Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19874 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.09/08/2017),  n. 19874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 288/2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMINE PAUDICE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 889/05/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in giudizio relativo ad avviso di accertamento per Ires, Irap, Iva dell’anno d’imposta 2007, avente ad oggetto la contestata applicazione delle sanzioni al legale rappresentante della società contribuente, l’odierno ricorrente ha dichiarato di aver presentato ad Equitalia Servizi di Riscossione spa apposita istanza di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modifiche dalla L. n. 225 del 2016, e di voler perciò “rinunciare a tutti gli effetti al ricorso”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

2. detta rinuncia, compatibile con la procedura camerale e formulata nel rispetto delle relative scansioni procedimentali, esplica l’effetto estintivo del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. (Cass. Sez. 63, n. 6418/15), con compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., in considerazione del motivo della rinuncia medesima (Cass. sez. 65, n. 16455/17, n. 5497/17);

3. non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. sez. 6-5, 3688/16; 23175/15).

PQM

 

Dichiara estinto il giudizio.

Compensa integralmente le spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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