Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19874 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. I, 22/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7976/2019 proposto da:

G.Y., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avv. Loredana Liso in forza di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Procuratore Generale Corte Cassazione, Procuratore Repubblica

Tribunale Bari;

– intimati –

e contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis G.Y., cittadino della (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Bari- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in (OMISSIS), di provenire dal villaggio di (OMISSIS), di essere di etnia (OMISSIS) e di praticare la religione (OMISSIS); di essere orfano di entrambi i genitori e di aver vissuto con lo zio materno, pastore; di aver lasciato il proprio paese nel 2015, in seguito a conflitti familiari; di essersi innamorato di una donna (OMISSIS) e di aver deciso di sposarla nel (OMISSIS), con il consenso dei genitori di lei; che suo zio però era contrario al matrimonio per motivi religiosi e aveva perciò iniziato a maltrattarlo e picchiarlo; di essere fuggito per sottrarsi al timore di essere ucciso; di essere stato picchiato in Libia dagli (OMISSIS) per poi essere liberato da un libico che lo aveva aiutato a imbarcarsi per l’Italia.

Con decreto del 5/2/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto, notificato dalla cancelleria il 5/2/2019, ha proposto ricorso G.Y., con atto notificato il 2/3/2019, svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita notificando controricorso in data 10/4/2019 e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

1.1. Secondo il ricorrente la vicenda da lui narrata dimostrava l’esistenza degli estremi del danno grave ai fini della protezione sussidiaria, che ben poteva provenire da soggetti non statuali, se avverso la loro attività lo Stato non può o non vuole assicurare protezione.

Inoltre il Tribunale non aveva ritenuto di approfondire le dichiarazioni rese dal richiedente con ulteriore audizione in sede giudiziaria e aveva confermato quanto sostenuto dalla Commissione territoriale circa l’attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni del richiedente asilo, violando il dovere di cooperazione.

1.2. Il denunciato omesso esame di fatti decisivi, neppur individuati e men che meno dedotti con le modalità prescritte dalla legge processuale, è evidentemente insussistente.

1.3. Quanto alla mancata audizione in sede giudiziaria del richiedente asilo, genericamente lamentata dal ricorrente, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale in tema di protezione internazionale, e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Sez. 1, n. 32029 del 11/12/2018, Rv. 651982 – 01; Sez. 6 – 1, n. 17076 del 26/06/2019, Rv. 654445-01; Sez. 6 – 1, n. 14148 del 23/05/2019, Rv. 654198-01; Sez. 1, n. 10786 del 17/04/2019, Rv. 653473 01; Sez. 1, n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815 – 01).

Viceversa, nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente anche quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Sez. 1, n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410-01; Sez. 6 – 1, n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463-01; Sez. 6 – 1, n. 32073 del 12/12/2018, Rv. 652088 – 01).

2.4. Il ricorrente non si confronta in modo specifico e puntuale con le motivazioni addotte dal Tribunale per escludere la sussistenza di una situazione configurabile in termini di rischio di danno grave derivante dalle vessazioni praticate dallo zio.

Il Tribunale, al di là di significative contraddizioni del racconto pur poste in debita evidenza (nascita nella figlia nel (OMISSIS) se la ragazza nubenda era rimasta incinta nel (OMISSIS)), aveva osservato che sarebbe stato sufficiente al ricorrente allontanarsi dallo zio, tanto più che la famiglia della ragazza che intendeva sposare gli aveva concesso il suo consenso e il suo appoggio.

2.5. La motivazione del provvedimento impugnato dà conto altresì della totale inattendibilità della mancata richiesta di tutela alle autorità locali da parte del richiedente asilo, fondata nel suo racconto sulla sua pretesa ignoranza di tale possibilità a fronte delle vessazioni e dei maltrattamenti subiti.

Inoltre il racconto del richiedente asilo, sfornito di prova, è stato ritenuto implausibile all’esito del debito sforzo di cooperazione istruttoria profuso dal Tribunale, con la consultazione di fonti informative internazionali, che ha accertato la situazione complessiva del Paese di provenienza ((OMISSIS)) improntata a una tradizione di tolleranza e moderazione religiosa, nella cui cornice appare disagevole inserire le coercizioni e le pressioni riferite.

2.5. Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (Sez.1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, all’art. 10 Cost., al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 7 e 1417 (rectius 14) al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 32, comma 3, al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

2.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva valutato il rischio corso dal richiedente asilo nel suo Paese, al cui proposito il Tribunale non aveva proceduto alla verifica d’ufficio della situazione della (OMISSIS) sulla base di informazioni aggiornate e relative all’intero Paese.

2.2. Il motivo è inammissibile e comunque palesemente infondato.

Il ricorrente richiama in modo generico un coacervo di disposizioni normative, senza argomentare specificamente e puntualmente circa la loro violazione, nel doveroso puntuale e preciso riferimento ai passaggi della pronuncia impugnata.

2.3. La situazione socio politica della (OMISSIS) è stata comunque esaminata e valutata alla luce della debita consultazione di fonti informativi internazionali e il ricorrente si limita al proposito a manifestare un dissenso di merito, peraltro gravemente generico, inammissibile in sede di legittimità.

2.4. Secondo il ricorrente, infine, era mancata una indagine autonoma in ordine alla protezione umanitaria, rigettata solo per il rigetto delle domande di protezioni maggiori.

2.5. Il Tribunale ha escluso in capo al ricorrente la sussistenza di una situazione specifica di vulnerabilità, considerando, del tutto correttamente, in assenza di una specifica allegazione di fatti diversi rilevanti nella prospettiva della tutela umanitaria, gli stessi elementi rappresentati dal ricorrente.

Ha quindi approfonditamente valutato anche la situazione sanitaria del ricorrente, escludendo l’accertamento di patologie ostative al rimpatrio.

2.6. Giova ricordare che secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto D.L..

Inoltre la stessa sentenza n. 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito ha aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 01, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez.1, 23/02/2018, n. 4455).

2.7. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Sez. 6 – 1, n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648 – 01; Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01).

D’altra parte, a prescindere dal livello di integrazione nel nostro Paese, è necessaria e ineludibile una significativa esposizione alla violazione dei diritti umani del richiedente asilo, ove fosse costretto a tornare al proprio Paese, sotto la soglia della tollerabilità: infatti pur sempre si discute di una misura integrativa, di diritto nazionale, di protezione di uno straniero che richiede asilo sulla base dei pericoli corsi nel Paese di origine e non già dei benefici auspicati dal suo inserimento in Italia.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali, liquidate nella somma di Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA