Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19875 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. III, 29/09/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12096/2009 proposto da:

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato CARBONE Pietro giusto mandato in

atti;

– ricorrenti –

contro

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato

PISANI FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ZANGARA Giuseppe,

giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 344/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/04/2008, R.G.N. 1228/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 344/2008, depositata il 12 aprile 2008 e notificata il 25 marzo 2009, la Corte di appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da B.S., conduttore di un immobile in (OMISSIS), contro F.A., locatrice, per ottenere la determinazione dell’equo canone e la restituzione delle somme pagate in eccesso.

Con atto notificato il 20 maggio 2009 il B. propone un motivo di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il contratto di locazione in oggetto, stipulato nel 1987, riguardava un appartamento di cinque vani, di cui due locati ad uso abitazione e tre ad uso ufficio.

Il conduttore sosteneva che la destinazione ad ufficio era simulata ed era stata menzionata nel contratto su sollecitazione della locatrice, per eludere le norme sull’equo canone; che egli aveva dovuto aderire alla richiesta perchè sfrattato dalla precedente abitazione e in difficoltà nel reperirne altra.

2.- La Corte di appello – come già il Tribunale – ha ritenuto non raggiunta la prova della simulazione, sul rilievo, fra l’altro, che nel 1996 il conduttore aveva trasferito la sua residenza altrove, in una villetta che aveva acquistato, continuando tuttavia a trattenere i locali affittati in (OMISSIS), evidentemente per esigenze di lavoro: locali che ha liberato solo nel 2000; che il conduttore svolgeva attività di libero professionista quale amministratore di società; che la durata della locazione era stata stabilita in sei anni, conformemente alle locazioni ad uso commerciale, e che il conduttore non aveva eccepito – allorchè gli era stato intimato lo sfratto – la diversa e più lontana scadenza che avrebbe dovuto essere applicata, se si fosse trattato di locazione abitativa.

3.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 2697 cod. civ., L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 80, art. 115 cod. proc. civ., per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di tenere conto del fatto che egli era. dirigente di una società presso la quale aveva il suo ufficio; che i vani dell’appartamento erano quattro e non cinque, quindi insufficienti all’uso promiscuo, essendo la sua famiglia composta da quattro persone; che le prove testimoniali avevano confermato che in realtà la locazione era stata stipulata per uso abitativo, ed altro.

4.- Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – come eccepito anche dalla resistente – per l’inidonea formulazione dei quesiti.

Nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto. E’ orientamento costante della Corte (cfr. di recente Cass. 25 marzo 2009, n. 7197) che il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, si da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sonetto da un quesito la cui formulazione sia inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito esige che il ricorrente dapprima indichi la fattispecie concreta a cui le norme invocate debbono essere applicate; poi la rapporti ad uno schema normativo tipico; infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quando poi ci si dolga per un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali essa è da ritenere inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, si da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. civ. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897).

Nella specie i quesiti non rispondono ai requisiti indicati.

Essi sono così formulati: “1) Dica la Cassazione se in relazione ai fatti, e circostanze dedotti e provati in giudizio il ricorrente abbia assolto l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in riferimento alla domanda formulata con il ricorso introduttivo e conseguentemente se la motivazione adottata dalla Corte di appello sia idonea a giustificare la decisione; 2)…….se il conduttore di un immobile, disponendo di un ufficio presso sede diversa dall’appartamento dove abita, in caso di contestazione con il locatore deve essere considerato prevalente l’uso abitativo e conseguentemente se la motivazione adottata dalla Corte di appello sia idonea a giustificare la decisione”.

In primo luogo non prospettano gli errori di diritto o i vizi di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata.

In secondo luogo chiedono alla Corte di cassazione di riesaminare le prove e di sostituire la sua valutazione ed il suo accertamento dei fatti a quelli compiuti dalla Corte di merito: funzioni che non spettano al giudice di legittimità, ma sono rigorosamente riservate alle sedi di merito.

In terzo luogo peccano di genericità e di astrattezza, in quanto prescindono totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ben spiegato le ragioni che l’hanno indotta a respingere le domande dell’appellante; non specificano quale sia la fattispecie da decidere, quali i principi di diritto enunciati dalla Corte di appello e quali quelli che dovrebbero essere invece applicati;

sicchè non si prestano all’enunciazione di principi di diritto suscettibili di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

Neppure il ricorrente prospetta sotto quali profili e per quali ragioni la motivazione sarebbe da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria.

5 – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni ulteriore questione.

6.- Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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