Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19875 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. I, 23/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 23/07/2019), n.19875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28216-2018 r.g. proposto da:

S.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Lombardo

Odovilio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Forlì, Via Carlo Cignani n. 19.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro

tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Catania, depositato in data

22.2.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

2/7/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catania – decidendo sulle domande di protezione internazionale e umanitaria avanzate da S.A., cittadino del Senegal – ha confermato il provvedimento di diniego già emesso dalla commissione territoriale, rigettando pertanto le domande del richiedente.

Il tribunale ha ritenuto infondata la eccezione di nullità del provvedimento amministrativo impugnato per la mancata traduzione dello stesso in lingua veicolare perchè nella successiva fase giurisdizionale si discute di esistenza o meno del diritto soggettivo del richiedente ad ottenere la reclamata protezione e non già della legittimità del provvedimento amministrativo reso dalla commissione territoriale; nel merito, ha ritenuto non plausibile la vicenda raccontata dal richiedente e posta a giustificazione della decisione di espatriare: il ricorrente ha infatti ricordato di essere minacciato dal fratello di una donna con la quale aveva intrattenuto una lunga relazione extraconiugale, peraltro ostacolata dall’appartenenza della donna ad altra casta; ha ritenuto, pertanto, l’insussistenza di un concreto pericolo discendente dalla situazione sopra tratteggiata, in quanto durante il lungo periodo di relazione non aveva subito violenze nè si era mai rivolto alla polizia locale. Il tribunale ha inoltre precisato – per argomentare anche il diniego della richiesta protezione sussidiaria – che il Senegal, secondo attendibili fonti informative internazionali, non è paese scosso da instabilità politica ovvero da conflitti armati generalizzati; ha infine respinto anche la richiesta di protezione umanitaria sulla base della considerazione sia dell’assenza di una situazione di emergenza umanitaria nel paese di origine del richiedente sia della mancanza di una condizione di personale vulnerabilità del richiedente.

2. Il provvedimento, pubblicato il 22.2.2018, è stato impugnato da S.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la nullità del provvedimento amministrativo emesso dalla commissione territoriale in ragione della mancata traduzione dello stesso in lingua veicolare e dunque l’erroneità giuridica della motivazione impugnata sul punto qui in discussione.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’illogicità della motivazione in relazione al giudizio di non credibilità del racconto del richiedente in relazione alle ragioni che avevano indotto quest’ultimo ad espatriare.

3. Con il terzo motivo si articola vizio di motivazione in riferimento al diniego della richiesta protezione umanitaria per la mancata valutazione dei profili di vulnerabilità personale.

4.1 Il primo motivo è in realtà infondato.

Sul punto è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che – in tema di protezione internazionale – la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Sez. 6, Ordinanza n. 27337 del 29/10/2018). La parte ricorrente non ha però allegato quale “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa si sia prodotto dalla contestata circostanza della mancata traduzione del provvedimento e ha al contrario impugnato tempestivamente quest’ultimo, esercitando tutte le più utili facoltà difensive (così, anche Sez. 6, Ordinanza n. 11295 del 26/04/2019).

Ne consegue il rigetto del primo motivo.

4.2 Il secondo motivo è del resto inammissibile perchè la censura non coglie la ratio decidendi della motivazione impugnata che, in punto di protezione sussidiaria, evidenzia che la situazione allegata non rientra nell’ambito normativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

4.3 Anche la terza censura è inammissibile perchè è formulata in modo generico, senza chiarire quali fossero state le peculiari condizioni di vulnerabilità personale del richiedente già allegate nella fase di merito del giudizio per legittimare la richiesta di protezione umanitaria.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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