Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19875 del 29/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 19875 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 26490-2007 proposto da:
RAGNO

FLORINDO

RGNFRN55E15F566K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso
lo studio dell’avvocato TURCO IGOR, rappresentato e
difeso dall’avvocato DI SALVIA GIUSEPPE con studio in
83100 AVELLINO, VIA S.T. IANNACCONE l, giusta delega
2013

in atti;
– ricorrente –

1542
contro

ALMA ANASTASIA;
– intimata –

1

Data pubblicazione: 29/08/2013

avverso la sentenza n. 419/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 30/04/2007, R.G.N.
1386/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

2

SEGRETO;

Ricorso n. 26490/07
Svolgimento del processo
Ragno Florindo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
Napoli , depositata il 30.4.2007, emessa nella causa nei confronti di Anastasia Alma, in proprio e
nella qualità di procuratrice speciale di Capone Antonio e Capone Anna Maria così esponendo i
fatti: “La Corte di appello di Napoli, sez. H con dispositivo reso in data 21.2.2007, si pronunziava
sull’appello proposto da Ragno Florindo, avverso la sentenza n. 267/04 del tribunale di Avellino,
giudizio di appello si doleva che il tribunale avesse disatteso l’eccezione di improcedibilità della
domanda per violazione del disposto di cui all’art. 154 c.p.c., avendo il ricorrente chiesto la proroga
del termine per la notifica di ricorso e decreto al resistente, allorquando il termine già fissato dal
giudice fosse già scaduto; il Ragno inoltre si doleva del fatto che il tribunale avesse disatteso la
riconvenzionale di risoluzione per inadempimento contrattuale, considerata la mancanza per
l’immobile oggetto della locazione, dei certificati di agibilità e destinazione, indispensabili per
l’attività espletanda del conduttore; la chiesta risoluzione del resto sarebbe pure scaturita, come
appellato dal Ragno, dalla diffida ad adempiere del conduttore, inviata al locatore all’esito della
quale non erano stati consegnati al richiedente, i detti certificati di agibilità e destinazione.”
Il ricorrente ha presentato memoria.
Non svolgeva attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione.
1.Ritiene questa Corte che sussistano due ragioni di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è — anzitutto – inammissibile, per mancata esposizione dei fatti di causa, a norma dell’art.
366, c. 1° n. 3, c.p.c..
Sulla base della predetta norma il ricorso principale deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti
di causa ed è pertanto inammissibile tutte le volte in cui in esso non si rinvengono gli elementi
indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello
svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre
fonti (Cass. S.U. 13.2.1998,n. 1513).
Ai fini dell’inammissibilità alla mancata esposizione dei fatti di causa va equiparata l’insufficienza
della stessa (Cass. 20/06/2008, n.16809; Cass. 03/02/2004, n.1959; Cass. 23/05/2003, n.8154; Cass.
23.7.1994, n. 2796).
Nella fattispecie neppure dal contenuto del ricorso emergono tutti questi elementi suddetti,
risultando, quindi, quanto meno insufficiente il ricorso in merito allo svolgimento dei fatti di causa,
all’oggetto della controversia ed alle diverse posizioni assunte dalle parti stesse.

rigettando il gravame e condannando il Ragno alle spese del giudizio di secondo grado. Il Ragno nel

2. Una seconda ragione di inammissibilità si rinviene nel mancato rispetto dell’art. 366 bis c.p.c.,
applicabile alla fattispecie ratione temporis.
Infatti il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 152 e 154
c.p.c., si conclude con il seguente quesito: “la proroga dei termini ordinatori è consentita dall’art.
154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza ed il loro decorso senza la presentazione di una istanza
di proroga ha effetti preclusivi, impedendo la concessione di un nuovo termine per svolgere la
medesima attività?”

conclude con il seguente quesito di diritto: “L’inadempimento del diffidato va valutato non al
momento della diffida ma al momento dello spirare dei termini concessi per l’adempimento, in
quanto la diffida può essere necessitata anche per sopperire ad un ritardo nell’adempimento?”
3.Ritiene questa Corte che i suddetti motivi di ricorso sono inammissibili, per mancato rispetto del
dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c.,applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata
pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. — introdotto dall’art. 6 del d. lgs. n. 40/2006 — i motivi di ricorso
debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi
previsti dall’art. 360, n. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la
formulazione di un quesito di diritto.
Il quesito di cui all’art. 366-bis c.p.c., rappresentando la congiunzione fra la risoluzione del caso
specifico e l’enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella mera enunciazione di una
regola astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso
che deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione impugnata, di cui deve indicare la
discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima
affermazione può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri.
Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso che contenga quesiti di carattere generale ed
astratto, privi di qualunque indicazione sul tipo della controversia, sugli argomenti addotti dal
giudice “a quo” e sulle ragioni per le quali non dovrebbero essere condivisi ( Cass. civ., Sez. Unite,
14/01/2009, n. 565).
Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare
espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara
sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poiché la
norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di
comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e

Il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.c., si

di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”. (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008,
n.2658).
4.Nella fattispecie la formulazione dei motivi ex art. 360 n. 3 c.p.c. per cui è chiesta la cassazione
della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis, c.p.c. , poiché non sono stati
formulati i quesiti di diritto con riferimento agli elementi del caso concreto, per cui essi rimangono
astratti rispetto alla fattispecie concreta né è indicata quale è la regola iuris che si richiede alla
5.11 ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, lì 3 luglio 2013.

corte di pronunziare in sostituzione di quella errata adottata dalla sentenza impugnata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA