Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19874 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. III, 29/09/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9862/2009 proposto da:

P.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, P.LE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato GIACCHETTI

Carlo, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CIRELLI Giuseppe con studio in 95024 ACIREALE

(CT), VIA PAOLO VASTA 132 giusta delega a margine del controricorso;

FALLIMENTO GE.VI.TUR. S.N.C. (OMISSIS) e personale dei soci

M.G. e G.M. in persona del curatore Avv.

G.A. elettivamente domiciliato in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MESSINA ALDO con studio in 95129 CATANIA, PIAZZA

GIOVANNI VERGA 25;

– controricorrente –

e contro

HOLIDAY CLUB SRL IN LIQUIDAZIONE, CURATELA FALLIMENTO HACKL

CHARLOTTE, ITAS SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 460/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 19/3/2008, depositata il

01/04/2008, R.G.N. 1332/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato CARLO GIACCHETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 21.12.1990 la Srl Holiday Club conveniva in giudizio la Snc GE.VI.TUR. chiedendo la risoluzione di un contratto di locazione, avente ad oggetto un’azienda turistica sita presso la (OMISSIS), per fatto e colpa della locatrice. A tale processo venivano riuniti numerosi altri giudizi sorti a seguito delle opposizioni all’ingiunzione di pagamento della somma di L. 53.854.000 per canoni non pagati, ingiunzione chiesta dalla locatrice nei confronti della Holiday Club ed estesa anche nei confronti dei fideiussori B.V., P.O. ed H.C..

In esito al giudizio, nel corso del quale il B. aveva proposto domanda di garanzia nei confronti della I.T.A.S. srl e degli altri fideiussori, il Tribunale di Catania dichiarava la risoluzione del contratto di locazione condannando la Holiday Club ed i fideiussori in solido a pagare la somma di Euro 97.711,17 oltre interessi; accoglieva le domande in garanzia proposte dal B..

Avverso tale decisione proponevano appello principale il B. ed appelli incidentali la Holiday, il P. e la I.t.a.s.

ed, in esito al giudizio, in cui si costituiva anche la Ge.vi.tur, la Corte di Appello di Catania con sentenza depositata in data 1 aprile 2008, confermava in Euro 97.711,17 la misura del corrispettivo da corrispondersi al Fallimento Ge.vi.tur; e, tenuto conto del versamento di Euro 27.811,20 effettuato dal B., condannava la Holiday in liquidazione ed i suoi fideiussori, escluso il B., al pagamento del residuo ammontare di Euro 69.905,97, oltre interessi, confermando nel resto l’impugnata sentenza. Avverso la detta sentenza il P. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso il B. ed il Fallimento Ge.vi.tur..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione di legge (art. 132 c.p.c., n. 4) e l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta di aver sempre eccepito l’inoperatività, nei suoi confronti, della fideiussione in quanto l’aveva prestata nella qualità di legale rappresentante della Srl Holiday Club e non a titolo personale. In ordine a tale eccezione, la Corte di appello avrebbe dato una motivazione solo apparente, senza spiegare effettivamente le ragioni per cui aveva ritenuto che il P. avesse agito in proprio.

La censura è infondata. Ed invero, premesso che l’interpretazione degli atti e dei documenti prodotti in giudizio – e della volontà delle parti in essi trasfusa – costituisce attività discrezionale del giudice di merito la quale, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità soltanto in caso di violazione dei criteri dell’ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione, non essendo consentito a questa Corte di procedere alla diretta interpretazione degli atti in quanto la valutazione degli elementi di prova attiene al libero convincimento del giudice di merito, occorre rilevare che nel caso di specie la Corte territoriale ha saputo spiegare con sufficiente chiarezza le ragioni per cui aveva ritenuto che il P. avesse prestato la fideiussione, in favore della società di cui era rappresentante legale, a titolo personale e non quale rappresentante legale della Ge.vi.tur.. Ciò, in quanto – ed in tale considerazione trova il suo contenuto la motivazione della decisione – la garanzia prestata dal medesimo obbligato principale non avrebbe avuto alcun senso.

L’argomento è di intuitiva quanto ovvia evidenza posto che la funzione della garanzia postula ai fini della sua configurabilità un ampliamento della sfera di aggressione, da parte del creditore, in virtù del sorgere di un nuovo ed ulteriore debitore che si obbliga verso di lui. Con la conseguenza che l’alterità del garante, rispetto al debitore originario, è condizione indispensabile per la realizzazione del rapporto fideiussorio.

Ed è appena il caso di aggiungere che nel dubbio, giusta la previsione dell’art. 1367 c.c., il contratto, come le singole clausole, devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Ne deriva la manifesta infondatezza della censura.

Passando alla seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 1428 e 1418 c.c. in relazione all’art. 1341 c.c.), va rilevato che essa si fonda sulla premessa che le parti avevano convenuto che la fideiussione conservasse efficacia anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale. Pertanto, non di fideiussione si tratterebbe ma di contratto autonomo di garanzia, le cui condizioni, essendo vessatorie, avrebbero dovuto essere espressamente approvate e sottoscritte dal garante, cosa che non è avvenuta. Da ciò deriverebbe – questa, la conclusione della ricorrente – la nullità del contratto.

Preliminare all’esame di tale doglianza, in quanto logicamente assorbente, si pone però l’eccezione di inammissibilità del motivo di impugnazione, sollevata da entrambi i controricorrenti, i quali hanno evidenziato la novità della questione, relativa alla qualificazione del negozio, definito per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione, come contratto autonomo di garanzia. Ed invero, nei precedenti gradi di giudizio, il negozio era stato sempre qualificato, da tutte le parti, come fideiussione tant’è che era stata eccepita la nullità della pattuizione con cui le parti, in deroga all’art. 1939 c.c., avevano stabilito che la fideiussione conservasse efficacia in caso di invalidità dell’obbligazione principale. Al contrario, non era stata mai invocata una nullità per violazione dell’art. 1341 c.c..

L’eccezione merita attenzione. Ed invero, nel giudizio di cassazione, i motivi del ricorso devono investire, a pena d’inammissibilità, le sole questioni già comprese nel tema decisionale del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 7051/08, 2140/06), salvo in tal ultimo caso che non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, non compiuti dal giudice del merito. (Cass. 2420/06, n. 5620/06).

La premessa torna utile in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni a “prima richiesta” e “ogni eccezione rimossa”, risulta fondamentale la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell’accordo tra debitore principale e garante. Infatti la caratteristica fondamentale, che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c. (Cass. n. 23900/06, n. 4661/07).

L’interpretazione della volontà della parti, al fine di stabilire se ci si trovi di fronte all’una o all’altra figura contrattuale, comporta indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice del merito, le quali sono quindi precluse in sede di legittimità. Ed è appena il caso di sottolineare come nel caso di specie, in entrambi i giudizi di merito, il contratto era stato qualificato pacificamente come contratto di fideiussione.

L’ultima censura si articola infine attraverso due profili: il primo per violazione di legge (art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 1573 c.c., n. 3); il secondo, fondato sull’asserita omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ed invero, essendo stata dichiarata la risoluzione per colpa della locatrice – così scrive il ricorrente – nulla avrebbe dovuto corrispondere l’obbligato principale e nulla i coobbligati.

La censura è inammissibile alla luce del rilievo che, benchè abbia articolato la doglianza sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio motivazionale, il ricorrente non ha accompagnato il motivo di impugnazione nè con il quesito di diritto nè con il momento di sintesi. E ciò, ad onta dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte secondo cui “in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati. (S.U. 5624/09, Cass. 5471/08).

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, senza che occorra provvedere sulle spese in favore delle altre parti in quanto, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore delle controricorrenti, che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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