Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19874 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GONZAGA 37, presso il sig. BATTAGLIA

SALVATORE, rappresentata e difesa dall’avvocato DI FRANCESCO OLINDO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

e sul ricorso n. 20319/2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.G.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositato

il 11/05/2007; n. 91/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Caltanissetta dep il 11.5.07 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento in suo favore della somma di Euro 3200,00 a titolo di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un procedimento in materia previdenziale svoltosi in primo grado ed in secondo grado;

che il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso ed ha presentato altresi’ ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminato il motivo di ricorso incidentale, con cui il Ministero della Giustizia deduce la nullita’ del giudizio di primo grado per non essere stato notificato ad essa Amministrazione il ricorso introduttivo del giudizio.

Il motivo e’ fondato. Risulta invero gia’ del decreto impugnato che il giudizio ha avuto inizio con ricorso depositato il 16.6.06, senza alcun cenno alla data di notifica dello stesso.

Dall’esame del fascicolo di parte,poi, risulta dall’originale del ricorso introduttivo del giudizio che lo stesso e’ stato depositato presso la Corte d’appello nella data di cui sopra, ma non risulta che esso sia stato notificato alla controparte.

La mancanza della relata di notifica si risolve allora nell’inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale deducibile in ogni stato e grado del giudizio e determinante una situazione cui l’art. 327 c.p.c., comma 2 – che attiene all’ipotesi della nullita’ della citazione o alla notifica di essa- va applicato per analogia, integrando la detta situazione ex se, in linea generale, la prova della non conoscenza del processo da parte del convenuto (v. Cass., 25/6/2004, 11853; Cass., 14/1/2005, n. 677;

Cass., 5/7/2003, n. 10636. Cass,, 14/1/2005, n. 677). L’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce ^infatti l’instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullita’ radicale del procedimento e della sentenza del Giudice (v. Cass., 12/4/2006, n. 8608). A tale stregua, poiche’ l’elencazione delle ipotesi in cui, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., la causa dev’essere rimessa al giudice di primo grado ha carattere tassativo, quando,come nella specie, rileva non gia’ la nullita’ della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio (contemplata dall’art. 354 c.p.c., comma 1) bensi’ l’inesistenza della stessa notificazione (ipotesi non contemplata dalla predetta norma), va di conseguenza dichiarata la nullita’ del primo giudizio e della conseguente decisione, senza rimettere la causa al Giudice di prime cure in applicazione del combinato disposto dell’art. 354 c.p.c., comma 1, e dell’art. 160 c.p.c. (v. Cass., 12/4/2006, n. 8608; Cass., 18/9/2001, n. 11688; Cass., 12/1/1999, n. 259; Cass., Sez. Un., 26/3/1982, n. 1893).

Da tutto cio’ consegue che il decreto impugnato va cassato senza rinvio in ragione della avvenuta violazione del contraddittorio che rende nulli tutti gli atti del giudizio di primo grado e del conseguente decreto oggetto del presente ricorso.

Dall’accoglimento del ricorso incidentale deriva l’assorbimento di quello principale.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

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