp. gen., L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3 (Statuto dei Contribuenti), D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, potendo il principio di irretroattività in materia fiscale essere derogato da atti aventi valore di legge quali, appunto, quelli contenenti le contestate proroghe, essendo inibito al giudice tributario disapplicarli perchè in contrasto con le norme dello Statuto del Contribuente.

Resiste la società contribuente con controricorso eccependo, in via pregiudiziale, la improcedibilità o inammissibilità del ricorso avversario e, in via subordinata, con ricorso incidentale, deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 e art. 164 c.p.c., comma 2, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado, essendo nulla la notificazione del ricorso in appello eseguita ad essa società da Ufficiale Giudiziario incompetente per territorio, vizio non sanato nè per effetto della costituzione della appellata, nè a seguito di rinnovazione della notificazione.

Resiste al ricorso incidentale il Comune con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

Va, pregiudizialmente, disattesa l’eccezione di tardività del ricorso proposto dal Comune di Castiglione della Pescaia.

Secondo la controricorrente, la sentenza di appello, notificata l’11/6/2010 al domicilio eletto dal Comune per il giudizio di secondo grado, e cioè presso l’avv.to Nocentini, il 11/6/2010, è passata in giudicato il 26/9/2010, applicandosi il termine breve di gg. 60 D.Lgs. 546 del 1992, ex art. 51 e art. 325 c.p.c., risultando il ricorso per cassazione consegnato per la notifica agli Ufficiali Giudiziari della Corte di Appello di Roma soltanto il 18/11/2010.

La parte ricorrente ha invece contestato che la sentenza di secondo grado recante la predetta notificazione, depositata in copia dalla società contribuente, sia idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

Ora, la relata di notifica della sentenza è così formulata: “A richiesta di Grandi Alberghi Turistici srl, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. D.Z.G., Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso al Corte di Appello di Firenze, ho notificato copia conforme della sentenza Commissione Tributaria Regionale di Firenze n. 55/13/10de1 10.02.2010, depositata il 25.03.2009, unitamente a questa mia relazione a Comune di Castiglione della Pescaia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Simone Nocentini in Firenze, Via De Rondinelli, 2 (50123), ivi facendone consegna a mani di Avv. Simone Nocentini … 11 Giu. 2010.”

L’art. 325 c.p.c., comma 2, dispone che il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni; il successivo art. 326, aggiunge che, nei casi di impugnazione ordinaria, questo termine decorre dalla notificazione della sentenza.

La notificazione della sentenza, per produrre questo effetto acceleratorio, deve inoltre essere fatta al procuratore costituito dell’altra parte, come si ricava dal combinato disposto dell’art. 285 c.p.c. e art. 170 c.p.c., commi 1 e 3.

La notificazione della sentenza alla parte personalmente, infatti, non è idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione sia nei confronti del notificante, sia nei confronti del destinatario: Cass. n. 15389/2007; n. 5274/2000).

Questa Corte, superando una lettura solo formale delle norme prima indicate, ha ritenuto che l’effetto acceleratorio della notificazione della sentenza si consegue anche nei casi in cui la stessa notificazione sia stata fatta alla parte presso il suo procuratore costituito (Cass. n. 10602/1998; n. 666/1998; n. 7818/1997), anche se la sentenza sia munita di formula esecutiva (Cass. n. 10878/2007; n. 1462/2001), ciò perchè la volontà della parte che ha chiesto la notifica non ha rilevanza e non impedisce l’inizio del decorso del termine breve per l’impugnazione.

Com’è dato di vedere, però, la notifica è stata indirizzata nel caso in esame alla parte personalmente e non al procuratore costituito, l’Avv. Daniele Falagnini come da procura a margine del ricorso in appello del Comune, ed al domicilio da quest’ultimo eletto, cioè presso l’Avv. Simone Nocentini, sicchè tale notificazione non soddisfa i requisiti quella conoscenza legale della sentenza, che non ammette equipollente, la quale determina l’effetto acceleratorio di cui si qui discute.

Ne discende anche l’inconcludenza dell’ulteriore deduzione, formulata della società contribuente, concernente la violazione del disposto dell’art. 369, comma 2, che prescrive, a pena di improcedibilità del ricorso il deposito “della decisione impugnata con la relazione di notificazione”, verifica che precede quella della eventuale inammissibilità dello stesso, atteso che non risulta essere stata notificata la sentenza in oggetto al fine del decorso del termine per impugnazione.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato e merita di essere accolto.

Il Comune si duole del fatto che la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con motivazione stringata, si sia limitata a fare proprio l’operato dei giudici di prime cure “con conseguente non condivisione dei motivi di appello dell’ufficio” e senza dunque confrontarsi con le ragioni dell’Ente impositore, riguardanti la proroga dei termini per la notifica degli avvisi di liquidazione ICI in base a specifiche norme di legge, e deduce che alcuna decadenza dall’esercizio del potere impositivo si fosse verificata.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che, “in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass., ordinanza, n. 28113/2013; n. 7347/2012).

Orbene, la sentenza gravata risulta completamente priva dell’ esposizione delle ragioni per cui le parti affermavano o, rispettivamente, negavano l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione comunale dalla pretesa tributaria per decorso del termine biennale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e, conseguentemente, l’operatività delle proroghe di tale termine, previste dalla Legge Finanziaria del 2003 e del 2004, essendo stati notificati gli avvisi di liquidazione il (OMISSIS), allorchè i termini di accertamento erano già scaduti con riferimento ad entrambe le annualità ICI di cui si discute.

La Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, invero, aveva osservato che le proroghe in questione non potessero far rivivere un rapporto ormai estinto, essendo già scaduto il termine biennale di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta proprio alla mezzanotte del (OMISSIS) (per l’annualità del (OMISSIS)) e del (OMISSIS) (per l’annualità del (OMISSIS)), in quanto le due menzionate leggi finanziarie “essendo state varate alla fine di dicembre sortono i loro effetti dal (OMISSIS) dell’anno dopo, rispettivamente (OMISSIS)”.

La tesi sostenuta dalla società contribuente in ordine al fatto che le leggi di proroga, pur essendo emanate prima del (OMISSIS), entrano in vigore solo a quella data, e quindi a termine già scaduto il (OMISSIS), trattandosi di leggi finanziarie o di collegati alle stesse, pedissequamente recepita, dapprima, del giudice di prime cure e, successivamente, dal giudice del gravame, in quanto inutilmente contrastata dall’appellante Comune, avrebbe imposto alla Commissione Tributaria Regionale di confrontarsi con il principio, più volte affermato da questa Corte – eventualmente confermandolo, ove non avesse rinvenuto negli atti difensivi delle parti argomenti logici e/o giuridici per discostarsi da esso – secondo cui le proroghe disposte con le leggi finanziarie o loro collegati interessano i rapporti tributari i cui termini non siano già scaduti alla mezzanotte del (OMISSIS), con la precisazione che il termine per l’accertamento o la liquidazione dell’imposta scadente proprio il (OMISSIS) non può “ritenersi “scaduto” in tale giorno perchè esso è “ancora aperto” (Cass. n. 10204 del 2003, n. 3393 del 2008 e n. 13342 del 2009 e, in epoca successiva alla pronuncia impugnata, n. 15554/2010 e Sez. U. n. 3157/2011).

L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame delle altre doglianze che possono dichiararsi assorbite.

Va, invece, rilevata l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla società contribuente, dichiarata contumace nel giudizio di appello, e vittoriosa anche in prime cure. Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio (Cass. n. 574/2016).

Pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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