Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19875 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.09/08/2017), n. 19875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 316/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.D.S. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ALESSANDRO TURCHI e MASSIMO TURCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1070/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 18/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Ires, Iva, Irap dell’anno d’imposta 2004, avente ad oggetto la contestazione di costi non deducibili, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. fondato la decisione sul dell’onere probatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate, spettando invece al contribuente l’onere di provare esistenza, inerenza e congruità dei costi da detrarre;
2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. il ricorso è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R.n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente; inoltre, poichè nei poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo proporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, l’onere della prova dell’inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi (Cass. 25 febbraio 2010, n. 4554; 30 dicembre 2010, n. 26480” (in termini, da ultimo, Cass. sez. 5, n. 19537/16, che ha cassato la sentenza con la quale il giudice tributario si era limitato a “fondare l’inerenza del costo sul mero collegamento all’attività produttiva (i costi sarebbero rilevanti per il sol fatto di risultare dai verbali del consiglio di amministrazione della contribuente”);
4. nel caso di specie, il giudice d’appello si è limitato a rilevare l’esistenza di “fatture ampiamente documentate, emesse da società di capitali… regolarmente inserite nelle proprie contabilità aziendali… che svolgevano una effettiva attività”, aggiungendo che “le fatture ricevute dal sig. M. hanno la qualifica di costi documentati in quanto risultano regolarmente rifatturate in relazione alle prestazioni rese da Rds srl nei confronti della società Colacem spa”, per il resto ribadendo più volte che le tesi dell’amministrazione non erano “supportate da idonea prova fattuale”, e così disapplicando il richiamato principio per cui è onere del contribuente fornire la piena prova della esistenza, certezza, congruenza ed inerenza dei costi che intende dedurre, tenendo conto delle specifiche contestazioni dell’Ufficio, di cui si è dato atto in ricorso;
5. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017