Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19875 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 316/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.D.S. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALESSANDRO TURCHI e MASSIMO TURCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1070/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Ires, Iva, Irap dell’anno d’imposta 2004, avente ad oggetto la contestazione di costi non deducibili, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. fondato la decisione sul dell’onere probatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate, spettando invece al contribuente l’onere di provare esistenza, inerenza e congruità dei costi da detrarre;

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il ricorso è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R.n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente; inoltre, poichè nei poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo proporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, l’onere della prova dell’inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi (Cass. 25 febbraio 2010, n. 4554; 30 dicembre 2010, n. 26480” (in termini, da ultimo, Cass. sez. 5, n. 19537/16, che ha cassato la sentenza con la quale il giudice tributario si era limitato a “fondare l’inerenza del costo sul mero collegamento all’attività produttiva (i costi sarebbero rilevanti per il sol fatto di risultare dai verbali del consiglio di amministrazione della contribuente”);

4. nel caso di specie, il giudice d’appello si è limitato a rilevare l’esistenza di “fatture ampiamente documentate, emesse da società di capitali… regolarmente inserite nelle proprie contabilità aziendali… che svolgevano una effettiva attività”, aggiungendo che “le fatture ricevute dal sig. M. hanno la qualifica di costi documentati in quanto risultano regolarmente rifatturate in relazione alle prestazioni rese da Rds srl nei confronti della società Colacem spa”, per il resto ribadendo più volte che le tesi dell’amministrazione non erano “supportate da idonea prova fattuale”, e così disapplicando il richiamato principio per cui è onere del contribuente fornire la piena prova della esistenza, certezza, congruenza ed inerenza dei costi che intende dedurre, tenendo conto delle specifiche contestazioni dell’Ufficio, di cui si è dato atto in ricorso;

5. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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