Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19874 del 29/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 19874 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA

sul ricorso 4366-2008 proposto da:
LOMBARDI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI
DANIELE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MOLLEA CEIRANO PAOLO, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

RABINO ERALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ARCHIMEDE 138, presso lo studio dell’avvocato BELLINI
GIULIO, che lo rappresenta e difende unitamente

1

Data pubblicazione: 29/08/2013

all’avvocato MANFRINO ROBERTO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 880/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 05/06/2007 R.G.N. 1617/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

AMATUCCI;
udito l’Avvocato EDOARDO TORALDO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

udienza del 02/07/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO

RITENUTO IN FATTO
1.-

Sulla base di decreto ingiuntivo

(provvisoriamente

esecutivo) di pagamento dell’equivalente in lire di e 26.099,15,
Eraldo Rabino notificò al debitore Marco Lombardi atto di
pignoramento presso terzi e lo citò in giudizio innanzi al

insieme con le società Michelangelo s.a.s. e Birra & Birra s.a.s.
(di cui il Lombardi era socio accomandatario) in veste di terze
debitrici del proprio debitore.
Sorte contestazioni sulle dichiarazioni negative dei terzi e
provvedutosi ai sensi dell’art. 548, primo comma, c.p.c., con atto
di citazione notificato il 12.7.2002 il Rabino convenne in
giudizio il Lombardi e le due società chiedendo che, previo
accertamento della situazione contabile ed economica delle società
stesse nonché delle modalità e dell’entità dell’attività svoltavi
dal debitore Lombardi, le stesse fossero condannate al pagamento,
in proprio favore, della somma di e 28.192,64, oltre agli
interessi ed al risarcimento in caso di accertamento di inesatta
dichiarazione.
Il Lombardi resistette, in proprio e quale amministratore delle
due società.
Espletata c.t.u., con sentenza n. 1072/2005 il Tribunale di
Torino (oltre ad accertare un credito del Lombardi nei confronti
della società Michelangelo di e 105,87 per utili di esercizio
relativi all’anno 2001) dichiarò che le due società avevano
erogato allo stesso Lombardi, a titolo di emolumenti per

3

Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione,

l’attività di amministratore, C 36.000 a far data dal 28.4.2001 e
dal 30.5.2001 fino al 30.1.2005, nonostante il vincolo del
pignoramento; le condannò inoltre alle spese processuali ed a
quelle di consulenza.
2.- Il gravame del Lombardi e delle due società è stato respinto

avverso la quale il soccombente Lombardi e le due società
ricorrono per cassazione affidandosi a cinque motivi.
Eraldo Rabino resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.-

Col primo motivo è denunciata violazione dell’art. 409

c.p.c., per non avere la Corte d’appello dichiarato la domanda
improcedibile per mancato espletamento del tentativo obbligatorio
di conciliazione previsto per i rapporti di cui all’art. 409
c.p.c., qual era quello nella specie dedotto, alla stregua della
domanda formulata.
1.1.- Il mezzo è inammissibile.

Nell’illustrazione del motivo lo stesso ricorrente espone (a
pag. 11 del ricorso) che controparte aveva domandato che fosse
accertata “l’entità dell’attività prestata dal sig. Lombardi come
legale rappresentante della società e, eventualmente, come
lavoratore subordinato …”.
La Corte d’appello ha respinto il relativo motivo d’appello per
aver ritenuto che ricorresse la prima ipotesi, incompatibile con
un rapporto di subordinazione (a cavallo delle pagine 8 e 9 della
sentenza).

4

dalla Corte d’appello di Torino con sentenza n. 880 del 5.6.2007,

Da tale

ratio decidendi

il ricorrente prescinde, sicché la

censura in definitiva concerne una fattispecie diversa da quella
che il giudice del merito ha ritenuto ricorrere in fatto.
2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,

esercizio della società Michelangelo era stato di

2.050.000 nel

2001 sulla base delle dichiarazioni fiscali e delle situazioni
contabili esaminate dal c.t.u., senza considerare che lo stesso
c.t.p. di controparte aveva fatto riferimento a “perdita
civilistica, ma con utile fiscale di E.

2.050.000”,

così

implicitamente confermando la dichiarazione del contabile della
società, secondo il quale in quell’anno la società era risultata
in perdita per lire 8.595.000.
2.1.- Il motivo è infondato, non apparendo affatto decisiva, in

un contesto di non facile ricostruzione della complessiva
situazione economica della società, l’omessa considerazione di
quanto affermato dal c.t.p. dello stesso appellato e che si sia
invece privilegiato il risultato degli accertamenti del c.t.u.;
avendo la Corte d’appello dato conto dell’assoluta irrilevanza di
quanto affermato dal contabile della società; e non essendo stata
chiarita la compatibilità di una non meglio spiegata “perdita
civilistica”, con un utile imponibile per lo stesso anno.
3.fatto

Col terzo motivo è dedotta contraddittoria motivazione sul
controverso

intervenuta

e

decisivo

costituito

dalla

ritenuta,

erogazione di denaro al proprio amministratore da

5

laddove la Corte d’appello aveva affermato che l’utile di

parte di società che, tuttavia, non avendo prodotto utili, non
potevano erogare alcunché.
3.1.

L’infondatezza del motivo discende dalla considerazione

che, una volta accertato il credito del Lombardi nei confronti
delle società di cui egli era amministratore, era del tutto

ininfluente – come testualmente affermato dalla Corte d’appello al
penultimo periodo della motivazione – “il rilievo della mancanza
di disponibilità finanziaria delle società per l’effettiva
erogazione del compenso al socio, in relazione all’oggetto del
giudizio, riguardante l’accertamento del credito e pertanto della
sua esistenza”.
La ragione è ovvia: avessero o no le due società erogato quanto
dovevano, o erano ancora debitrici nei confronti del Lombardi e
dunque del creditore pignorante per effetto del pignoramento, o
non lo erano più nei confronti del solo Lombardi, giacché il
pagamento fatto dal terzo al proprio creditore dopo la
notificazione di cui all’art. 543 c.p.c. non è comunque opponibile
al pignorante creditore del creditore, come si ricava dall’art.
546 c.p.c.
Non v’è dunque contraddittorietà su un fatto, ma solo affermata
irrilevanza del fatto stesso, tra l’altro per ragioni di diritto.
4.

Col quarto motivo (illustrato alle pagine da 18 a 27 del

ricorso) sono denunciate omessa ed insufficiente motivazione e
violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito
determinato il credito del Lombardi nei confronti delle società
sulla base di apprezzamenti del c.t.u. e non già sulla base di

6

p

fatti certi ed incontestabili, come si deve quando si pignora un
credito .
4.1.

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti sviluppano i propri argomenti senza sottoporre a
critica la

regula iuris

applicata dalla Corte d’appello con

e che si concludono con l’affermazione della generale valenza del
principio di cui all’art. 432 c.p.c., “che pure trova qualche eco,
nel rapporto tra socio e società personale, con riferimento alla
fissazione di un compenso dal giudice secondo equità, nell’art.
2263, secondo comma, c.c.”.
Le norme applicate sono quelle esplicitamente indicate dalla
Corte d’appello, ma di esse non è tuttavia denunciata la falsa
applicazione. Il ragionamento è di cristallina chiarezza, ma dallo
stesso totalmente si prescinde, definendosi nell’illustrazione del
,

motivo

/

ipotetico e figurativo un credito invece solo

equitativamente determinato. La sentenza è dunque inadeguatamente
censurata, non essendo consentito muovere critiche ad una
decisione senza tener conto delle ragioni poste dal giudice a
fondamento della stessa tramite la motivazione che la sorregge.
5.

Col quinto motivo, da ultimo, sono dedotte omessa

motivazione, nonché violazione degli artt. 1292 e 1314 c.c. per
essere state le due società definite debitrici di e 36.000 senza
la determinazione del debito di ciascuna, benché una solidarietà
non fosse nella specie configurabile, essendo ciascuna debitrice

7

osservazioni che occupano quasi l’intera pagina 11 della sentenza

per l’attività distintamente svolta dal Lombardi a favore di
ognuna, per quanto fosse amministratore di entrambe.
5.1.- La censura è inammissibile per la novità della questione,

che il ricorrente afferma posta al punto 63 di pagina 27 della
comparsa conclusionale in appello, e dunque tardivamente.

si è affatto occupata, essendosi limitata a rigettare l’appello
avverso la sentenza di primo grado, che in dispositivo dichiarava
il debito complessivo di entrambe le società, sicché esso era
stato implicitamente affermato solidale dal giudice di primo
grado, senza una doglianza specifica sul punto da parte
dell’appellante.
6.- Il ricorso è, in conclusione, respinto.

Le spese seguono la soccombenza, essendo il controricorso
tempestivo in relazione alla data di consegna per la notificazione
(17.3.2008), cui deve aversi riguardo ex art. 149 c.p.c. e 4,
ultimo comma, 1. n. 890 del 1992, nel testo risultante dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002..
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle
spese, che liquida in e 5.200, di cui 5.000 per <0 agli accessori di legge. Roma, 2 luglio 2013 oltre Del resto, del problema della solidarietà la Corte d'appello non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA